L’adesione all’istituto del concordato preventivo biennale (D.Lgs. n. 13/2024) per i soggetti che adottano gli ISA prevede un iter semplificato attuabile attraverso la compilazione di specifici campi all’interno del modello ISA 2024 da effettuarsi contestualmente ed entro il termine per la presentazione del modello Redditi 2024 (31 ottobre 2024, anche se da più parti si invoca una proroga). L’adesione al concordato dei soggetti ISA è diversa in termini di modalità, ma anche sotto il profilo sostanziale, rispetto all’iter previsto per i soggetti in regime forfetario. Difatti, l’adesione al concordato preventivo biennale (CPB) prevede per i soggetti ISA: - la compilazione del quadro P del modello CPB, - l’elaborazione della proposta di concordato, attraverso il software Il tuo ISA 2024 CPB, - infine, l’eventuale adesione al concordato mediante la firma da indicare nel rigo P10 del modello CPB. I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate per i soggetti ISA La circolare n. 18/E/2024 dell’Agenzia delle Entrate ha confermato la modalità di adesione al concordato per i soggetti ISA e argomentato anche alcuni passaggi salienti del CPB per questa tipologia di contribuenti chiarendo, inoltre, anche i punti rimasti “aperti” in seguito alle novità apportate dal decreto correttivo della riforma fiscale (D.Lgs. n. 108/2024). Tra i chiarimenti del documento di prassi, a cui rimandiamo per un’attenta disamina, si segnala: 1) condizione d’accesso: con riferimento al requisito previsto di non avere debiti tributari o contributivi è stato precisato che per aderire alla proposta di concordato per i periodi d’imposta 2024 e 2025, il contribuente deve verificare la situazione debitoria con riferimento al 31 dicembre 2023, considerando che: - non concorrono al limite i debiti oggetto di provvedimenti di sospensione o di rateazione, sino a decadenza dei relativi benefici secondo le specifiche disposizioni applicabili; - la soglia di 5.000 euro riguarda il complessivo ammontare dei debiti (tributari o contributivi, come confermato anche nelle FAQ dell’Agenzia delle Entrate dell’8 ottobre), anche nel caso in cui esso sia composto da singoli debiti di importo unitario inferiore alla soglia; - il tetto di 5.000 euro deve essere verificato sulla base della situazione debitoria esistente alla data del 31 dicembre 2023; 2) operazioni straordinarie: se, in corso di applicazione del CPB, la società o l’ente risulta interessato da fusione, scissione, conferimento, ovvero la società o l’associazione di cui all’art. 5 TUIR, è interessata da modifiche della compagine sociale, il concordato cessa di avere efficacia a partire dal periodo d'imposta nel quale si verifica tale ipotesi; 3) esercizio di più attività: se il contribuente esercita due attività, una di impresa e una di lavoro autonomo, soggette entrambe agli ISA, dovrà formulare due distinte proposte per le due diverse tipologie reddituali a cui il contribuente potrà aderire sia congiuntamente che individualmente; 4) cause di cessazione e decadenza: tra le cause non vi è l’eventuale insorgenza di una causa di esclusione dall’applicazione degli ISA durante i periodi d’imposta per i quali il contribuente ha aderito alla proposta di CPB; 5) obblighi dichiarativi: nei periodi d’imposta oggetto di concordato, si devono rispettare gli ordinari obblighi contabili e dichiarativi e comunicare i dati per gli ISA. L’Amministrazione ha chiarito che l’obbligo di presentazione dei modelli ISA non sussiste se ricorrono le cause di esclusione dall’applicazione degli stessi, salvo alcune eccezioni (art. 9-bis del decreto ISA) - come ad esempio, quella riguardante i contribuenti che esercitano attività non prevalenti con ricavi superiori al 30% dell’ammontare totale dei ricavi dichiarati, per i quali permane l’obbligo di compilare e trasmettere il modello ISA; 6) maggiori ricavi: chi dichiara ricavi o compensi superiori all’importo di 5.164.569 euro, fuoriesce dal regime ISA, ma non anche dal CPB che, pertanto, continuerà a produrre i propri effetti “premiali”. Maggiori ricavi Se il contribuente in regime forfettario supera nel 2023 la soglia dei ricavi o compensi di 100.000 euro, nella FAQ dell’8 