Agenzia delle Entrate - Risposta n. 468 del 4 novembre 2019 Con la risposta n. 468 del 4 novembre 2019 l’Agenzia delle Entrate ha illustrato il regime fiscale dei contributi erogati da una cassa di previdenza e assistenza ai propri iscritti per i danni causati da calamità e/o catastrofi naturali agli immobili utilizzati in modo promiscuo. Con riguardo alla rilevanza fiscale delle erogazioni effettuate da enti privati di previdenza e assistenza in favore dei propri iscritti, per danni a immobili adibiti a prima abitazione o studio professionale causati da calamità naturali, la circolare n. 20/E del 2011 ha precisato che tali contributi non sono riconducibili ad alcuna categoria di reddito in quanto concessi, occasionalmente, per finalità assistenziali in base all'iscrizione all'ente previdenziale di appartenenza. La natura assistenziale delle prestazioni erogate esclude quindi la rilevanza delle stesse sia per i professionisti in pensione che per quelli in attività. Tra l’altro se i contributi sono concessi per la ricostruzione dell'immobile strumentale, le spese sostenute dal professionista saranno deducibili dal reddito di lavoro autonomo, secondo le regole previste per tale categoria reddituale, al netto dei contributi percepiti. Nell’ipotesi di erogazione di una somma di denaro proporzionale ai danni provocati dall'evento calamitoso agli immobili e/o ai beni strumentali, incidenti sull'attività professionale, attesa la finalità assistenziale di queste prestazioni, i contributi non sono rilevanti sotto il profilo fiscale. La natura assistenziale delle prestazioni erogate esclude la rilevanza delle stesse anche per i professionisti in pensione. Se il contributo è utilizzato per ricostruire l'immobile strumentale, le spese sostenute dal professionista sono deducibili nella misura del 50% dal reddito di lavoro autonomo, secondo le regole previste per tale categoria reddituale, al netto del contributo percepito e, quindi, nei limiti di quelle effettivamente rimaste a carico del professionista medesimo. Compatibilità con le detrazioni per recupero edilizio e riqualificazione energetica Per la detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio, in mancanza di una diversa previsione contenuta nella disciplina che regolamenta il contributo in questione, qualora il contributo sia utilizzato per i suddetti interventi sull'immobile ad uso promiscuo, la detrazione spettante è ridotta al 50%. Per la detrazione per interventi di riqualificazione energetica, in mancanza di una diversa previsione contenuta nella disciplina specifica che regolamenta il contributo, ove il contributo sia utilizzato per i suddetti interventi sull'immobile ad uso promiscuo, la detrazione spettante compete per intero, essendo prevista sia per immobili residenziali che per gli immobili in cui si svolge l'attività produttiva, e compete limitatamente alle spese effettivamente rimaste a carico dell'iscritto e, quindi, al netto del contributo percepito.