La bozza di decreto salva-economia, che dovrebbe essere approvato dal Consiglio dei Ministri del 16 marzo, dispone una serie di sospensioni relative ai termini di pagamento di entrate tributarie e non in favore dei soggetti (persone fisiche e non) localizzate sull’intero territorio nazionale. Di seguito una prima sintesi delle principali misure di carattere fiscale. Sospensione di versamenti, ritenute, contributi previdenziali e premi assicurativi L’art. 8, comma 1, D.L. n. 9/2020 ha sospeso dal 2 marzo fino al 30 aprile 2020, per le imprese turistico-recettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator, aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato: - i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte sui cui agli articoli 23 e 24 del D.P.R. n. 600/1973, che tali soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta; - i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria. Al fine di sostenere ulteriormente i settori maggiormente colpiti dall’emergenza epidemiologica in atto, il nuovo decreto da un lato, estende la sospensione a ulteriori categorie di soggetti, quali: - associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori; - soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, night-club, sale gioco e biliardi; - soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati; - soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso; - soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub; - soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici e attrazioni simili, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali; - soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi per l’infanzia e servizi didattici di primo e secondo grado, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti; - soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili; - aziende termali di cui alla legge n. 323/2000, e centri per il benessere fisico; - soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici; - soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali; - soggetti che gestiscono servizi di trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift; - soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare; - soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli; - soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica. Nei confronti delle imprese turistico recettive, delle agenzie di viaggio e turismo e dei tour operator nonché dei suddetti soggetti sono sospesi anche i termini per il versamento dell’IVA in scadenza nel mese di marzo. Nota bene I versamenti sospesi devono essere effettuati, senza l’applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 (1° giugno 2020, dato che il 31 maggio cade di domenica), ovvero in forma rateale fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di maggio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato. Per le sole associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche la sospensione dei versamenti si applica fino al 31 maggio 2020 (e non fino al 30 aprile 2020). Nota bene I versamenti sospesi devono essere effettuati, senza l’applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020, ovvero in forma rateale fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di giugno 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato. Sospensione dei termini di adempimenti e versamenti fiscali e contributivi Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato sono sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020. Resta ferma la previsione di cui all’art. 1, D.L. n. 9/2020 secondo cui il termine per la messa a disposizione delle dichiarazioni precompilate da parte dell’Agenzia delle Entrate viene differito dal 15 aprile 2020 al 5 maggio 2020. Nota bene Gli adempimenti sospesi devono essere effettuati entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni. Sospensione versamenti per contribuenti con ricavi/compensi non superiori a 2 milioni di euro Per i soli soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato che, nel periodo d’imposta precedente a quello in corso di entrata in vigore del decreto, hanno conseguito ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro, vengono sospesi i versamenti in autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 marzo 2020 relativi: - alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del D.P.R. n. 600/1973, e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta; - all’IVA; - ai contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l'assicurazione obbligatoria. Nota bene I versamenti sospesi devono essere effettuati, senza l’applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 (1° giugno 2020, dato che il 31 maggio cade di domenica), ovvero in forma rateale fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di maggio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato. Sospensione versamenti per contribuenti della zona rossa Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nei Comuni individuati nell’allegato 1 del D.P.C.M. 1° marzo 2020 (Comuni della zona rossa) restano ferme le disposizioni di cui all’art. 1, D.P.C.M. 24 febbraio 2020, ossia: - sono sospesi i versamenti e gli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché avvisi di accertamento esecutivi scadenti nel periodo compreso tra il 21 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020; - i sostituti d’imposta non sono tenuti ad operare le ritenute alla fonte. Nota bene Gli adempimenti e i versamenti sospesi devono essere effettuati in un’unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Sospensione ritenute alla fonte per contribuenti con ricavi/compensi non superiori a 400.000 euro Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato che nel periodo d’imposta precedente a quello in corso di entrata in vigore del decreto hanno conseguito ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro, i ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del decreto e il 3 marzo 2020 non sono assoggettati alle ritenute d’acconto ai sensi degli articolo 25 e 25-bis del D.P.R. n. 600/1973, da parte del sostituto d’imposta, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.< L’ammontare delle ritenute d’acconto non operate dai sostituti è versato direttamente dal contribuente in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi. Rimessione in termini per i versamenti Sono prorogati al 20 marzo 2020 i versamenti nei confronti della PA, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l’assicurazione obbligatoria, in scadenza il 16 marzo 2020. Premio per i lavoratori dipendenti È prevista l’erogazione di un bonus di 100 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti presso la propria sede di lavoro nel mese di marzo 2020 a favore dei lavoratori dipendenti, pubblici e privati, con reddito complessivo non superiore a 40.000 euro. Il premio non concorre alla formazione della base imponibile, ai fini delle imposte dirette ed è attribuito, in via automatica, dal datore di lavoro, che lo eroga se possibile con la retribuzione relativa al mese di aprile, e comunque entro i termini previsti per le operazioni di conguaglio. I sostituti di imposta recuperano il premio erogato attraverso l’istituto della compensazione in F24. Credito