Contenuto di tendenza

Dal 4 maggio il via alla Fase 2: ecco il decreto in Gazzetta Ufficiale

La Fase 2 inizia lunedì 4 maggio. Ecco cosa prevede nel dettaglio il DPCM messo a punto dal Governo Conte

DPCM 26 aprile 2020


Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 108 del 27 aprile 2020 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 su “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”.

All’articolo 1 si precisa che, a decorrere dal prossimo 4 maggio, sarà consentito muoversi all’interno della propria Regione per far visita ai propri congiunti o parenti, evitando assembramenti; rimarrà invece interdetto lo spostamento tra Regioni, salvo per eccezioni dovute a motivi lavorativi, di salute o d’urgenza o per il rientro presso il proprio domicilio o residenza.

Sarà, inoltre, consentito l’accesso a parchi, giardini e ville, a condizione del rispetto della distanza di sicurezza minima e del divieto di assembramento; sarà possibile fare attività sportiva e motoria, rispettando una distanza minima rispettivamente di 2 metri e 1 metro.

Consentite anche le celebrazioni funebri, a condizione che siano limitate ai soli congiunti, sino ad un massimo di 15 persone e possibilmente in ambiente aperto.

In merito alle attività produttive, a partire dal 4 maggio saranno riaperte tutte le attività di manifattura e costruzioni e tutto le attività all’ingrosso connesse, a condizione del rispetto dei protocolli di sicurezza, tra i quali quello integrato dalle parte sociali lo scorso 24 aprile e riportato nell’allegato 6 del DPCM. Restano sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 1, sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività. Sospese anche le attività di ristorazione, salvo per il servizio di consegna a domicilio, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, e di asporto.

Per ciò che concerne le attività professionali si raccomanda: il massimo utilizzo del lavoro agile; di incentivare ferie e congedi retribuiti per i dipendenti; di assumere protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro, di adottare strumenti di protezione individuale; di incentivare operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando forme di ammortizzatori sociali.

Le disposizioni si applicano dalla data del 4 maggio 2020 in sostituzione di quelle contenute nel DPCM del 10 aprile 2020 e sono efficaci fino al 17 maggio 2020, a eccezione di quanto previsto dall’art. 2, commi 7, 9 e 11, che si applicano dal 27 aprile 2020 cumulativamente alle disposizioni del predetto decreto.

Nei 10 allegati al provvedimento si segnalano – oltre a quelli già citati – l’allegato 7, contenente il “Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 nei cantieri”, sottoscritto scorso 24 aprile; l’allegato 8 che contiene il “Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 nel settore del trasporto e della logistica” e l’allegato 10 sui principi per il monitoraggio del rischio sanitario, sulla base dei quali i presidenti di Regione possono proporre al Ministro della Salute nuove restrizioni a carattere territoriale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *