L’articolo 67, comma 1, del Dl 18/2020 prevede che: «Sono sospesi dall’8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori». Con la circolare 3 aprile 2020, n. 8/E, l'Agenzia delle Entrate ha affermato che: «l’attività di controllo della corretta liquidazione degli atti registrati, sia in forma pubblica sia in forma privata, e di controllo della congruità e tempestività dei versamenti dovuti per le annualità successive dei contratti di locazione, rientrino nel novero delle attività degli uffici degli enti impositori i cui termini sono sospesi dal comma 1 dell’articolo 67 del Decreto». Al riguardo, l'Agenzia ritiene che rientri nel campo di applicazione di tale disposizione anche l’attività degli uffici di controllo della regolarità dell'autoliquidazione e del versamento delle imposte da parte del notaio e il successivo invio dell’apposito avviso di liquidazione per l'integrazione dell'imposta versata, entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione del modello unico informatico, previsto dall’articolo 3-ter del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463. Tuttavia, la citata previsione normativa non esclude che l’ufficio possa effettuare le attività di controllo, pertanto deve ritenersi legittimo l’avviso di liquidazione notificato durante il periodo di sospensione.