Il credito d’imposta per la formazione è stato introdotto dalla legge n. 205/2017 inizialmente per il solo periodo di imposta 2018. Più specificamente, la disciplina è contenuta nell’art. 1, commi da 46 a 55, legge n. 205/2017 cui è seguito il decreto attuativo 4 maggio 2018 adottato dal Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze e con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, che ha fornito le indicazioni applicative necessarie, con particolare riguardo alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle cause di decadenza dal beneficio. La legge n. 145/2018 ha poi disposto la proroga anche per il 2019. L’incentivo è subordinato alla stipula di un accordo collettivo di secondo livello, richiede alcune condizioni (che esamineremo più avanti) e presenta importanti potenzialità in quanto consente alle imprese di adeguare e migliorare la produttività del capitale umano ottenendo un beneficio fiscale che può raggiungere il 50% del costo sostenuto. La legge di Bilancio 2020 non prevede ulteriori modifiche alle norme che disciplinano il credito d’imposta, in quanto si limita a prorogare di un anno l’applicazione del beneficio. Si applicano pertanto le regole contenute nell’art. 1, commi da 46 e 55, legge n. 205/2017, nonché quelle previste dall’art. 1, commi da 78 a 81, legge n. 145/2018 con cui sono state rimodulate la misura e i limiti di spesa a seconda della dimensione aziendale. Ma facciamo il punto sulle regole applicabili e sul funzionamento del beneficio. Spese agevolate Partiamo dalle spese che consentono di concorrere alla maturazione del credito d’imposta. L’agevolazione si applica ai costi sostenuti per i dipendenti impegnati in attività di formazione svolte per acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale Industria 4.0 quali big data e analisi dei dati, cloud e fog computing, cyber security, sistemi cyber- fisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo macchina, manifattura additiva, internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali, applicate nei seguenti ambiti: - vendita e marketing; - informatica e tecniche; - tecnologie di produzione. Nell'allegato A alla legge n. 205/2017 i suddetti ambiti sono esplicitati più in dettaglio. Non sono invece ammesse le spese di formazione ordinaria o periodica organizzata dall'impresa per conformarsi alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, di protezione dell'ambiente e a ogni altra normativa obbligatoria in materia di formazione. La spesa agevolata è costituita dal costo aziendale per le ore o giornate di formazione in relazione alla partecipazione del lavoratore sia quale discente, sia nella qualità di docente o tutor. In quest’ultimo caso entro il limite massimo del 30% della retribuzione complessiva annua spettante allo stesso dipendente. Per costo aziendale si intende retribuzione al lordo di ritenute e contributi previdenziali e assistenziali, comprensiva dei ratei del trattamento di fine rapporto, delle mensilità aggiuntive, delle ferie e dei permessi, maturati in relazione alle ore o alle giornate di formazione svolte nel corso del periodo d’imposta agevolabile nonché delle eventuali indennità di trasferta erogate al lavoratore in caso di attività formative svolte fuori sede. Misura del credito d’imposta Il credito d’imposta spetta esclusivamente alle imprese di qualsiasi forma giuridica operanti in qualsiasi settore. La misura è differenziata a seconda delle dimensioni aziendali. Più specificamente: Impresa Credito d’imposta Massimale del credito Piccole imprese 50% 300 mila euro Medie imprese 40% Grandi imprese 30% 200 mila euro Per l’individuazione delle dimensioni dell’impresa, occorre fare riferimento all'allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014. Per la maturazione del credito è necessario che le attività di formazione potenzialmente rientranti nel perimetro dell’agevolazione, siano pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali. Requisiti e procedure L’accesso al credito richiedere preliminarmente che le attività di formazione potenzialmente agevolabili siano pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali. I costi sostenuti debbono poi essere certificati dal soggetto incaricato della revisione legale o da un professionista iscritto nel Registro dei revisori legali. La certificazione delle spese è necessaria anche per le imprese non soggette a revisione legale dei conti che però potranno far concorrere al credito le spese sostenute per l'attività di certificazione contabile entro il limite massimo di 5.000 euro. Il credito d’imposta potrà essere utilizzato in compensazione mediante l’utilizzo del modello F24 ai sensi dell’art. 17, D.Lgs. n. 241/1997, ma solo a partire dal periodo d’imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili e subordinatamente all’avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione. Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell’IRAP e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, TUIR.