ottobre 2024, l’Agenzia delle Entrate ha confermato la possibilità di accedere al CPB riservato ai contribuenti che applicano gli ISA. L’adesione dei soggetti ISA al concordato preventivo Il concordato preventivo biennale è stato istituito per favorire l’adempimento spontaneo degli obblighi dichiarativi. Il concordato è rivolto ai contribuenti che svolgono attività nel territorio dello Stato e sono titolari di reddito d’impresa o derivante da arti o professioni. Tali soggetti possono essere in regime forfetario (art. 1, commi da 54 a 89, legge n. 190/2014) ovvero applicare gli Indici sintetici di affidabilità (ISA) di cui all’art. 9-bis del D.L. n. 50/2017. Anche l’adesione al concordato per i soggetti ISA prevede che il contribuente fornisca nel modello ISA 2024 i dati reddituali di riferimento e alcune informazioni propedeutiche a elaborare una proposta di concordato con la base imponibile oggetto del concordato; qualora emergano dati interessanti dalla proposta, il soggetto ISA può accettare il concordato, apponendo la propria firma nel quadro P del modello, sempre contestualmente alla presentazione dei dichiarativi e, dunque, entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi che per il primo anno di applicazione del concordato corrisponde alla presentazione del modello Redditi PF 2024 fissata al 31 ottobre 2024. Il termine deve considerarsi perentorio, in quanto il legislatore, per il solo 2024, rinvia espressamente alla data del 31 ottobre, in deroga al termine ordinario del 31 luglio (cfr. paragrafo 2.3 della circolare n. 18/E/2024). Gli steps previsti per aderire al concordato preventivo per i soggetti che adottano gli ISA prevedono: - (lato Amministrazione) che le informazioni siano desunte dalle banche dati relative agli ISA, anche con riferimento alle annualità pregresse, e che i dati necessari alle rivalutazioni prospettiche della proposta di concordato siano quelli delle proiezioni macroeconomiche di crescita del PIL elaborate dalla Banca d'Italia; - (lato contribuente) che le informazioni siano rese attraverso il quadro P del modello ISA e la proposta formulata mediante l’utilizzo del software Il tuo ISA 2024 CPB, reso disponibile nella versione aggiornata direttamente dall’Agenzia delle Entrate. Nota bene La disciplina del concordato prevede che il software a regime sia reso disponibile il 15 aprile di ogni anno; solo per l’anno 2024 (come previsto dall’art. 4, comma 1, D.Lgs. n. 108/2024) - entro il 15 giugno per i soggetti ISA ed entro il 15 luglio per i contribuenti forfettari già dall’anno 2023. La proposta di concordato è elaborata seguendo la metodologia definita per i soggetti ISA all’Allegato 1 del D.M. 14 giugno 2024 del MEF. Nota bene Per i soggetti ISA la richiesta di adesione ha una valenza biennale, ovvero relativamente agli anni di imposta 2024 e 2025. Il contribuente una volta inseriti i dati necessari mediante il software “Il tuo ISA” può visualizzare la proposta elaborata dal sistema e aderire al concordato per l’anno 2024 e 2025 direttamente manifestando la propria volontà nel quadro P che è parte integrante dei modelli ISA 2024 e di conseguenza è parte integrante dei modelli Redditi 2024. Nota bene Per poter ricevere una proposta di concordato i soggetti ISA devono aver applicato gli ISA nel periodo d’imposta precedente a quelli in cui si riferisce la proposta. L’adesione presuppone che il soggetto ISA sia in possesso dei requisiti di accesso previsti dall’art. 10, comma 2, D.Lgs. n. 13/2024 e, al contempo, non rientri in nessuna delle cause di esclusione di cui all’art. 11 dello stesso decreto. Con riferimento al requisito di accesso di non avere debiti tributari o contributivi ovvero essere nella condizione, entro i termini per aderire al concordato, di avere estinto i predetti debiti in misura tale che l’ammontare complessivo del debito residuo, compresi interessi e sanzioni, risulti inferiore alla soglia di 5.000 euro, tale condizione deve essere manifestata compilando il rigo P01 del modello. La base imponibile concordataria dei soggetti ISA Il legislatore ha identificato con specifici provvedimenti quali sono, in termini generali, le metodologie da seguire per la definizione