L’articolo 1, commi 157 e 159, della legge di Bilancio 2024 prevede che le quote di pensione a favore degli iscritti alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali (CPDEL), alla Cassa per le pensioni ai sanitari (CPS), alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate (CPI) e alla Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari ed ai coadiutori (CPUG), liquidate a decorrere dal 1° gennaio 2024, secondo il sistema retributivo per anzianità inferiori a 15 anni al 31 dicembre 1995, sono calcolate con l'applicazione dell'aliquota prevista nella tabella di cui all'allegato II alla medesima legge di Bilancio 2024. Diversamente, le quote di pensione liquidate con il sistema retributivo e riferite ad anzianità pari o superiori a 15 anni al 31 dicembre 1995 sono determinate con l’applicazione delle aliquote di rendimento della tabella di cui all'allegato A della legge 26 luglio 1965, n. 965, e della tabella A allegata alla legge 24 gennaio 1986, n. 16, limitatamente agli iscritti alla CPUG. Per gli iscritti alla CPS, nonché per gli iscritti alla CPDEL che cessano l'ultimo rapporto di lavoro da infermieri, la riduzione del trattamento pensionistico derivante dall’applicazione delle nuove aliquote di rendimento è a sua volta ridotta in misura pari a un trentaseiesimo per ogni mese di posticipo dell'accesso al pensionamento rispetto alla prima decorrenza utile. Le disposizioni citate non trovano applicazione nei confronti dei soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento entro il 31 dicembre 2023 e nei casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza, nonché per il collocamento a riposo d'ufficio a causa del raggiungimento dell'anzianità massima di servizio prevista dalle norme di legge o di regolamento applicabili nell'Amministrazione. Ciò premesso, con la circolare n. 78 del 3 luglio 2024 l'INPS fornisce istruzioni in merito all’applicazione delle disposizioni in esame. Effetti sui trattamenti pensionistici derivanti dall’applicazione delle nuove aliquote di rendimento Per gli iscritti alle Casse pensioni in oggetto, che hanno maturato una anzianità contributiva utile ai fini della misura inferiore a 15 anni al 31 dicembre 1995, le quote di pensione liquidate con il sistema retributivo sono calcolate con l’applicazione dell’aliquota di rendimento pari al 2,5 per cento per ogni anno di anzianità contributiva. Tale disposizione trova applicazione con riferimento alle pensioni, anche con il cumulo dei periodi assicurativi, di cui all’articolo 24, comma 10, del decreto-legge n. 201 del 2011 (pensione anticipata) e all'articolo 17, comma 1, primo periodo, del decreto-legge n. 4 del 2019 (pensione per i lavoratori precoci), i cui requisiti sono maturati dalla data di entrata in vigore della legge n. 213 del 2023. Quindi, per i trattamenti pensionistici in esame, aventi decorrenza dal 2 gennaio 2024, le quote di pensione determinate con il sistema di calcolo retributivo, con anzianità contributiva utile ai fini della misura inferiore a 15 anni al 31 dicembre 1995, sono liquidate con l’applicazione dell’aliquota del 2,5 per cento annua, fermo restando quanto disposto dall’articolo 17, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724. Ai sensi del citato articolo 17, comma 1, con effetto dal 1° gennaio 1995, le disposizioni in materia di aliquote annue di rendimento ai fini della determinazione della misura della pensione dell'Assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, pari al 2 per cento, sono estese ai regimi pensionistici esclusivi dell'Assicurazione predetta, per le anzianità contributive o di servizio maturate a decorrere da tale data. Pertanto, l’aliquota pensionistica relativa alle anzianità contributive acquisite dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 1995, utilizzata per il calcolo della quota di pensione di cui alla lettera b) dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, è determinata sommando all’aliquota prevista dall’allegato II della legge di Bilancio 2024, in corrispondenza della contribuzione relativa al servizio utile ai fini della misura al 31 dicembre 1994, quella del 2 per cento per l’anno 1995. Nei casi in cui trovino applicazione le nuove aliquote di rendimento, il relativo trattamento pensionistico non può essere superiore rispetto a quello calcolato secondo la normativa vigente al 31 dicembre 2023. In tali fattispecie, pertanto, deve essere effettuato un doppio calcolo di pensione: 1) pensione calcolata applicando, con riferimento all’anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, le aliquote di rendimento di cui all’allegato II della legge di Bilancio 2024; 2) pensione calcolata applicando per le quote di pensione retributive le aliquote di rendimento della tabella di cui all'allegato A della legge n. 965 del 1965 e della tabella A allegata alla legge n. 16 del 1986, quest’ultima con riferimento agli iscritti alla CPUG. L’importo