Dac 7 per le piattaforme online, termine prorogato al 15 febbraio

Il termine inizialmente fissato al 31 gennaio è stato prorogato per dare più tempo ai gestori per adempiere alla comunicazione dei dati nel primo anno di applicazione della disciplina

I gestori delle piattaforme online hanno due settimane in più per comunicare all’Agenzia delle entrate le informazioni riguardanti le vendite di beni e prestazioni di servizi realizzate nel 2023 attraverso i loro siti e app, in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo n. 32/2023 di attuazione della direttiva (Ue) 2021/514 del Consiglio del 22 marzo 2021 (Direttiva “Dac 7”). Precisamente, la comunicazione, che era prevista entro oggi, potrà essere effettuata invece entro il prossimo 15 febbraio 2024. A stabilire la proroga è il provvedimento prot. n. 22931 del 31 gennaio 2024, che interviene, modificandolo, sul provvedimento del 20 novembre 2023, contenente le istruzioni operative, tra cui la tempistica, riguardo all’adempimento a carico dei gestori delle piattaforme online residenti in Italia e, ad alcune condizioni, non residenti. In particolare, il nuovo provvedimento specifica che ogni riferimento ai termini all’interno del punto 7 del provvedimento del 20 novembre 2023 è da intendersi, per le informazioni relative all’anno 2023, al termine del 15 febbraio 2024.

Lo spostamento del termine, si spiega nel provvedimento, nasce dalla volontà dell’Agenzia di venire incontro alle richieste di diversi Gestori di Piattaforma, sia residenti sia non residenti, che avevano segnalato di avere delle difficoltà a rispettare le scadenze di comunicazione previste nel provvedimento del 20 novembre scorso per questo primo anno di applicazione dell’adempimento. La proroga riguarda solo i dati per l’anno 2023, quindi in via ordinaria il termine per effettuare la comunicazione rimane fissato al 31 gennaio dell’anno successivo a quello cui si riferisce la comunicazione.

Oltre alla proroga per la trasmissione delle informazioni sul 2023, il provvedimento pubblicato oggi interviene anche sulle modalità di invio delle comunicazioni, rendendo esplicita, al punto 8 del provvedimento originario, la possibilità di effettuare le comunicazioni direttamente o tramite i soggetti incaricati (articolo 3 commi 2-bis e 3 del Dpr n. 322/1998).

Ricordiamo che il Dlgs n. 32/2023 ha dato attuazione alla direttiva (Ue) 2021/514 del Consiglio, la cosiddetta Direttiva “Dac 7”, che ha modificato la direttiva 2011/16/UE del Consiglio introducendo lo scambio automatico obbligatorio di informazioni tra Stati e tra gestori di piattaforme digitali e amministrazioni. In particolare, in base a tali norme, i gestori di piattaforme digitali residenti in Italia e ad alcune condizioni i gestori stranieri “non-Ue” (Fpo) sono tenuti a comunicare all’Agenzia delle entrate una serie di informazioni in relazione alle operazioni poste in essere dai venditori attraverso le loro piattaforme ed applicazioni online. Successivamente, il Fisco italiano condividerà queste informazioni con le autorità degli altri paesi Ue, in base allo Stato di residenza del venditore, ricevendo a sua volta quelle relative ai venditori (persone fisiche o giuridiche) residenti in Italia. Il provvedimento del 20 novembre 2023 stabilisce le regole operative del Dlgs n. 32/2023, in merito ai soggetti tenuti all’obbligo di comunicazione, alle modalità di invio nonché il contenuto e le tempistiche delle comunicazioni dei gestori e il successivo scambio di informazioni dell’Agenzia delle entrate con alle altre Autorità Competenti degli altri Stati membri Ue.