Per far fronte alle esigenze di mobilità, gli esercenti attività d’impresa e arti e professioni tendono a privilegiare, tra le varie opzioni oggi percorribili, la disponibilità di un’autovettura. La scelta di dotarsi di un autoveicolo richiede, tuttavia, la consapevolezza dei costi connessi allo stesso sia da un punto di vista meramente finanziario, al fine della relativa sostenibilità, sia da quello fiscale. Il riconoscimento fiscale dei costi connessi all’acquisizione o utilizzo degli autoveicoli risulta, infatti, variare a seconda della tipologia di veicolo, dell’utilizzo e del soggetto che la utilizza. Non considerare tale aspetto può, quindi, comportare rilevanti inefficienze ai fini imprenditoriali e professionali a seguito del sostenimento di costi, anche rilevanti, che non risultano tuttavia trovare un riconoscimento dal punto di vista fiscale ai fini della determinazione delle imposte dovute. Quali sono, quindi, le principali fattispecie connesse alla gestione di un’autovettura? E qual è il relativo trattamento fiscale, sia da un punto di vista della detraibilità IVA che della deducibilità ai fini delle imposte dirette? Acquisto/Leasing Veicoli esclusivamente strumentali all’attività propria d’impresa Per i veicoli la cui disponibilità risulta essenziale per poter svolgere l’attività d’impresa e che risultano utilizzati esclusivamente per lo svolgimento della stessa è prevista una rilevanza totale dei costi sostenuti, sia in riferimento all’acquisto del mezzo che degli oneri e servizi connessi all’utilizzo dello stesso. Ne discende, pertanto, una detraibilità dell’IVA assolta pari al 100% e una deducibilità del costo, senza tetti di spesa massimali, parimenti del 100%. Si tratta, ad esempio, dell’autovettura acquisita dall’impresa che svolge attività di scuola guida, ovvero della società esercente attività di autonoleggio. Veicoli ad uso pubblico Per gli autoveicoli adibiti a funzioni di trasporto pubblico, la cui circolazione risulta regolamentata da specifiche disposizione di legge (il riconoscimento dell’uso pubblico viene attestato da uno specifico atto della Pubblica Amministrazione e l’esempio classico è costituito dai taxi) viene riconosciuta sia in riferimento all’acquisto che ai relativi costi/servizi connessi all’utilizzo una detraibilità dell’IVA del 100% e una deducibilità ai fini delle imposte sui redditi del 100%. Auto aziendale Per le auto che un’azienda mette a disposizione della generalità dei propri dipendenti, affinché questi le possano utilizzare nello svolgimento della propria attività lavorativa è previsto il seguente regime: - una detraibilità dell’IVA assolta sul costo d’acquisto o sui costi/servizi connessi all’uso del 40%; - una deducibilità del costo d’acquisto del 20% da calcolarsi su un tetto di spesa massima fiscalmente riconosciuta di 18.075,99 euro e una pari deducibilità del 20% dei costi/servizi (maggiorati della relativa quota di IVA indetraibile) connessi all’uso. Auto assegnata all’amministratore Per l’auto assegnata in uso esclusivo a un amministratore bisogna distinguere se l’autovettura viene assegnata per il solo uso lavorativo dal caso in cui viene assegnata ad uso promiscuo, ossia con la possibilità per l’amministratore di utilizzarla anche per finalità personali. Nella prima ipotesi trova applicazione la medesima disciplina prevista per le auto aziendali, nella seconda si genera in capo all’amministrazione un fringe benefit assoggettato ad imposizione. Tale benefit viene determinato (Agenzia delle Entrate, circolare 19 gennaio 2007, n. 1) secondo i valori contenuti nelle tabelle ACI su una percorrenza forfetaria pari al 30% di 15.000 Km, da rapportare al periodo d’assegnazione. In presenza di tale situazione trovano comunque applicazione le medesime percentuali e tetto di spesa massima previste per le auto aziendali, ma con la differenza di poter portare in deduzione al 100% un importo di costi/servizi pari all’ammontare del fringe benefit riconosciuto in capo all’amministratore per l’utilizzo promiscuo dell’autoveicolo. Auto assegnata in uso al dipendente Nell’ipotesi in cui l’azienda acquisti un’autovettura che viene assegnata per la maggior parte del periodo d’imposta a un dipendente specificamente individuato, affinché questi la possa utilizzare sia nello svolgimento della propria attività lavorativa che per un utilizzo personale, trovano applicazione delle particolari agevolazioni ai fini delle imposte sui redditi, nulla cambia per l’IVA, che rimane comunque detraibile nella misura del 40%. Ai fini delle imposte sui redditi, invece, è prevista: - la mancanza di un tetto di spesa massima fiscalmente ammissibile ai fini della deduzione del costo d’acquisto; - la rilevanza fiscale nella misura del 70% del costo d’acquisto e dei servizi/costi connessi all’uso della stessa. Anche in tale ipotesi l’assegnazione dell’autovettura per usi privati comporta la quantificazione di un benefit imponibile in capo al dipendente da determinarsi secondo quanto precedentemente evidenziato per il caso dell’attribuzione all’amministratore. In tale ipotesi, tuttavia, la società non può fruire della possibilità di dedurre al 100% spese /servizi per un ammontare pari al benefit riconosciuto al dipendente dovendo, invece, applicare la percentuale di deducibilità del 70% all’intero ammontare delle spese (Agenzia delle Entrate, circolare 18 giugno 2008, n. 47). Auto assegnata al dipendente o amministratore con addebito di un corrispettivo In presenza di assegnazione ad