Firmato dalla Corte dei Conti il Decreto del presidente del Consiglio recante “disposizioni applicative in materia di credito d’imposta, per gli esercenti attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici”. Ambito soggettivo Possono beneficiare del credito d’imposta: - gli esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici; - i così detti “punti vendita non esclusivi” abilitati alla vendita di quotidiani o periodici a condizione che la predetta attività commerciale rappresenti l’unico punto vendita ala dettaglio di giornali, riviste e periodici nel comune di riferimento. I soggetti interessati devono inoltre possedere i seguenti requisiti: - sede legale in uno Stato dell’unione europea o nello Spazio economico europeo; - residenza fiscale in Italia ovvero la presenza di una stabile organizzazione sul territorio nazionale; - codice ATECO 47.62.10 di cui al registro delle imprese; - per i punti vendita non esclusivi, codice ATECO rientrante in uno dei seguenti: 1) rivendite di generi di monopolio (codice 47.26); 2) rivendite di carburante e di oli minerali (codice 47.30); 3) bar, inclusi quelli posti nelle aree di servizio delle autostrade e all’interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime (codice 56.3); 4) strutture di vendita non specialistica (codice 47.1); 5) esercizi adibiti prevalentemente alla vendita di libri e prodotti equiparati, con un limite minimo di superficie di mq. 120 (codice 47.61). Calcolo del credito d’imposta Il credito d’imposta è parametrato agli importi pagati dal titolare nell’anno precedente a quello dell’istanza di accesso, con riferimento all’IMU, alla TASI, alla COSAP, TARI e spese di locazione ed è riconosciuto, per ogni esercente, nella misura massima di 2.000 euro in relazione a ciascun punto vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici. Accesso al credito d’imposta Gli esercenti che intendono usufruire del credito d’imposta devono presentare telematicamente una domanda tra il 1° e il 30 settembre di ciascuno dei due anni cui si riferisce il credito d’imposta. Alla domanda deve essere allegata una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per ognuna delle voci di spesa che concorrono a formare la base di calcolo del credito d’imposta e con la quale l’impresa attesti qualsiasi aiuto de minimis ricevuto nel corso dei due esercizi finanziari precedenti. Il modello sarà reso disponibile sul sito internet del Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri e lo stesso Dipartimento, entro il 31 dicembre di ciascuno dei due anni cui si riferisce il credito d’imposta, provvede a formare l’elenco dei soggetti a cui lo stesso è riconosciuto. Il credito d’imposta potrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione e l’importo dovrà essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di concessione del credito e nelle dichiarazioni successivi fino a quella nel corso del quale se ne conclude l’utilizzo.