più basso sarà quello messo in pagamento. Correttivo per gli iscritti alla Cassa per le pensioni ai sanitari e per il personale che cessa dal servizio con la qualifica di infermiere iscritto alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali Nei confronti degli iscritti alla CPS e per il personale che cessa dal servizio con qualifica di infermiere iscritto alla CPDEL la riduzione della pensione anticipata, derivante dall’applicazione delle nuove aliquote, è a sua volta ridotta in misura pari a un trentaseiesimo per ogni mese di posticipo dell’accesso al pensionamento rispetto alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico di cui all’articolo 24, comma 10, del decreto-legge n. 201 del 2011 (pensione anticipata) e all'articolo 17, comma 1, primo periodo, del decreto-legge n. 4 del 2019 (pensione per i lavoratori precoci). Ai fini dell’individuazione della qualifica di infermiere, richiamata dall’articolo 1, comma 161, della legge n. 213 del 2023, occorre fare riferimento alle professioni ricomprese nella classificazione ISTAT 3.2.1.1.1 - Professioni sanitarie infermieristiche. Deroghe all’applicazione delle nuove aliquote di rendimento Le aliquote di rendimento di cui all’allegato II della legge di Bilancio 2024 non si applicano ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento entro il 31 dicembre 2023 e nei casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza, nonché per collocamento a riposo d'ufficio a causa del raggiungimento dell'anzianità massima di servizio prevista dalle norme di legge o di regolamento applicabili nell'Amministrazione. Pertanto, continuano a trovare applicazione le aliquote di rendimento della tabella di cui all'allegato A della legge n. 965 del 1965 e della tabella A allegata alla legge n. 16 del 1986, quest’ultima con riferimento agli iscritti alla CPUG, nei seguenti casi: - pensioni anticipate di cui all’articolo 24, comma 10, del decreto-legge n. 201 del 2011 (pensione anticipata) e all’articolo 17 del decreto-legge n. 4 del 2019 (pensione per i lavoratori precoci), anche in cumulo con i periodi assicurativi, con i requisiti maturati entro il 31 dicembre 2023; - pensione anticipata, anche in cumulo dei periodi assicurativi, di cui all’articolo 24, comma 10, del decreto-legge n. 201 del 2011, nei casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza, nonché per collocamento a riposo d'ufficio a causa del raggiungimento dell'anzianità massima di servizio prevista dalle norme di legge o di regolamento applicabili nell'Amministrazione; - pensione di vecchiaia, anche in cumulo dei periodi assicurativi, di cui all’articolo 24, commi 6 e 7, del decreto-legge n. 201 del 2011, e all’articolo 1, commi da 147 a 153, della legge 27 dicembre 2017, n. 205; - pensione di cui all’articolo 14 e all’articolo 14.1 del decreto-legge n. 4 del 2019 (pensione “quota cento”, pensione con i requisiti di 38 anni di contribuzione e 64 anni di età e pensione anticipata flessibile); - pensione di anzianità con il beneficio per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, di cui al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, i quali hanno maturato i requisiti agevolati per l’accesso al trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2023; - pensione indiretta e pensione di inabilità riconosciuta a qualsiasi titolo. Con riferimento all’indennità di cui all’articolo 1, commi da 179 a 186, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (c.d. APE sociale), tenuto conto che la prestazione cessa il primo giorno del mese successivo al compimento dell’età anagrafica prevista per l’accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia di cui all’articolo 24, comma 6, del decreto-legge n. 201 del 2011, il relativo importo è calcolato, con riferimento all’anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, applicando le aliquote di rendimento della tabella di cui all'allegato A della legge n. 965 del 1965 e della tabella A allegata alla legge n. 16 del 1986, quest’ultima con riferimento agli iscritti alla CPUG. Per la determinazione dell’assegno straordinario dei Fondi di solidarietà bilaterali di cui all’articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e della prestazione di accompagnamento di cui all’articolo 4, commi da 1 a 7-ter, della legge 28 giugno 2012, n. 92, aventi decorrenza successiva al 1° gennaio 2024, continuano a trovare applicazione le aliquote di rendimento di cui all'allegato A della legge n. 965 del 1965. Al termine del periodo di riconoscimento delle prestazioni in esame, il relativo trattamento pensionistico viene determinato, nel caso di conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia, con l’applicazione delle aliquote di rendimento di cui all’allegato A della legge n. 965 del 1965 mentre, in caso di accesso alla pensione anticipata, le quote di pensione retributive con anzianità contributiva inferiore a 15 anni al 31 dicembre 1995 