Agenzia delle Dogane - Circolare n. 12 del 31 maggio 2020 L’Agenzia delle dogane e dei monopoli con la circolare n. 12 del 31 maggio 2020 ha chiarito che sulle mascherine generiche si applica l'IVA ordinaria del 22%. Infatti, l’agevolazione prevista dall'articolo 124 del dl 34/2020 – aliquota zero fino al 31 dicembre 2020, aliquota del 5% successivamente – si applica soltanto a quelle rientranti tra i dispositivi medici o tra i dispositivi di protezione individuale. Il Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” ha previsto, all’articolo 124, la riduzione dell’aliquota IVA applicabile alle cessioni di specifici beni ritenuti necessari per il contenimento e la gestione della pandemia tuttora in atto. Per effetto delle modifiche apportate dal comma 1 della suddetta disposizione alla Tabella A, Parte II-bis allegata al D.P.R. n. 633/72 - alla quale viene aggiunto un numero 1-ter recante "Ventilatori polmonari per terapia intensiva e subintensiva; monitor multiparametrico anche da trasporto; pompe infusionali per farmaci e pompe peristaltiche per nutrizione enterale; tubi endotracheali; caschi per ventilazione a pressione positiva continua; maschere per la ventilazione non invasiva; sistemi di aspirazione; umidificatori; laringoscopi; strumentazione per accesso vascolare; aspiratore elettrico; centrale di monitoraggio per terapia intensiva; ecotomografo portatile; elettrocardiografo; tomografo computerizzato; mascherine chirurgiche; mascherine Ffp2 e Ffp3; articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie quali guanti in lattice, in vinile e in nitrile, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione, calzari e soprascarpe, cuffie copricapo, camici impermeabili, camici chirurgici; termometri; detergenti disinfettanti per mani; dispenser a muro per disinfettanti; soluzione idroalcolica in litri; perossido al 3 per cento in litri; carrelli per emergenza; estrattori RNA; strumentazione per diagnostica per COVID-19; tamponi per analisi cliniche; provette sterili; attrezzature per la realizzazione di ospedali da campo" - le cessioni di detti beni rientrano tra quelle a cui si applica l’aliquota IVA ridotta del 5 per cento. In base alle disposizioni contenute nell’articolo 69 del citato D.P.R. n.633/72, tale misura è estesa anche alle importazioni dei beni in parola. Secondo la previsione contenuta al comma 2, fino al 31 dicembre 2020, le cessioni dei beni sopraelencati sono esenti dall’IVA con diritto alla detrazione dell’imposta ai sensi dell’articolo 19, comma 1, del medesimo D.P.R. n. 633/72. Conformemente all’articolo 68, comma 1, lettera c), del medesimo D.P.R., sono dunque esenti dall’applicazione dell’IVA anche le importazioni dei beni elencati nella suddetta Tabella A, Parte II-bis, numero 1-ter. Decorrenza Per quanto riguarda il termine iniziale di efficacia della disposizione contenuta nell’art. 124 del Decreto legge n. 34/2020, non v’è dubbio che, ai sensi del successivo art. 266, tale termine decorra dalla data di pubblicazione del provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale, ovverosia, dal 19 maggio 2020. Pertanto, a partire dalla predetta data del 19 maggio 2020 e sino al 31 dicembre 2020, le operazioni relative ai beni elencati nel numero 1-ter della suddetta Tabella A, Parte II-bis, sono esenti dall’IVA. A decorrere dal 1° gennaio 2021, alle cessioni ed alle importazioni dei medesimi beni si applicherà l’aliquota IVA nella misura del 5 per cento. Una eventuale interpretazione che acceda ad una applicazione retroattiva della disposizione in esame non appare, pertanto, in alcun modo giustificata. Né a diversa interpretazione potrebbe giungersi sulla scorta di una lettura estensiva della Decisione della Commissione Europea 491/2020 del 3 aprile 2020 posto che tale Decisione, pur ispirata dalla finalità di consentire agevolazioni fiscali alle importazioni aventi ad oggetto una determinata tipologia di beni utili per la prevenzione e la lotta al contagio da COVID-19, ha caratteristiche sue proprie, per scopo delle transazioni e platea dei soggetti beneficiari, tali da impedirne qualsivoglia interpretazione estensiva. Tassatività dell'elencazione dei beni La maggiore incertezza rappresentata attiene alla possibilità o meno di includere le operazioni aventi ad oggetto mascherine “generiche” nell’ambito di applicazione dell’articolo 124, commi 1 e 2. Nell’elenco di beni contenuti nel numero 1-ter che l’articolo 124, comma 1 ha aggiunto alla suddetta Tabella A, Parte II-bis, infatti, sono esplicitamente riportate soltanto le mascherine “chirurgiche” e le “mascherine Ffp2 e Ffp3”. Com’è noto, le mascherine generiche (o filtranti) non sono un dispositivo medico (DM) né un dispositivo di protezione individuale (DPI) e, pertanto, sul piano strettamente interpretativo, vista anche la finalità della norma, il beneficio introdotto può essere riconosciuto esclusivamente ai beni espressamente nominati dalla stessa: l’elencazione contenuta nell’articolo 124 va intesa, infatti, come tassativa e non meramente esemplificativa. Peraltro, si rileva che, in ragione della diversità che distingue le mascherine generiche da quelle chirurgiche ed Ffp2 e Ffp3, ai fini della produzione e della commercializzazione, le mascherine generiche devono soddisfare le condizioni richiamate nella circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 107886 del 23 aprile 2020. Codici TARIC Si riepilogano nella seguente tabella i codici di classifica doganale delle merci oggetto dell’agevolazione IVA in questione, ai quali è stato associato in TARIC il Codice Addizionale Q101 da indicare, fino al 31 dicembre 2020, nella casella 33 del DAU. Si riporta di seguito la descrizione del codice: Q101: esenti dall’imposta sul valore aggiunto ai sensi dell’art. 124, comma 2, DL 19 maggio 2020, n. 34. Per quanto riguarda le attrezzature per la realizzazione di ospedali da campo, i codici tariffari di riferimento sono stati riportati in tabella sulla base di quanto indicato dalla Decisione della Commissione Europea del 3 aprile u.s. n. C (2020) 2146.