della base imponibile concordataria, secondo le specifiche indicazioni per i soggetti ISA fornite dal MEF. La metodologia da applicare per calcolare la proposta di CPB è quella dell’allegato 1 del D.M. 14 giugno del MEF, in cui è definito che per i soggetti ISA la proposta di concordato, per i periodi d’imposta 2024 e 2025, tenga conto di due basi imponibili: - reddito d’impresa o di lavoro autonomo rilevante ai fini delle imposte sui redditi, al netto dei redditi o quote di redditi relativi a partecipazioni; - valore della produzione netta rilevante ai fini IRAP. Le basi imponibili sono considerate al netto del saldo tra le plusvalenze, le sopravvenienze attive, le minusvalenze e le sopravvenienze passive del periodo d’imposta di riferimento, determinando una corrispondente variazione del reddito concordato. Per la determinazione del reddito concordatario ai fini delle imposte dirette, i passi metodologici per la determinazione della base imponibile prevedono che, partendo dal reddito dichiarato dal contribuente nell’annualità oggetto di dichiarazione (vale a dire il periodo d’imposta 2023), per la definizione della proposta si esegua: - la misurazione dei singoli indicatori elementari di affidabilità e anomalia; - la valutazione dei risultati economici nella gestione operativa negli ultimi tre periodi di imposta, compresa quella oggetto di dichiarazione; Il reddito operativo preso a riferimento considera la “specificità del settore” in cui si opera (ad esempio, la distinzione della tipologia di reddito: impresa o lavoro autonomo) e degli eventuali “ulteriori componenti” positivi che massimizzano il punteggio di affidabilità fiscale limitati a 40.000 euro - il confronto con valori di riferimento settoriali; - il criterio formulazione base IRAP; - la rivalutazione con proiezioni macroeconomiche per i periodi d’imposta 2024 e 2025. Per la determinazione del reddito concordatario ai fini IRAP, i passi metodologici per la determinazione della base imponibile prevedono che al valore della produzione netta rilevante ai fini IRAP dichiarata dal contribuente per il periodo d’imposta 2023 venga sommata l’eventuale differenza rilevata tra il reddito dichiarato ai fini delle imposte dirette oggetto di concordato (p.i. 2023) e quanto quantificato, anche per effetto del confronto con i valori di riferimento settoriali, risultante nel punto precedente appena descritto. Nota bene I “redditi concordati” (reddito di lavoro autonomo e d’impresa) e il “valore della produzione netta”, da dichiarare nei periodi d’imposta 2024 e 2025, non possono comunque assumere un valore inferiore a 2.000 euro. Soggetti ISA: adesione al concordato dal modello PF 2024 I soggetti ISA potranno fornire i dati di pertinenza del concordato direttamente compilando il quadro P del modello CBP e utilizzando l’applicativo Il tuo ISA 2024 CPB per valutare la convenienza della proposta di adesione al concordato biennale. Il modello CPB di riferimento, corredato delle novità anche relative al concordato, è quello approvato con il provvedimento prot. n. 68718/2024 dell'Agenzia delle Entrate del 28 febbraio 2024; tale modello è: - parte integrante dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli ISA; - utilizzato per la dichiarazione dei dati rilevanti ai fini del calcolo della proposta di CPB per i periodi d’imposta 2024 e 2025. Difatti, grazie al software Il tuo ISA 2024 CPB l’utente potrà in modo semplice visionare la proposta del reddito concordatario e, al contempo, trasmettere telematicamente, in allegato al modello Redditi, l’accettazione della proposta di CPB. Attenzione L’Amministrazione ha modificato e, se del caso, integrato le modalità di compilazione del modello CPB in data 15 giugno e 6 agosto 2024. Pertanto, il contribuente che ha provveduto a inoltrare il modello dichiarativo in date antecedenti dovrà verificare la compilazione del quadro P e, se del caso provvedere per aderire al concordato a inoltrare una dichiarazione correttiva nei termini entro il 31 ottobre, come specificato al punto 6.7 della circolare n. 18/E/2024. Il quadro P accoglie le seguenti informazioni. Quadro P del modello CPB Cosa indicare Da rigo P01 a rigo P03 