Al fine di rendere sempre più appetibile l’adesione al nuovo concordato preventivo biennale, il Governo ha introdotto nel testo del DdL di conversione del D.L. n. 113/2024 (decreto Omnibus) una mini-sanatoria per chi aderisce alla proposta reddituale fatta dal Fisco. Le nuove norme, in sostanza, concedono la possibilità ai contribuenti soggetti agli ISA che scelgono di aderire al concordato preventivo biennale di cui all’art. 6 e seguenti, D.Lgs. n. 13/2024, di sanare irregolarità e/o infedeltà dichiarative per le annualità dal 2018 al 2022, tramite il versamento un’imposta sostitutiva. La mini-sanatoria potrà essere fruita solo dai contribuenti ISA, pertanto ne saranno esclusi i contribuenti in regime forfetario. Tali soggetti, in particolare, per i periodi d’imposta ancora accertabili possono ricorrere al ravvedimento per regolarizzare eventuali infedeltà dichiarative, versando un’imposta sostitutiva variabile secondo il punteggio ISA ottenuto nell’anno d’imposta oggetto di sanatoria. In ogni caso, per accedere alla mini-sanatoria è previsto un importo minimo da versare, ai fini delle imposte dirette, pari a 1.000 euro per ciascun periodo d’imposta. Per perfezionare il ravvedimento, l’imposta complessivamente dovuta potrà essere versata in unica soluzione entro il 31 marzo 2025, ovvero mediante pagamento rateale in un massimo di 24 rate mensili di pari importo maggiorate di interessi calcolati al tasso legale, di cui la prima rata dovrà essere versata sempre entro il 31 marzo 2025. Ravvedimento CPB: cosa c’è nel cassetto fiscale? Ai fini dell’utilizzo del nuovo istituto, a far data dal 14 ottobre 2024, l’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione all’interno del Cassetto fiscale di ciascun contribuente una tabella contenente il calcolo dell’imposta sostitutiva dovuta per l’adesione al ravvedimento. Nel dettaglio, l’Agenzia delle Entrate e SOGEI hanno messo a punto un’apposita integrazione della scheda di sintesi, il tachimetro fiscale già disponibile nel Cassetto fiscale del contribuente, che consentirà di calcolare il costo della sanatoria per ciascun anno d’imposta. Come evidenziato da SOGEI, nello specifico, si tratta di una tabella contenente gli elementi informativi utili al contribuente nonché il calcolo dell’imposta sostitutiva da versare per l’eventuale adesione all’opzione di ravvedimento. Tale tabella potrà essere utilizzata anche dagli intermediari abilitati, infatti i dati sono stati messi a disposizione in formato elaborabile e scaricabile. Per accedere alla tabella il contribuente dovrà eseguire l’accesso al proprio cassetto fiscale, entrare nella sezione “Comunicazioni” posta in basso a destra e cliccare sulla sezione denominata “scheda di sintesi concordato preventivo biennale”. Giunti in tale sezione selezionando la voce “dati del regime di ravvedimento” è possibile ottenere un foglio di calcolo contenente i dati per utili per la sanatoria. Il prospetto contiene, per ciascun anno d’imposta, l’indicazione del punteggio ISA ottenuto, il reddito dichiarato, la base imponibile per effettuare il calcolo del ravvedimento, la percentuale di incremento e l’aliquota da applicare per ravvedersi. In altri termini, il prospetto contiene tutte le informazioni complete per il calcolo di convenienza per l’adesione alla sanatoria. Il precalcolato messo a disposizione da SOGEI ha dunque lo scopo di rendere più immediato il costo della sanatoria stessa e quindi, sfruttando l’effetto attrattivo, di incentivare ulteriormente l’adesione al concordato preventivo biennale, che è condizione per accedere a questa nuova mini-sanatoria. Presupposto ai fini del ravvedimento in commento è che nel periodo d’imposta oggetto di sanatoria il contribuente abbia applicato gli ISA; infatti, il punteggio ISA è un dato indispensabile e necessario per la determinazione della base imponibile su cui applicare l’imposta sostitutiva e per la determinazione della stessa imposta sostitutiva. In generale, infatti, tanto più virtuoso è risultato ai fini ISA il contribuente, tanto minore sarà per costui il costo del ravvedimento (sempre partendo da un importo minimo da versare pari a 1.000 euro per annualità “ravveduta”) La seconda parte del file precalcolato riguarda invece l’IRAP, con riferimento a quest’ultima si ricorda però che la misura dell’imposta da versare non è variabile ma è stabilita nella misura fissa del 3,9%. Per gli anni del Covid-19 (2020 e 2021), sia l’imposta sostitutiva che l’IRAP sono ulteriormente ridotte del 30%. Sarà possibile ravvedere le annualità dal 2018 al 2022. All’uopo si ricorda che, per i soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale i termini di decadenza per l'accertamento, di cui all'art. 43, D.P.R. n. 600/1973 e all'art. 57, D.P.R. n. 633/1972, in scadenza al 31 dicembre 2024 sono prorogati al 31 dicembre 2025. Nello specifico, i termini di decadenza per l'accertamento in scadenza al 31 dicembre 2024 interessati dalla proroga sono quelli afferenti all’anno d’imposta 2018 e limitatamente ai soggetti ISA che hanno ottenuto un punteggio superiore ad 8 nel modello redditi 2020 per l’anno d’imposta 2019 anche quest’ultima annualità. Ebbene, per effetto dell’adesione al concordato tali termini sono dunque prorogati al 2025. Infine, è bene precisare che, per i contribuenti che hanno ottenuto nell’anno d’imposta 2018 un punteggio ISA almeno pari 8 e hanno quindi beneficiato del regime premiale che riduce di un anno i termini utili per l’accertamento, il file precalcolato con i dati per la sanatoria legata al concordato preventivo biennale non contiene indicazioni in merito a tale annualità (vedi tabella su riportata nella quale è appunto assente l’anno d’imposta 2018), in quanto, con riferimento alla medesima, la mini-sanatoria non è più perfezionabile a causa dell’intervenuta decadenza del potere d’accertamento da parte dell’amministrazione finanziaria.