Ci sono particolari situazioni in cui un contribuente, con un conguaglio derivante da una liquidazione periodica IVA a credito, può utilizzare in compensazione orizzontale (con altri tributi o contributi) tale credito, ovvero richiederne il rimborso. Questi sono scenari che ordinariamente discendono da una dichiarazione annuale IVA e, sempre ordinariamente, sappiamo che l’eventuale credito periodico, sia esso mensile o trimestrale, può essere utilizzato solo in compensazione verticale (IVA da IVA). Le condizioni di accesso al rimborso/compensazione infrannuale Le condizioni che consentono l’utilizzo del credito infrannuale (a rimborso o in compensazione), previa presentazione del modello IVA TR, sono contenute nell’art. 38-bis, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972 e riportate di seguito; si tenga in debita considerazione che la presentazione dell’istanza infrannuale è ammessa con regole diverse da quelle previste per la dichiarazione annuale: - aliquota media: se vengono esercitate esclusivamente o prevalentemente attività che comportano l'effettuazione di operazioni soggette a imposta con aliquote inferiori a quelle dell'imposta relativa agli acquisti e alle importazioni; - operazioni non imponibili: se vengono effettuate operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8-bis e 9 per un ammontare superiore al 25% dell'ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate; - beni ammortizzabili: se vengono effettuati acquisti e/o importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai 2/3 del totale degli acquisti e/o importazioni di beni e servizi imponibili IVA; - soggetti non residenti: conguaglio a credito per soggetti non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, identificati direttamente o che hanno nominato un rappresentante residente nel territorio dello Stato; - operazioni non soggette: se vengono effettuate operazioni attive nei confronti di soggetti passivi non stabiliti in Italia per un importo superiore al 50% di tutte le operazioni effettuate, riferite alle seguenti attività: prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali, prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione, prestazioni di servizi accessori ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione, prestazioni indicate nell’art. 19, comma 3, lettera a-bis), D.P.R. n. 633/1972. Il modello IVA TR Il modello da utilizzare per l’istanza da presentare in relazione al secondo trimestre 2023, in scadenza il 31 luglio 2023, è stato aggiornato lo scorso 14 marzo; il precedente modello si è potuto utilizzare fino alle operazioni relative al primo trimestre. Sul sito delle Entrate sono reperibili modello e relative istruzioni aggiornate. Le regole per la compensazione Per quanto riguarda le regole di utilizzo in compensazione orizzontale del credito trimestrale non ci sono variazioni; è bene ricordare queste (poche, ma ben precise) indicazioni: per crediti non superiori a 5.000 euro la compensazione può avvenire fin dal giorno di presentazione telematica del modello IVA TR; il limite di 5.000 euro è un limite separato e distinto da quello da utilizzare per l’utilizzo in compensazione dei crediti da dichiarazione annuale; il limite di 5.000 euro è da intendersi complessivamente per tutti e tre i trimestri (p.e.: se si è già goduto di tale limite con riferimento al primo trimestre, non ci sono più importi “liberi” a disposizione); per i crediti superiori a 5.000 euro la compensazione può avvenire solo a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione del modello; per i crediti superiori a 5.000 euro la compensazione può avvenire se il modello viene presentato con apposizione del visto di conformità (o sottoscrizione da parte dell’organo di controllo); il limite è elevato a 50.000 euro per le cd. start up innovative di cui all’art. 25, D.L. n. 179/2012 e per i soggetti che godono del regime premiale ISA (livello almeno pari a 8 calcolato su ISA 2022, o almeno pari a 8,5 come media semplice tra ISA 2021 e 2022). La scelta del rimborso e le garanzie La presentazione del modello TR è necessaria anche in caso di scelta di rimborso infrannuale. Ferme restando le condizioni di accesso al rimborso, già evidenziate, bisogna ricordare le dinamiche proprie della prestazione di garanzie che, a differenza della compensazione, possono essere richieste al contribuente. Fino a 30.000 euro il rimborso è richiedibile senza prestazione di garanzia. Oltre 30.000 euro (anche nel caso del rimborso, come visto in precedenza, per start up e regime premiale ISA opera l’aumento del limite a 50.000 euro) bisogna distinguere situazioni diverse: a) non serve prestazione della garanzia se si presenta il modello apponendo il visto di conformità (o la sottoscrizione dell’organo di controllo), e una dichiarazione sostitutiva con cui si attesta la sussistenza di determinate condizioni (l’attestazione altro non è che apporre la propria firma direttamente nel rigo TD8 del modello); l’esonero della garanzia si segnala con un codice (da 1 a 5) nel campo 3 del medesimo rigo TD8; b) è invece obbligatorio prestare la garanzia per i rimborsi superiori a 30.000 euro quando ci si trova in un ipotesi di situazione di rischio; vale a dire quando il rimborso è richiesto: - da soggetti che esercitano un’attività di impresa da meno di 2 anni ad esclusione delle imprese start up innovative di cui all’art. 25, D.L. n. 179/2012; - da soggetti ai quali, nei due anni precedenti la richiesta di rimborso, sono stati notificati avvisi di accertamento o di rettifica da cui risulti, per ciascun anno, una differenza tra gli importi accertati e quelli dell’imposta dovuta o del credito dichiarato per importi significativi; - da soggetti che presentano l’istanza priva del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa o non presentano la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà; - da soggetti passivi che richiedono il rimborso dell’eccedenza detraibile risultante all’atto della cessazione dell’attività. Per concludere, si segnala che tra i casi di esonero generalizzato dalla prestazione della garanzia vi sono anche le ipotesi di rimborso richiesto dai curatori fallimentari/della liquidazione giudiziale (e dai commissari liquidatori) e se il rimborso è richiesto dai contribuenti che hanno aderito al regime di adempimento collaborativo previsto dall’art. 3 e ss., D.Lgs. n. 128/2015.