Coronavirus: proseguono le attività relative ai rimborsi fiscali

Anche in questo periodo emergenziale gli uffici continueranno a svolgere, nell’interesse dei contribuenti, l’attività istruttoria dei procedimenti relativi ai rimborsi

Il comma 1 dell’articolo 67 del Decreto Cura Italia (D.L. n. 182020) sospende «dall’8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori».

Tuttavia, l’Agenzia delle Entrate ha già avuto modo di chiarire che la sospensione dei termini previsti dalla disposizione richiamata non sospende né esclude le attività degli uffici. Coerentemente, anche in questo periodo emergenziale gli uffici continueranno a svolgere, nell’interesse dei contribuenti, l’attività istruttoria dei procedimenti relativi ai rimborsi, compresa la richiesta della documentazione utile ad eseguire l’istruttoria, con modalità volte a limitare spostamenti fisici da parte dei contribuenti e loro rappresentanti, nonché del personale dipendente.

Non risultano sospese anche le richieste di preventiva autorizzazione a procedere, nei confronti degli intermediari finanziari, imprese di investimento, organismi di investimento collettivo del risparmio, società di gestione del risparmio e società fiduciarie, alla richiesta di fornire dati, notizie e documenti relativi ai rapporti con i clienti ai sensi dell’articolo 32, primo comma, numero 7) del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e dell’articolo 51, secondo comma, numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972 n. 633.

Tuttavia, anche in questo caso sono valide le indicazioni già fornite agli uffici di sospendere le attività di controllo, volte ad evitare gli spostamenti del personale dipendente e il contenimento del contagio da coronavirus, ove le stesse non risultino indifferibili o urgenti.

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