Fino al 2 settembre (il 31 agosto cade di sabato) può essere effettuato l’invio - senza sanzioni - dei dati dei corrispettivi giornalieri relativi al mese di luglio 2019 (primo mese di operatività dell’obbligo per i soggetti con volume d’affari superiore a 400.000 euro). La trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri La trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri all’Agenzia delle Entrate è obbligatoria dal 1° luglio 2019 per i soggetti che effettuano commercio al minuto che hanno un volume d’affari superiore a 400.000 euro annui. L’obbligo è stato previsto con il D.Lgs. n. 127/2015 (riguardante la trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici) che prevede in proposito, a decorrere dal 1° gennaio 2020, che i soggetti che effettuano commercio al minuto memorizzino elettronicamente e trasmettano telematicamente all'Agenzia delle Entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri. L’adempimento sostituisce la registrazione dei corrispettivi, che resta comunque possibile su base volontaria ed è anticipato al 1° luglio 2019 per coloro che hanno un volume d’affari superiore a 400.000 euro annui. Quando non si applicano le sanzioni Il decreto Crescita ha apportato importanti novità sulla disciplina dei corrispettivi giornalieri, prevedendo che nel primo semestre di vigenza del nuovo obbligo, decorrente dal 1° luglio 2019 per i soggetti con volume di affari superiore a euro 400.000 e dal 1° gennaio 2020 per gli altri soggetti, non si applicano le sanzioni in caso di trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, fermi restando i termini di liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto. Pertanto, la prima scadenza per i corrispettivi del mese di luglio 2019 è il 2 settembre 2019, poiché il 31 agosto è sabato. Ne consegue che la mancata applicazione delle sanzioni nel primo semestre consente di mettere in servizio il registratore telematico senza procedere all’invio dei dati entro dodici giorni dall’effettuazione dell’operazione.