A partire dal 1° settembre 2023 riprendono gli ordinari termini processuali, posto che la cd. “pausa estiva” prevista dall’articolo 1, comma 1, della Legge n. 742/1969 prevede che “Il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative è sospeso di diritto dal 1º al 31 agosto di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione”. Con l’arrivo di settembre, quindi, è bene ricapitolare gli impegni in agenda, e verificare le scadenze prossime. Si ricorda che durante il periodo di sospensione, previsto per il mese di agosto, le scadenze processuali si interrompono, senza che possano essere invocati gli istituti della decadenza e della prescrizione dei termini. Con specifico riferimento al contezioso tributario, la sospensione dei termini processuali coinvolge tutto il calendario, incidendo su: il termine sancito dall’art. 17-bis del D.lgs. n. 546/92, per il reclamo/ricorso; il termine sancito dall’art. 21 del D.lgs. n. 546/92, ai fini della presentazione del ricorso; il termine sancito dall’art. 22 del D.lgs. n. 546/92, ai fini della costituzione in giudizio del ricorrente; il termine sancito dall’art. 23 del D.lgs. n. 546/92, per la costituzione in giudizio della parte resistente; il termine sancito dall’art. 28 del D.lgs. n. 546/92, per proporre il reclamo avverso il Decreto Presidenziale con cui è stata dichiarata l’inammissibilità del ricorso; il termine sancito dall’art. 63 del D.lgs. n. 546/92 di sei mesi dal deposito della sentenza di cassazione per la riassunzione a seguito di rinvio. Grazie alla sospensione prevista per il mese di agosto, sono rimasti sospesi per 31 giorni tutti i termini, dal ricorso alla mediazione, dalla costituzione in giudizio alla presentazione di documenti e memorie. Parimenti, la sospensione feriale ha impattato sul termine di impugnazione delle sentenze (sia termine breve sancito dall’art. 51 del D.lgs. n. 546/92 - sessanta giorni dalla notifica della sentenza – che termine lungo previsto dall’art. 327 C.P.C. - sei mesi dal deposito della sentenza). A partire dal 1° settembre 2023, in sintesi, il computo dei termini riprende il suo corso ordinario, ma è necessario porre attenzione ai termini di oggetto di sospensione che sono caduti prima dell’inizio del periodo feriale. Se, ad esempio, il contribuente ha ricevuto la notifica di una cartella di pagamento il 11 luglio 2023, l’impugnazione dovrà essere proposta entro il 10 di ottobre 2023. A tale risultato si perviene computando 20 giorni per il mese di luglio, zero giorni per il mese di agosto, 30 giorni per il mese di settembre e, infine, 10 giorni per il mese di ottobre. Giova ricordare che, per effetto del comma 18 dell’art. 7-quater della Legge di Bilancio 2017, è prevista la possibilità di cumulare i termini previsti in materia di sospensione feriale con quelli previsti nell’ambito dell’accertamento con adesione (90 giorni). Giova altresì ricordare che la sospensione feriale ha avuto effetto anche con riferimento ai termini di pagamento relativi ad atti impugnabili per i quali, nella maggior parte dei casi, le scadenze di versamento sono riferite al termine per proporre ricorso, il quale è stato oggetto di sospensione come già sovra evidenziato. Il caso tipico è quello delle somme dovute a seguito di avvisi di accertamento esecutivi, i quali, dovendo essere corrisposti entro il termine per proporre ricorso, sono stati posticipati per effetto della sospensione estiva dei termini processuali al pari del termine previsto per il ricorso stesso.