Una delle principali novità introdotte alla disciplina del concordato preventivo biennale dal decreto correttivo della riforma fiscale (D.Lgs. n. 108/2024) riguarda l’introduzione di un sistema di tassazione sostitutiva che i contribuenti potranno applicare in via facoltativa. Se il reddito concordato per gli anni 2024 e 2025 è maggiore del reddito dichiarato nell’anno 2023, al netto dei componenti straordinari, sull’extra-reddito si applicherà l’aliquota del 10, 12 o 15 per cento. La misura dell’aliquota è variabile a seconda del maggiore o minore grado di affidabilità del contribuente: - se il contribuente ha ottenuto un voto almeno pari a 8 l’aliquota è quella del 10%; - se il voto è inferiore all’8, ma almeno pari a 6 il prelievo sostitutivo è del 12%; - se il voto è insufficiente si applica l’aliquota del 15%. La previsione è contenuta nel nuovo art. 20-bis del D.Lgs. n. 13/2024. Se il reddito concordato del 2024 o del 2025 dovesse essere superiore al reddito effettivo relativo alle due annualità il contribuente sarebbe obbligato ad assolvere le imposte sulle basi imponibili concordate. In pratica le imposte sarebbero dovute su un reddito mai prodotto e la circostanza avrebbe potuto disincentivare i contribuenti ad aderire al “patto” con il Fisco. Per tale ragione, sull’extra-reddito relativo al biennio oggetto del concordato rispetto a quello del periodo d’imposta 2023 il legislatore ha inteso prevedere il nuovo sistema di tassazione sostitutivo. L’operazione di confronto è relativamente agevole. Si deve fare riferimento al reddito concordato, quindi al reddito proposto che non tiene conto dei componenti straordinari e al reddito 2023, “normalizzato”, cioè anch’esso depurato dai componenti straordinari. Tassazione sostitutiva dell’extra-reddito anche per i forfetari Il nuovo sistema di tassazione sostitutiva si applica anche ai contribuenti forfetari. La nuova previsione è contenuta nell’art. 31 del D.Lgs. n. 13/2024. L’operazione di confronto tra il reddito 2024 proposto e il reddito dichiarato nell’anno 2023 dovrebbe essere anche più semplice in quanto applicandosi il regime forfetario non sussiste la necessità di depurare il reddito dai componenti straordinari, ma in realtà non è così. I contribuenti forfetari dichiarano il reddito 2023 nel quadro LM del modello Reddito 2024. Quale importo considerare per il calcolo dell’extra-reddito In particolare, in corrispondenza del rigo LM34 deve essere dichiarato il reddito lordo e in corrispondenza del rigo LM36 deve essere indicato il reddito al netto dei contributi previdenziali e assistenziali. Non è chiaro quale dei due importi debba essere preso in considerazione ai fini del computo dell’extra-reddito. La lettera del nuovo art. 31-bis non è di aiuto in quanto fa genericamente riferimento al “reddito dichiarato nel periodo d’imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta”. L’imposta sostituiva è del 10% o del 3% nei primi cinque anni di esercizio dell’attività. Ragionevolmente sembra più corretto calcolare l’extra-reddito 2024 facendo riferimento al reddito al lordo dei contributi previdenziali, quindi al reddito di cui al rigo LM34. Ciò sulla base di un’interpretazione logico/sistematica. Il legislatore ha previsto la possibilità di considerare direttamente in deduzione dal reddito di impresa e di lavoro autonomo i contributi previdenziali. Ciò con l’intento di non “penalizzare” i contribuenti in possesso unicamente di un reddito assoggettabile a tassazione secondo criteri sostitutivi/forfetari. Diversamente, in mancanza di tale previsione il contribuente avrebbe perso la possibilità di considerare in deduzione i predetti contributi ad eccezione del caso in cui fosse stato in possesso di ulteriori redditi assoggettabili all’IRPEF progressiva. Di converso, l’Agenzia delle Entrate ritiene che, al di fuori del caso illustrato, i contributi previdenziali siano un onere personale deducibile dal reddito complessivo ai sensi dell’art. 10 TUIR. Per tale ragione è probabile che l’Agenzia delle Entrate ritenga rilevante il reddito al lordo dei contributi previdenziali. D’altra parte, la medesima soluzione è adottata anche dalle Casse di previdenza professionali alle quali si deve trasmettere annualmente la comunicazione del reddito professionale dichiarato. Le istruzioni della Casse previdenziali prevedono espressamente che il reddito da comunicare quale base di calcolo del contributo soggettivo dovuto annualmente sia costituito dall’importo al lordo dei contributi considerati in deduzione dal reddito stesso. In tale ipotesi si deve fare riferimento all’importo indicato in corrispondenza del rigo LM34. Si tratta di un ulteriore elemento in base al quale sembra corretto utilizzare tale dato ai fini della determinazione dell’extra-reddito da assoggettare al prelievo sostitutivo.