devono essere determinate con le aliquote di rendimento di cui all’allegato II della legge di Bilancio 2024. Determinazione degli oneri di riscatto L’onere di riscatto dei periodi in relazione ai quali trova applicazione il sistema retributivo della futura pensione è generalmente quantificato in termini di “riserva matematica”. Per calcolare la riserva matematica si determina, al momento della domanda di riscatto, il beneficio pensionistico teorico relativo al periodo oggetto di riscatto, corrispondente alla differenza tra i due importi di pensione astrattamente riconoscibili e calcolati sulla base dell’anzianità contributiva dell’iscritto comprensiva (c.d. pensione teorica al coacervo) e non (c.d. pensione teorica al conto) del periodo da riscattare. Per effetto di quanto disposto dal comma 158 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2024, per le domande di riscatto presentate a decorrere dal 1° gennaio 2024 dagli iscritti alla CPDEL, alla CPS e alla CPI, l’onere dovuto per riscattare i periodi da valutare nel sistema retributivo è determinato utilizzando le aliquote di rendimento di cui all’allegato II della legge di Bilancio 2024 in caso di anzianità contributiva, utile ai fini della misura, inferiore a 15 anni al 31 dicembre 1995; per le anzianità pari o superiori a 15 anni alla medesima data continuano, invece, a trovare applicazione le aliquote di rendimento di cui alla tabella A allegata alla legge n. 965 del 1965. Analogamente, ai sensi del comma 160 del citato articolo 1, per le domande di riscatto presentate a decorrere dal 1° gennaio 2024 dagli iscritti alla CPUG, l’onere dovuto per riscattare i periodi da valutare nel sistema retributivo è determinato utilizzando le aliquote di rendimento di cui all’allegato II della legge di Bilancio 2024 in caso di anzianità contributiva, utile ai fini della misura, inferiore a 15 anni al 31 dicembre 1995; per le anzianità pari o superiori a 15 anni alla medesima data continuano, invece, a trovare applicazione le aliquote di rendimento di cui alla tabella A allegata alla legge n. 16 del 1986. Per la determinazione del beneficio pensionistico teorico, le aliquote di rendimento sono, quindi, rispettivamente individuate in base all’anzianità al 31 dicembre 1995 al conto (senza il periodo di riscatto) e al coacervo (con il periodo di riscatto). Tenuto conto che il costo delle operazioni di riscatto si identifica con una riserva matematica prospettiva, corrispondente alla quota di pensione che a seguito della domanda di riscatto risulti potenzialmente acquisita dal richiedente e determinata alla data di presentazione della domanda di riscatto, nella determinazione degli oneri non si tiene conto delle disposizioni contenute all’articolo 1, comma 161, della legge n. 213 del 2023, che esplicano efficacia solo al momento dell’effettiva liquidazione del trattamento pensionistico. Conseguentemente, nel caso in cui la domanda di riscatto sia presentata contestualmente al pensionamento, l’onere di riscatto è determinato continuando a utilizzare la tabella A allegata alla legge n. 965 del 1965 (per CPDEL, CPS e CPI) o la tabella A allegata alla legge n. 16 del 1986 (per CPUG), ogni qual volta ricorrano le condizioni derogatorie all’applicazione delle nuove aliquote di rendimento. Le disposizioni sopra richiamate si riferiscono a tutte le tipologie di riscatto relativamente alle quali, per il calcolo dell’onere, è prevista l'applicazione delle aliquote di rendimento della tabella di cui all'allegato A della legge n. 965 del 1965 o della tabella A allegata alla legge n. 16 del 1986, quest’ultima con riferimento agli iscritti alla CPUG. Decorrenze L’articolo 1, commi 162 e 163, della legge di Bilancio 2024 introduce una specifica disciplina in materia di decorrenza della pensione anticipata, di cui all’articolo 24, comma 10, del decreto-legge n. 201 del 2011, e della pensione per i lavoratori precoci di cui all’articolo 17, comma 1, primo periodo, del decreto-legge n. 4 del 2019. In particolare per i soggetti la cui pensione è liquidata a carico della CPDEL, della CPS, della CPI e della CPUG, i trattamenti pensionistici in esame decorrono trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti contributivi se gli stessi sono maturati entro il 31 dicembre 2024, trascorsi quattro mesi dalla data di maturazione dei medesimi requisiti se gli stessi sono maturati entro il 31 dicembre 2025, trascorsi cinque mesi dalla data di maturazione dei medesimi requisiti se gli stessi sono maturati entro il 31 dicembre 2026, trascorsi sette mesi dalla data di maturazione dei medesimi requisiti se gli stessi sono maturati entro il 31 dicembre 2027 e trascorsi nove mesi dalla data di maturazione dei medesimi requisiti se gli stessi sono maturati a decorrere dal 1° gennaio 2028. Le nuove decorrenze non trovano applicazione per le pensioni anticipate e per i lavoratori precoci con il cumulo dei periodi assicurativi.