Le scadenze del modello 730/2020 vengono completamente riscritte dal D.L. n. 9/2020 che contiene le prime misure di sostegno alle famiglie, ai lavoratori e alle imprese per far fronte all’emergenza epidemiologica da Coronavirus. Infatti, tra le tante misure di sostegno, è stato deciso di anticipare di un anno quasi tutte le novità in materia di assistenza fiscale, contenute nella legge di Bilancio 2020 (legge n. 160/2019) così che esse entrano immediatamente in vigore e esplicano i propri effetti già sulla campagna dichiarativa ormai alle porte. Proviamo, dunque, a evidenziare le nuove scadenze e le altre novità contenute nel decreto. Precompilata: nuove date per la trasmissione dei dati e la messa a disposizione La prima notizia riguarda lo slittamento del termine per la trasmissione dei dati per permettere all’Agenzia delle Entrate di confezionare la dichiarazione precompilata e il conseguente posticipo della messa a disposizione della stessa nell’apposita sezione dedicata del sito. In particolare, slitta: - dal 28 febbraio al 31 marzo 2020 il termine ultimo per la trasmissione, all’Agenzia delle Entrate, dei dati da parte di banche, poste, enti di previdenza complementare, università, scuole, imprese funebri, asili nido, amministratori di condominio, etc.; - dal 15 aprile al 5 maggio 2020 la data a partire dalla quale i contribuenti potranno trovare, sul sito dell’Agenzia delle Entrate, la propria dichiarazione precompilata. Nota bene Su tale ultimo aspetto, si segnala che - fino al 2019 - alla data del 15 aprile l’Agenzia rendeva disponibile la precompilata solo in visione, potendo i contribuenti modificare e trasmettere la dichiarazione solo a partire dal 1° maggio. Con il posticipo dal 15 aprile al 5 maggio si presume che sarà quest’ultima la data a partire dalla quale sarà anche possibile modificare e trasmettere la dichiarazione precompilata.Sul punto, comunque, si attendono conferme ufficiali. Calendario di presentazione del modello 730 Il calendario di presentazione del modello 730 viene radicalmente rivisto. Inoltre, da quest’anno, i termini vengono unificati sia che si tratti di presentazione del modello al CAF/professionista che al proprio sostituto d’imposta (in passato, invece, se si ricorreva a quest’ultimo la data ultima di trasmissione era fissata al 7 luglio, mentre con i CAF/professionisti il termine ultimo era il 23 luglio). Pertanto, volendo semplificare, i termini di trasmissione all’Agenzia delle Entrate del modello (e di rilascio della ricevuta di presentazione) sono i seguenti: - 15 giugno 2020, per le dichiarazioni presentate dal contribuente al CAF/professionista o al sostituto entro il 31 maggio 2020; - 29 giugno 2020, per le dichiarazioni presentate dal contribuente al CAF/professionista o al sostituto dal 1° al 20 giugno 2020; - 23 luglio 2020, per le dichiarazioni presentate dal contribuente al CAF/professionista o al sostituto dal 21 giugno 2020 al 15 luglio 2020; - 15 settembre 2020, per le dichiarazioni presentate dal contribuente al CAF/professionista o al sostituto dal 16 luglio 2020 al 31 agosto 2020; - 30 settembre 2020, per le dichiarazioni presentate dal contribuente al CAF/professionista o al sostituto dal 1° al 30 settembre 2020. Restano confermate al: - 25 ottobre 2020 la data ultima di presentazione, da parte del contribuente, al CAF/professionista, della dichiarazione integrativa; - 10 novembre 2020 la data ultima di trasmissione all’Agenzia delle Entrate, da parte del CAF/professionista, della dichiarazione integrativa. Altre novità Le novità, comunque, non finiscono qui. Ci sono, infatti, modifiche anche in relazione ai termini per effettuare i conguagli e alla possibilità di presentare la dichiarazione da parte dei lavoratori con contratto a tempo determinato. Termini per il conguaglio Sul primo aspetto, la norma ante modifiche prevedeva che i sostituti d’imposta erano tenuti ad effettuare i conguagli (e, quindi, a trattenere le somme dovute per le imposte o effettuare i rimborsi) a partire dal mese di luglio (per i pensionati a partire dal mese di agosto o di settembre). Da quest’anno, invece, il conguaglio andrà effettuato a partire dalla prima retribuzione utile e comunque sulla retribuzione di competenza del mese successivo a quello in cui il sostituto ha ricevuto il prospetto di liquidazione. Pertanto, nel caso in cui la dichiarazione dovesse chiudere con un credito, il contribuente ha tutto l’interesse a presentarla quanto prima. Contratto a tempo determinato L’ultima novità riguarda i lavoratori con contratto a tempo determinato. Per questi ultimi, le vecchie regole permettevano la possibilità di fruire dell’assistenza fiscale, rivolgendosi: - al sostituto d’imposta: se il rapporto di lavoro durava almeno dal mese di aprile al mese di luglio 2020; - al CAF-dipendenti o un professionista abilitato se il rapporto di lavoro durava almeno dal mese di giugno al mese di luglio 2020 e si conoscevano i dati del sostituto che doveva effettuare il conguaglio. Con le nuove disposizioni, in vigore già da quest’anno, i contribuenti con contratto di lavoro a tempo determinato, possono adempiere agli obblighi di dichiarazione dei redditi, se il contratto dura almeno dal mese di presentazione della dichiarazione al terzo mese successivo, rivolgendosi al sostituto o a un CAF-dipendenti purché siano conosciuti i dati del sostituto d’imposta che dovrà effettuare il conguaglio.