Ai sensi di quanto disposto dall’ultimo periodo del comma 1 dell’art. 21, D.P.R. n. 633/1972, l’individuazione del momento a partire dal quale decorre l’obbligo generalizzato di emissione della fattura coincide con la sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario/committente. Per le operazioni di fine anno 2018, occorre, dunque, che il cessionario/committente presti attenzione alla “regolarità” del documento ricevuto, ovvero se il cedente/prestatore avrebbe dovuto emetterlo in formato elettronico o analogico. Occorre, pertanto, che si presti attenzione non alla data della fattura, bensì alla data della sua emissione che coincide con la data della consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del documento; ciò al fine di non vedere pregiudicato il diritto alla detrazione dell’IVA, a meno che non si provveda alla procedura di denuncia/regolarizzazione prevista dall’art. 6, commi 8 e 9 del D.Lgs. n. 471/1997 (emissione di un’autofattura in duplice copia contenente le indicazioni disposte dall’art. 21 del D.P.R. 633/1972, versamento dell’IVA attraverso F24 e presentazione all’ufficio di competenza dell’autofattura con allegata la ricevuta del versamento). Sul punto aveva già risposto l'Agenzia delle Entrate in una delle FAQ pubblicate il 27 novembre 2018: “l'obbligo di fatturazione elettronica scatta, in base all'art. 1, comma 916 della legge di Bilancio 2018, per le fatture emesse a partire dal 1.01.2019. Pertanto, il momento da cui decorre l'obbligo è legato all'effettiva emissione della fattura. Nel caso rappresentato, se la fattura è stata emessa e trasmessa nel 2018 (la data è sicuramente un elemento qualificante) in modalità cartacea ed è stata ricevuta dal cessionario/committente nel 2019, la stessa non sarà soggetta all'obbligo della fatturazione elettronica”. Salva l’ipotesi della fattura differita, la fattura deve essere emessa al momento di effettuazione dell’operazione e quindi: - in ipotesi di cessione di beni, al momento della consegna; - in ipotesi di prestazione di servizi, al momento di incasso del corrispettivo o di ultimazione della prestazione per i servizi intercorsi con controparti UE/extra-UE. Se, dunque, una fattura è stata emessa e trasmessa nel 2018 in modalità cartacea ma è stata ricevuta dal cessionario/committente nel 2019, la stessa non sarà soggetta all’obbligo della fatturazione elettronica. Se, tuttavia, una fattura, ancorché datata 2018, è trasmessa dal cedente/prestatore nel 2019, la stessa si considera emessa nel 2019 e conseguentemente deve obbligatoriamente essere emessa in formato elettronico; se il cessionario/committente riceva, invece, la fattura in formato “cartaceo”, la stessa deve essere respinta, in quanto il documento ricevuto non è conforme alle disposizioni di legge. Note di variazione La nota di variazione emessa nel 2019, per rettificare una cessione/prestazione di servizi effettuata e fatturata nel 2018, deve essere predisposta e trasmessa con formalità elettronica. In sintesi, se la fattura o nota di variazione è datata 2018: - può non essere elettronica, se trasmessa nel 2018; - dovrà obbligatoriamente essere elettronica, se emessa e trasmessa nel 2019. La fattura o la nota di variazione, datata invece 2019, deve essere emessa obbligatoriamente in formato elettronico. Nuovi termini di emissione delle fatture A decorrere dal 1° luglio 2019, la fattura potrà essere emessa entro 10 giorni dall’effettuazione dell’operazione. Il differimento del termine di emissione non muta il momento di esigibilità dell’imposta, né i termini per la conseguente liquidazione. In caso di emissione della fattura entro i 10 giorni successivi all’effettuazione dell’operazione, nel documento occorrerà indicare specificamente la data di effettuazione della cessione di beni o della prestazione di servizi o la data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, se diversa dalla data di emissione. Con l’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica, il legislatore ha previsto per i primi sei mesi del 2019, in alcune specifiche ipotesi, la non applicabilità di sanzioni o una sensibile attenuazione delle stesse. In particolare, per il primo semestre del 2019: - nessuna applicazione di sanzioni, se la fattura viene emessa