L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il principio di diritto n. 16 del 29 aprile 2019, riguardante chiarimenti in merito ai criteri di individuazione dei Paesi a fiscalità privilegiata. Sul punto, la circolare n. 35/E del 2016, ha chiarito che si considerano speciali i regimi che concedono un trattamento agevolato strutturale, risolvendosi in un’imposizione inferiore alla metà di quella italiana. Per tale ragione, nel caso in cui il regime speciale sia fruito “parzialmente”, cioè solo per particolari aspetti dell’attività economica complessivamente svolta dal soggetto estero, occorre adottare un criterio di prevalenza che valorizzi l’attività risultante maggioritaria in termini di entità dei ricavi ordinari. Ne consegue che nel caso in cui la società partecipata non residente operi in un Paese che preveda un regime su base territoriale, il quale esenta da imposizione tutti i redditi di fonte estera, nel “test di prevalenza” saranno ricompresi tutti i ricavi relativi ai redditi di fonte estera, non assumendo rilevanza la circostanza che i redditi siano prodotti all’estero con o senza una stabile organizzazione.