uso promiscuo di un’autovettura a un amministratore o a un dipendente a fronte della richiesta allo stesso della corresponsione di uno specifico corrispettivo, trova applicazione la detraibilità dell’IVA assolta sull’acquisto e sui costi in misura pari al 100%, alle condizioni nel seguito illustrate. Per poter fruire di tale possibilità viene richiesto che il corrispettivo d’utilizzo non sia puramente simbolico, ma sia pari al valore normale d’utilizzo del bene concesso, valore che viene, inoltre, comunque assunto ai fini IVA quale valore minimo dell’imponibile del corrispettivo d’utilizzo su cui determinare la relativa imposta dovuta (art. 13, comma 3, lettera d, D.P.R. n. 633/1972). Il calcolo di tale valore normale di riferimento viene determinato secondo la medesima procedura prevista per il calcolo del fringe benefit attribuito al soggetto concessionario dell’autovettura, comprensivo delle somme eventualmente trattenute e al netto dell’iva compresa in tale importo (art. 14, comma 3, D.P.R. n. 633/1972). La base imponibile viene quindi calcolata sulla base delle tariffe ACI sul 30% della percorrenza convenzionale di 15.000 Km annui, previo scorporo dell’Iva. Noleggio Nell’ipotesi in cui la disponibilità dell’auto venga acquisita tramite un contratto di noleggio, anche a lungo termine, trova applicazione per le varie ipotesi configurabili quanto precedentemente evidenziato, salvo le seguenti modifiche/accorgimenti: - in caso di noleggio, il tetto di spesa massima fiscalmente riconoscibile su cui applicare la percentuale di deducibilità del 20% (trattasi quindi delle ipotesi di auto aziendale, auto concessa all’amministratore con o senza corresponsione di un corrispettivo) viene determinato in 3.615,20 euro annui, da rapportare ai giorni di locazione effettivamente sostenuti; - in caso di noleggi a lungo termine è necessario verificare che il corrispettivo periodico non comprenda anche l’addebito di servizi ulteriori rispetto alla mera locazione. In tale ipotesi, infatti, solamente la parte di corrispettivo concernente la locazione concorre al raggiungimento del tetto di spesa massima fiscalmente riconosciuta, mentre gli altri servizi risultano soggetti alla sola percentuale di deducibilità limitata precedentemente individuata. Categorie particolari Esercenti arti e professioni Per quanto concerne le auto acquistate da professionisti, le stesse sono soggette al medesimo trattamento evidenziato per gli esercenti attività d’impresa (detraibilità IVA al 40% e deducibilità del costo al 20%). È, tuttavia, imposto l’ulteriore limite di un solo autoveicolo su cui poter applicare tali detrazioni e deduzioni. Nell’ipotesi di contemporanea presenza di più autovetture, il professionista è chiamato a considerare unicamente i costi relativi a una di queste, rendendo indeducibili/irrilevanti ai fini del proprio reddito quelli connessi agli altri veicoli. Esercizio di arti e professioni in forma associata In presenza dell’esercizio di arti e professioni tramite società semplici o associazioni di cui all’art. 5 TUIR, è riconosciuta la possibilità di applicare le medesime condizioni previste per gli esercenti arti e professioni in riferimento ad un numero di veicoli pari al numero di soci o associati. Agenti e rappresentanti di commercio Per gli imprenditori che esercitano l’attività di agenzia o di rappresentanza di commercio, tra cui rientrano anche gli agenti assicurativi e i promotori finanziari, è prevista una disciplina specifica secondo cui: - l’IVA assolta sull’acquisto/noleggio del bene o sui costi/servizi connessi all’uso del veicolo è detraibile al 100% (sempre ammesso che non intervengano ulteriori limitazioni quali il pro rata di detraibilità IVA); - il tetto massimo di spesa fiscalmente riconosciuto è incrementato a 25.822,84 euro per l’acquisto del bene e a 5.164,57 euro annui per il noleggio; - la percentuale di deducibilità ai fini delle imposte sui redditi dei costi d’acquisto/noleggio e o dei costi/servizi di uso del veicolo è innalzata all’80%. Forfetari Agli esercenti attività d’impresa o professione che applicano il c.d. regime forfetario di cui alla legge n. 190/2014, è preclusa la possibilità di detrarre l’IVA assolta sui costi inerenti all’esercizio della propria attività, nonché la possibilità di dedurre ai fini della determinazione del proprio reddito imponibile la relativa componente di costo. Per tali soggetti, infatti, il reddito professionale o di impresa viene determinato su base forfetaria, in funzione degli specifici indici di redditività previsti dalla normativa, con conseguente irrilevanza dei costi effettivamente sostenuti. Ai fini della determinazione della base imponibile IRAP I criteri e limiti precedentemente evidenziati trovano applicazione anche ai fini della determinazione della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive per i soggetti che provvedono a determinarla secondo le disposizioni di cui dell’art. 5-bis, commi 1 (società di persone e imprese individuali) o 8 (esercenti arti e professioni), D.Lgs. n. 446/1997. Per i soggetti che, invece, determinano la base imponibile secondo le disposizioni di cui all’art. 5 (società di capitali o società di persone e imprenditori individuali in contabilità ordinaria che hanno esercitato la relativa opzione), D.Lgs. n. 446/1997, il calcolo viene effettuato assumendo i valori rilevanti così come risultanti dal conto economico e, pertanto, senza applicazione dei criteri di deducibilità limitata precedentemente evidenziati.