Con la circolare n. 32/E del 5 dicembre 2023 l’Agenzia delle Entrate ha fornito gli ultimi chiarimenti sul regime forfetario di cui all’art. 1, legge n. 190/2014. In particolare, sono state esaminate le novità introdotte dalla legge di Bilancio 2023. L’Amministrazione finanziaria ha però ribadito alcune soluzioni relative ai profili che hanno determinato le maggiori incertezze, anche in passato. Passaggio dal regime ordinario al forfetario e viceversa In particolare, sono significative le indicazioni relative al passaggio dal regime ordinario al forfetario e viceversa. È stato ad esempio ricordato che il regime forfetario si applica naturalmente e la fuoriuscita dallo stesso può essere effettuata tramite l’esercizio dell’opzione. Tuttavia, l’opzione si perfeziona con comportamento concludente, ma deve essere comunicata tramite la prima dichiarazione IVA presentata a seguito dell’applicazione del regime ordinario. L’omessa comunicazione dell’opzione all’interno della dichiarazione IVA non inficia la validità della stessa, ma comporta esclusivamente l’irrogazione della sanzione amministrativa di cui all’art. 8, comma 1, D.Lgs. n. 471/1997. L’Agenzia delle Entrate ribadisce, in questo caso, cioè laddove il contribuente abbia optato per il regime ordinario, la sussistenza del vincolo triennale di permanenza. Al termine del triennio l’opzione resta valida per ciascun anno successivo, fin quando permangono le condizioni che ne rendono possibile la permanenza. La soluzione è invece diversa qualora l’opzione abbia interessato il regime semplificato di cui all’art. 18 del D.P.R. n. 600/1973. In tale ipotesi, avendo il contribuente scelto l’applicazione di un regime semplificato, può rientrare successivamente nel forfait senza attendere il periodo di permanenza minima di un triennio. L’obbligo di emissione della fattura elettronica Ulteriori indicazioni riguardano l’obbligo di emissione della fattura elettronica. In primis, il documento di prassi ricorda come tale obbligo sia entrato in vigore dal 1° luglio 2022 per i contribuenti forfetari che nell’anno precedente (anno 2021) hanno conseguito ricavi o percepito compensi superiori all’importo di 25.000 euro ragguagliato ad anno. Fin qui non sussistevano dubbi di sorta. Invece, coloro che non hanno superato tale soglia sono obbligati all’emissione della fattura in formato elettronico dal 1° gennaio 2024. È dunque irrilevante l’ammontare dei ricavi conseguiti o dei compensi percepiti nell’anno 2022. L’unico parametro di riferimento è costituito dalle risultanze dell’anno 2021. Decadenza immediata dal regime e applicazione delle ritenute Ulteriori indicazioni hanno interessato l’applicazione delle ritenute d’acconto ai contribuenti forfetari che escono dal regime forfetario con effetto immediato (dall’anno in corso) qualora venga superata la soglia di ricavi o di compensi di 100.000 euro. Le ritenute d’acconto devono essere operate all’atto del pagamento dei compensi. Pertanto, il sostituto di imposta è obbligato a operare le stesse all’atto del pagamento dei compensi di cui alla fattura che determina il superamento della soglia di 100.000 euro. È necessario, però, che il superamento del limite di 100.000 euro, che determina la fuoriuscita dal regime forfetario, si verifichi a seguito dell’incasso della fattura. In buona sostanza non è sufficiente che la soglia venga superata con la semplice emissione del documento, ma è necessario che l’ammontare complessivo degli incassi risulti superiore a 100.000 euro. Allo stesso modo il contribuente ex forfetario assume la qualifica di sostituto d’imposta solo a decorrere dal primo pagamento effettuato successivamente all’uscita dal regime forfetario e quindi dopo il superamento del limite di 100.000 euro. A tal fine è irrilevante che la fattura oggetto di pagamento riporti o meno al suo interno l’indicazione della relativa ritenuta d’acconto.