Condizioni di accesso Da rigo P04 a rigo P05 Dati contabili Da rigo P06 a rigo P09 Proposta CPB Rigo P10 Accettazione proposta CPB I soggetti ISA dovranno: - compilare i righi da P01 a P05 e P10, per ottenere la proposta di concordato 2024-2025; - verificare la stessa con le informazioni contenute nei righi da P6 a P09; - aderire al concordato compilando e firmando il rigo P10. La compilazione dei dati contabili Gli addetti ai lavori devono riservare particolare attenzione a questa parte del modello CPB, posto che i redditi oggetto di concordato riguardano il reddito depurato di alcune specifiche componenti. Ecco come procedere con la compilazione: 1. al rigo P04 indicare il reddito del periodo d’imposta 2023 e precisamente: - il reddito di impresa, individuato con riferimento all’art. 56 TUIR e, per quanto riguarda i soggetti IRES, alle disposizioni di cui alla Sezione I del Capo II del Titolo II del TUIR ovvero, relativamente alle imprese minori, all’art. 66 TUIR; - il reddito di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti o professioni individuato con riferimento all’art. 54, comma 1, TUIR. Tipologia reddito Cosa escludere dal reddito Reddito d’impresa Nella determinazione del reddito non vanno considerate: - le plusvalenze realizzate di cui agli articoli 58, 86 e 87 TUIR; - le sopravvenienze attive di cui all’art. 88 TUIR; - le minusvalenze, le sopravvenienze passive e le perdite su crediti di cui all’art. 101 TUIR; - utili o perdite derivanti da partecipazioni in soggetti di cui all’art. 5 TUIR, o in un Gruppo europeo di interesse economico GEIE (art. 11, comma 4, D.Lgs. n. 240/1991, o derivanti da partecipazioni in società di capitali aderenti al regime di cui all’art. 115 ovvero all’art. 116 TUIR, o utili distribuiti, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione, da società ed enti di cui all’art. 73, comma 1, TUIR. Nota bene Ai fini dell’individuazione di questi ultimi, si fa riferimento agli articoli 59 e 89 TUIR. Reddito di lavoro autonomo Nella determinazione del reddito non vanno considerate: - le plusvalenze e le minusvalenze di cui all’art. 54, commi 1-bis e 1-bis.1, TUIR; - i redditi o le quote di redditi relativi a partecipazioni in soggetti di cui all’art. 5 TUIR; - i corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali, riferibili all’attività artistica o professionale di cui all’art. 54, comma 1-quater, TUIR. Attenzione In merito alla compilazione del rigo P04 l’Agenzia delle Entrate, nelle FAQ dell’8 ottobre 2024 ha fornito alcune precisazioni di rilievo nel caso in cui in tale rigo venga indicato un valore negativo. Più precisamente, con riferimento alla maggiorazione del 10%, di cui all’art. 20, comma 2, del decreto CPB, calcolata sulla differenza tra l’importo dichiarato nel rigo P06 e quello del rigo P04, l’Amministrazione ha sottolineato che stante la ratio sottesa nella citata disposizione, quando il rigo P04 accoglie un valore negativo la maggiorazione deve essere determinata sulla differenza tra l’importo dichiarato nel rigo P06 e zero. Alle medesime conclusioni si può giungere anche per il calcolo della “parte di reddito eccedente” ai fini dell’imposta sostitutiva di cui all’art. 20-bis del decreto. 2. al rigo P05 indicare il valore della produzione netta (VPN) rilevante ai fini IRAP, relativo al periodo d’imposta 2023, individuato con riferimento agli articoli 5, 5-bis, 8 e 10 del D.Lgs. n. 446/1997 e senza considerare le plusvalenze e le minusvalenze (art. 54, commi 1-bis e 1-bis.1, TUIR) e i redditi o le quote di redditi relativi a partecipazioni in soggetti di cui all’art. 5 TUIR, ove rilevanti ai fini IRAP. Nella circolare n. 18/E/2024, inoltre, l’Amministrazione ha precisato che “il VPN va considerato al netto anche delle spese per il personale e delle altre deduzioni in base alle regole di cui all’art. 11, D.Lgs. n. 446/1997”. Pertanto, in sede di compilazione della proposta di adesione deve essere dichiarato il valore della produzione netta relativo al periodo precedente l’inizio del biennio al netto di tali spese. 3. ai successivi righi da P06 a P09indicare i dati di reddito oggetto della proposta di concordatocosì come elaborati dal software Il tuo ISA.