Il Fisco diventa sempre più tecnologico e pretende più dati da parte dei contribuenti. Una nuova rivoluzione fiscale è in arrivo. Dal 1° luglio scatta la comunicazione online degli incassi, da parte dei commercianti al minuto e soggetti assimilati, che nel 2018 hanno dichiarato un volume d’affari superiore a 400mila euro. Per gli altri soggetti con volume d’affari non superiore a 400mila euro, l’obbligo scatterà dal 1° gennaio 2020. L’obbligo della memorizzazione elettronica e della trasmissione telematica all’agenzia delle Entrate dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri, riguarda i commercianti al dettaglio e i soggetti assimilati. La memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica devono essere effettuati con strumenti tecnologici che garantiscano l’inalterabilità e la sicurezza dei dati dei corrispettivi. L’agenzia delle Entrate ha previsto una modalità alternativa di certificazione e trasmissione dei corrispettivi che prescinde dall’uso esclusivo di registratori e server telematici. In attesa, infatti, del rilascio dei provvedimenti con i quali saranno individuati ulteriori strumenti tecnologici diversi da registratori e server telematici e definite le relative specifiche tecniche, per la memorizzazione e trasmissione si potrà, infatti, usare una procedura web messa gratuitamente a disposizione dei contribuenti nell’area riservata del sito «Fatture e corrispettivi». La procedura, utilizzabile anche da dispositivi mobili, permetterà di generare il documento commerciale, che sostituirà scontrini e ricevute, da rilasciare al cliente. Per una graduale attuazione dell’adempimento, in base al tipo di attività esercitata, con il decreto ministeriale del 10 maggio 2019 («Gazzetta Ufficiale» 115 del 18 maggio) sono state individuate alcune ipotesi di esonero. In fase di prima applicazione, l’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri, non si applica: - alle operazioni non soggette all’obbligo di certificazione dei corrispettivi (ad esempio, cessioni di tabacchi o giornali quotidiani); - alle prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito, con qualunque mezzo esercitato, per le quali i biglietti di trasporto, compresi quelli emessi da biglietterie automatiche, assolvono la funzione di certificazione fiscale; - fino al 31 dicembre 2019, alle operazioni collegate e connesse a quelle dei due punti precedenti e alle attività assimilate in via marginale rispetto a quelle dei due punti sopra o rispetto a quelle soggette agli obblighi di fatturazione (sono considerate effettuate in via marginale le operazioni i cui ricavi o compensi non sono superiori all’1% del volume d’affari 2018); - alle operazioni effettuate a bordo di navi, aerei o treni nel corso di un trasporto internazionale.