in formato elettronico oltre la data di effettuazione dell’operazione, ma comunque entro il termine di effettuazione della liquidazione IVA periodica (mensile o trimestrale); - la riduzione al 20% della sanzione, se la fattura viene emessa oltre la data di effettuazione dell’operazione, ma entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica IVA del periodo successivo. Tale riduzione è estesa fino al 30 settembre 2019 per i mensili. L’annullamento o la riduzione delle sanzioni si applica anche ai cessionari o committenti che abbiano detratto l’imposta in assenza di una fattura elettronica. Esercizio della detrazione IVA Per effetto della conversione in legge del D.L. n. 119/2018, l’imposta relativa alle fatture di acquisto ricevute e annotate entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione può essere computata in detrazione entro il termine previsto per la liquidazione periodica relativa al mese di effettuazione. Il cessionario/committente può, quindi, esercitare, entro il 16 di ogni mese, il diritto alla detrazione dell’IVA relativa alle fatture di acquisto annotate entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. Alla nuova regola generale di detrazione dell’IVA, è, tuttavia, prevista un’eccezione: sonoescluse le fatture di acquisto relative ad operazioni effettuate nell’anno precedente. Ad esempio Si individuano di seguito alcune fattispecie. Se il cessionario/committente: 1) riceve una fattura, datata 29 gennaio 2019, entro il 2 febbraio 2019 e la registra entro il 15 febbraio, potrà portare in detrazione l’IVA nella liquidazione IVA del mese di gennaio; 2) riceve una fattura, datata 3 dicembre 2018, entro il 31 dicembre 2018, può operare la detrazione dell’IVA nella liquidazione di dicembre a condizione che registri la fattura nel mese di dicembre; 3) riceve una fattura, datata 28 dicembre 2018, entro il 3 gennaio 2019 e la registra in tale mese, potrà portare in detrazione l’IVA nella liquidazione del mese di gennaio 2019 (e non in quello di dicembre 2018); 4) riceve una fattura, datata 24 dicembre 2018, entro il 31 dicembre 2018, ma la registra nel mese di gennaio di 2019 (o comunque entro il 30 aprile 2019), dovrà portare in detrazione l’IVA nella dichiarazione IVA relativa al 2018, da presentare entro il 30 aprile 2019 (predisposizione di un sezionale ad hoc). Con riferimento alla fattispecie n. 4), si rammenta che il diritto alla detrazione dell'IVA può essere esercitato, ai sensi di quanto previsto dall’art. 19, comma 1, ultimo periodo, D.P.R. n. 633/1972, al più tardi entro la data di presentazione della dichiarazione IVA relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto e alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto stesso; in altri termini vale a dire il momento in cui si è verificato il duplice presupposto: - dell'esigibilità dell'imposta, che coincide con l’effettuazione dell’operazione; - del possesso della fattura di acquisto da parte del cessionario/committente. Fatture datate 2018 e ricevute nel 2018 Per le fatture datate 2018 e ricevute nel 2018 (quindi riferite ad operazioni la cui esigibilità si è verificata nel 2018), la detrazione dell'IVA può essere esercitata entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa al 2018, registrando le fatture di acquisto: - entro il 31 dicembre 2018, secondo le modalità ordinarie; - tra il 1° gennaio 2019 e il termine per la presentazione della dichiarazione IVA relativa al 2018 in un'apposita sezione del registro IVA acquisti 2018, facendo concorrere l'imposta medesima alla formazione del credito/debito IVA della dichiarazione relativa al 2018. Fatture datate 2018 e ricevute nel 2019 Per le fatture datate 2018 e ricevute nel 2019 (quindi relative ad operazioni per le quali l’IVA era esigibile nel 2018), la detrazione dell'IVA può avvenire mediante la registrazione delle fatture passive in una delle liquidazioni periodiche del 2019. È anche possibile effettuare la registrazione delle fatture passive tra il 1° gennaio 2020 e il termine per la presentazione della dichiarazione IVA relativa al 2019 in un'apposita sezione del registro IVA acquisti 2019, facendo concorrere l'imposta medesima alla formazione del credito/debito IVA della dichiarazione relativa al 2019.