A partire dal periodo d’imposta 2023, il quadro RW del modello Redditi deve essere compilato anche per assolvere agli obblighi di versamento dell’imposta sul valore delle criptoattività. Chi è tenuto al pagamento dell’imposta sul valore delle criptoattività L’imposta sul valore delle criptoattività deve essere versata in assenza di intermediario, da tutti i soggetti residenti in Italia che detengono criptoattività sulle quali non è stata applicata l’imposta di bollo e non solo dai soggetti che sono tenuti ad assolvere gli obblighi di monitoraggio fiscale. Sono tenuti al versamento anche i contribuenti che prestano la propria attività lavorativa all’estero in via continuativa, per i quali la residenza fiscale in Italia è determinata ex lege. Come determinare l’imposta sostitutiva L’imposta è dovuta nella misura del 2 per mille del valore delle criptoattività al termine di ciascun anno solare rilevabile dalla piattaforma exchange, dove è avvenuto l’acquisto della stessa. In caso non fosse possibile rilevare tale valore dalla piattaforma exchange dove è avvenuto l’acquisto, tale valore potrà essere rilevato da analoga piattaforma dove le medesime criptoattività sono negoziabili o da siti specializzati nella rilevazione dei valori di mercato delle stesse. In assenza di predetto valore si deve far riferimento al costo di acquisto. Qualora le criptoattività non siano più possedute alla data del 31 dicembre, ad esempio, perché cedute, vendute o trasferite, si deve far riferimento al valore rilevato al termine del periodo di detenzione. L’imposta è dovuta in proporzione ai giorni di detenzione e alla quota di possesso in caso di criptoattività cointestate. Dall’imposta così calcolata si deduce, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito d’imposta pari all’importo dell’eventuale imposta patrimoniale relativa alle medesime criptoattività versata a titolo definitivo nello Stato estero. Come e quando versare l’imposta sulle criptoattività L’imposta sulle criptoattività è da versare secondo le modalità e i termini delle imposte sui redditi. I codici tributo da utilizzare sono i seguenti (cfr. Agenzia delle Entrate, risoluzione n. 10/E del 6 febbraio 2024): - 1727 - Imposta sostitutiva dell’imposta di bollo sui rapporti aventi ad oggetto le criptoattività - Saldo - Articolo 1, comma 146, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. - 1728 - Imposta sostitutiva dell’imposta di bollo sui rapporti aventi ad oggetto le criptoattività - Acconto I rata - Articolo 1, comma 146, della legge 29 dicembre 2022, n. 197; - 1729 - Imposta sostitutiva dell’imposta di bollo sui rapporti aventi ad oggetto le criptoattività - Acconto II rata - Articolo 1, comma 146, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. Le criptoattività nel quadro RW L’obbligo di monitoraggio fiscale delle criptoattività nel quadro RW del modello Redditi Persone Fisiche (o nel quadro W del modello 730) è previsto dall’art. 4, D.L. n. 167/1990, indipendentemente dalla modalità di archiviazione e conservazione e a prescindere dal paese in cui hanno sede le piattaforme di exchange. Devono compilare il quadro RW tutti i contribuenti che possiedono o hanno posseduto nel corso dell’anno criptoattività, sia in Italia che all'estero. Quali informazioni inserire nel quadro RW? L’Agenzia delle Entrate ha previsto la possibilità di compilare un rigo per ogni “portafoglio” o “conto digitale” o altro sistema di conservazione o archiviazione posseduto dal contribuente, a condizione che quest’ultimo predisponga e conservi un prospetto che dettagli i valori delle singole attività da esibire o trasmettere su richiesta dell’Amministrazione finanziaria. Non devono essere indicate nel quadro RW le criptoattività delle quali il contribuente dimostra, mediante apposita denuncia, di aver smarrito o aver subito un furto delle chiavi private. Le criptoattività vanno inserite nel quadro RW in base ai seguenti parametri: Colonna 1 - Codice titolo possesso: 1 proprietà 2 usufrutto 3 nuda proprietà 4 altro (altro diritto reale, beneficiario di trust, etc.) Colonna 2 - Tipo contribuente Deve essere compilata indicando: 1 se il contribuente è un soggetto delegato al prelievo o alla movimentazione del conto corrente 2 se il contribuente risulta il titolare effettivo Colonna 3 - Codice individuazione bene Per le criptoattività, utilizzare il codice 21 Colonna 4 - Codice Stato Estero Le istruzioni del modello precisano che l’inserimento del “codice non è obbligatorio nel caso di compilazione per dichiarare “valute virtuali”. Colonna 5 - Quota di Possesso In caso di criptoattività cointestate, è necessario indicare la percentuale di possesso. In caso di proprietà esclusiva va indicato 100. Colonna 6 - Criterio determinazione del valore 1 valore di mercato 2 valore nominale 3 valore di rimborso 4 costo d’acquisto 5 valore catastale 6 valore dichiarato nella dichiarazione di successione o in altri atti. Colonna 7 - Valore iniziale Il valore all’inizio del periodo di imposta o al primo giorno di detenzione della criptoattività, se successivo. Colonna 8 - Valore finale Il valore al termine del periodo di imposta o nel momento di dismissione dell’investimento. Valore iniziale e valore finale dall’attività detenuta: tali valori di norma sono quello d’acquisto e quello al 31 dicembre (o il prezzo di vendita) certificati dall’exchange ove le criptoattività sono detenute (o acquistate o cedute). In mancanza di tali valori possono essere utilizzati quelli forniti da una piattaforma analoga, oppure da siti specializzati nella rilevazione dei valori di mercato delle criptovalute. Colonna 10 - Giorni IVAFE Cripto-attività Vanno indicati i giorni di detenzione della criptovaluta durante il periodo d’imposta, ma solo quando l’imposta è effettivamente dovuta. Colonna 11 Non compilata. La colonna 11 va lasciata vuota, in quanto riguarda i mesi, mentre per le criptoattività si inserisce solo il numero di giorni nella colonna 10; Colonna 12 - Credito d’imposta Riportare l’eventuale credito d’imposta pari al valore dell’imposta patrimoniale versata nello Stato in cui è situata la cripto attività. Colonna 16 - Solo monitoraggio Da barrare solo nel caso in cui il contribuente adempia all’obbligo dichiarativo ai soli fini di monitoraggio fiscale, ma non è tenuto alla liquidazione dell’imposta. Rigo RW8 - Imposta criptoattività Colonna 1 - Totale imposta dovuta Somma degli importi determinati nella colonna 34 dei righi compilati nella sezione. Colonna 5 - Imposta a debito Importo del debito da versare derivante dalla differenza tra l’imposta dovuta, gli acconti versati e l’eccedenza non compensata dalla dichiarazione precedente. Essendo il 2023 il primo anno di applicazione dell’imposta sulle criptoattività le colonne 2, 3, 4 e 6 non sono da compilare.