L’Agenzia delle Entrate ha emanato la risposta a interpello n. 200 del 20 giugno 2019 in tema di credito di imposta per la certificazione della documentazione contabile. La normativa stabilisce per tutte le imprese che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo un credito di imposta commisurato alle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli stessi investimenti realizzati nei tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015. Nello specifico, ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti. Per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione della documentazione contabile sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore a 5.000 euro. In particolare, i soggetti non tenuti al controllo legale dei conti sono le imprese individuali, le società in nome collettivo, le società in accomandita semplice e le società a responsabilità limitata che non si trovino, con riferimento al periodo agevolabile, nelle condizioni indicate all’articolo 2477, comma 3, del codice civile. In questo caso, l’obbligo dell’apposita certificazione dovrà essere adempiuto attraverso specifico incarico conferito a un revisore legale dei conti o a una società di revisione. Ne consegue che solo tali imprese possono beneficiare del contributo, sotto forma di credito di imposta, pari alle spese sostenute e documentate per l’attività di certificazione contabile, entro il limite massimo di 5.000 euro per ciascun periodo di imposta per il quale si intende fruire dell’agevolazione per attività di ricerca e sviluppo. Però, la società a responsabilità limitata che si trova nelle condizioni indicate all’articolo 2477, comma 3, del codice civile, tenuta per legge al controllo legale dei conti, non può beneficiare del credito di imposta per le spese di certificazione contabile. Le stesse conclusioni riguardano il credito di imposta per le spese di certificazione contabile, riconosciuto nell’ambito del beneficio fiscale collegato alle attività di formazione svolte per acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale Industria 4.0, il cd. bonus formazione 4.0.