d’imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro Allo scopo di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, come misura preventiva di contenimento del contagio del virus COVID-19, viene introdotto un credito d’imposta a favore di tutti gli esercenti attività d’impresa, arte o professione, in favore dei soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione. Il credito spetta, per il periodo d'imposta 2020, nella misura del 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino ad un importo massimo di 20.000 euro. Il limite massimo di spesa previsto per la misura è pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020. Le disposizioni di attuazione del credito d’imposta sono demandate a un decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, da adottarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto-legge, con il quale sono definite le disposizioni applicative anche al fine del rispetto dei limiti di spesa previsti. Credito d’imposta per botteghe e negozi Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica, viene riconosciuto ai soggetti esercenti attività d’impresa un credito d’imposta nella misura del 60% dell’ammontare del canone di locazione di marzo 2020 di immobili rientranti nella categoria catastale C/1 (e cioè negozi e botteghe). Il bonus non spetta per le attività di cui agli allegati 1 e 2 del D.P.C.M. 11 marzo 2020 (commercio al dettaglio e servizi alla persona). La misura è utilizzabile, esclusivamente, in compensazione in F24. Erogazioni liberali Per le erogazioni liberali in denaro, effettuate dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali, a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro spetta una detrazione dall’imposta lorda ai fini dell’imposta sul reddito pari al 30%. La detrazione non può essere di importo superiore a 30.000 euro. Le erogazioni liberali sono integralmente deducibili dai soggetti titolari di reddito d’impresa. Ai fini IRAP, le erogazioni liberali sono deducibili nell’esercizio in cui avviene il versamento. Sospensione dei termini relativi all’attività degli uffici degli enti impositori Vengono sospesi nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori. Sono altresì sospesi i termini per fornire risposta alle istanze di interpello, ivi comprese quelle da rendere a seguito della presentazione della documentazione integrativa. Per le istanze di interpello presentate durante il periodo di sospensione, i termini per la risposta iniziano a decorrere dal primo giorno del mese successivo al termine del periodo di sospensione. In considerazione della situazione emergenziale, viene stabilito che, per il solo periodo di sospensione degli adempimenti, la presentazione delle istanze di interpello e di consulenza giuridica è consentita esclusivamente per via telematica, attraverso l’impiego della PEC ovvero, per i soggetti non residenti che non si avvalgono di un domiciliatario nel territorio dello Stato, mediante l’invio alla casella di posta elettronica ordinaria div.contr.interpello@agenziaentrate.it. Con riferimento ai termini di prescrizione e di decadenza relativi all’attività degli uffici degli enti impositori si applica, anche in deroga all’art. 3, comma 3 dello Statuto del contribuente, l’art. 12, D.Lgs. n. 159/2015, secondo il quale i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione. Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione Con riferimento alle entrate tributarie e non, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle Entrate e dagli avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali. Nota bene I versamenti sospesi devono essere effettuati, senza l’applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quando già versato. Viene disposto anche il differimento al 31 maggio 2020 del termine di versamento del 28 febbraio 2020, relativo alla rottamazione ter nonché del termine del 31 marzo 2020 in materia di saldo e stralcio. Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria Vengono sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020, dovuti dai datori di lavoro domestico. Nota bene I pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria sono effettuati entro il 10 giugno 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi. Misure di sostegno finanziario alle imprese La disposizione è volta a incentivare la cessione di crediti deteriorati che le imprese hanno accumulato negli ultimi anni, anche per effetto della crisi finanziaria, con l’obiettivo di sostenerle sotto il profilo della liquidità. Per le società che effettuano entro il 31 dicembre 2020 cessioni di crediti vantati nei confronti di debitori inadempienti, viene introdotta la possibilità di trasformare in credito d’imposta una quota di DTA riferite a: - perdite riportabili non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile ai sensi dell'art. 84 TUIR, e - importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto di cui all’art. 1, comma 4, D.L. n. 201/2011, che alla data della cessione dei crediti non siano stati ancora computati in diminuzione, usufruiti o dedotti dal reddito imponibile. Per quanto riguarda la definizione di debitore inadempiente, si dispone che si ha inadempimento quando il mancato pagamento si protrae per oltre 90 giorni dalla data in cui era dovuto. La norma non si applica alle cessioni di crediti tra società che sono tra loro legate da rapporti di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c. e alle società controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto. Ai fini della trasformazione in credito d’imposta, i componenti possono essere considerati per un ammontare massimo non eccedente il 20% del valore nominale dei crediti ceduti. I crediti ceduti possono essere considerati per un valore nominale massimo pari a 2 miliardi di euro, determinato tenendo conto di tutte le cessioni effettuate entro il 31 dicembre 2020 dalle società tra loro legate da rapporti di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c. e dalle società controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto. Le attività per imposte anticipate riferibili ai componenti sopra indicati possono essere trasformate in credito d’imposta anche se non iscritte in bilancio. La trasformazione in credito d’imposta avviene alla data di efficacia della cessione dei crediti. A decorrere dalla data di efficacia della cessione dei crediti, per il cedente: - non sono computabili in diminuzione dei redditi imponibili le perdite di cui all'art. 84 TUIR, relative alle attività per imposte anticipate complessivamente trasformabili in credito d’imposta; - non sono deducibili né fruibili tramite credito d’imposta le eccedenze del rendimento nozionale rispetto al reddito complessivo di cui all'art. 1, comma 4, D.L. n. 201/2011 relative alle attività per imposte anticipate complessivamente trasformabili in credito d’imposta. I crediti d’imposta derivanti dalla trasformazione non sono produttivi di interessi. Essi possono essere utilizzati, senza limiti di importo, in compensazione in F24 ovvero possono essere ceduti, ovvero possono essere chiesti a rimborso. I crediti d’imposta vanno indicati nella dichiarazione dei redditi e non concorrono alla formazione del reddito di impresa né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive.