Decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11 L’attività giudiziaria si ferma per due settimane. Per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 (Coronavirus) a partire da lunedì 9 marzo si applica per 15 giorni il regime di sospensione feriale. Nell’edizione straordinaria della Gazzetta Ufficiale n. 60 dell’8 marzo 2020 è stato pubblicato il D.L. n. 11 dell’8 marzo 2020 recante misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria. Il provvedimento si propone il duplice obiettivo di contenere gli effetti negativi dell’emergenza sanitaria sullo svolgimento dell'attività giudiziaria e comunque di consentire, per quanto possibile, continuità ed efficienza del servizio giustizia. Per tale ragione il D.L. n. 11/2020 prevede importanti misure per garantire che, anche nell’ambito dell’attività giudiziaria, addetti ai lavori e utenti siano tutelati, considerato l’evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e dell’incremento dei casi e dei decessi notificati all’Organizzazione mondiale della sanità. Sospensione dell’attività giudiziaria anche per la giustizia tributaria Tra le misure previste dal decreto, l’art. 1 stabilisce il differimento urgente delle udienze e la sospensione dei termini nei procedimenti civili, penali, tributari e militari (si veda anche il comunicato 8 marzo 2020 del Ministero della Giustizia). In particolare, dal 9 al 22 marzo sono rinviate d’ufficio le udienze dei procedimenti civili, penali, tributari e della magistratura militare, pendenti presso tutti gli uffici giudiziari e sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto. Ovviamente, se il decorso del termine ha inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio è differito alla fine di questo periodo. Si tratta di un utilizzo eccezionale del regime di sospensione feriale, che in linea generale è un istituto di natura processuale che prevede l'esclusione dei giorni ricompresi tra il 1° e il 31 agosto dal calcolo delle scadenze processuali. In conseguenza dell’applicazione straordinaria di questo regime, ai fini della corretta individuazione della scadenza, il tempo eventualmente trascorso prima della sospensione va quindi sommato a quello che inizierà a trascorrere successivamente alla sospensione stessa. Se invece il termine avrebbe astrattamente inizio durante il periodo di sospensione lo stesso inizierà a decorrere alla fine di detto periodo. In ogni caso, per quanto riguarda i procedimenti penali si prevede espressamente che il corso della prescrizione rimanga sospeso per il tempo in cui il procedimento è rinviato e, in ogni caso, non oltre il 31 maggio 2020. Il rinvio delle udienze non riguarda comunque: - le udienze nelle cause di competenza del tribunale per i minorenni relative alle dichiarazioni di adottabilità, ai minori stranieri non accompagnati, ai minori allontanati dalla famiglia ed alle situazioni di grave pregiudizio; nelle cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità; nei procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona; nei procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione nei soli casi in cui viene dedotta una motivata situazione di indifferibilità; - le udienze di convalida dell'arresto o del fermo, udienze nei procedimenti in cui sono state richieste o applicate misure di sicurezza detentive e, quando i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente richiedono che si proceda; - le udienze nei procedimenti che presentano carattere di urgenza, per la necessità di assumere prove indifferibili. Cosa accade per l’attività giudiziaria dal 23 marzo? Per contenere l’emergenza sanitaria il decreto prevede che dal 23 marzo fino al 31 maggio 2020, nei procedimenti civili, penali, tributari e militari, i capi degli uffici giudiziari, sentiti l’autorità sanitaria regionale e il Consiglio dell’Ordine degli avvocati, adottino le misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie a consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie adottate con i provvedimenti normativi e attuativi di contrasto alla diffusione del COVID-19, al fine di evitare assembramenti all’interno dell’ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone. In particolare, la riorganizzazione degli uffici giudiziari può avvenire mediante: - la limitazione dell'accesso del pubblico agli uffici giudiziari, garantendo comunque l'accesso alle persone che debbono svolgervi attività urgenti; - la limitazione dell'orario di apertura al pubblico degli uffici; - la regolamentazione dell'accesso ai servizi, previa prenotazione, anche tramite mezzi di comunicazione telefonica o telematica, curando che la convocazione degli utenti sia scaglionata per orari fissi, nonché l'adozione di ogni misura ritenuta necessaria per evitare forme di assembramento; - l'adozione di linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze; - la celebrazione a porte chiuse di tutte delle udienze; - la previsione dello svolgimento delle udienze che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti mediante collegamenti da remoto, con modalità che garantiscano il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti. Fino al 31 maggio 2020, si prevede la partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto. Restrizione dell’attività per giustizia amministrativa e contabile Il D.L. n. 11/2020 prevede espressamente che le restrizioni delle attività giudiziarie, riguardanti la sospensione dei termini processuali e il rinvio d’ufficio delle udienze, si applichino anche nell’ambito della giustizia amministrativa e giustizia contabile dalla data di entrata in vigore del decreto fino al 22 marzo 2020. Inoltre, si prevede che fino al 31 maggio 2020 anche nel settore della Giustizia Amministrativa e della Giustizia Contabile siano disposte particolari misure organizzative, anche incidenti sulla trattazione degli affari giudiziari e consultivi, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute, anche d'intesa con le Regioni nell’ambito dell’emergenza coronavirus.