L’ultimo provvedimento emanato in occasione dell’emergenza per la crisi sanitaria, tra i tanti rinvii di scadenze, interviene per l’ennesima volta sul termine per la messa a disposizione dei precompilati IVA, come prodotto derivato dal Sistema di Interscambio della fatturazione elettronica e dalla memorizzazione dei corrispettivi giornalieri. Più precisamente l’art. 153 del decreto Rilancio sostituisce il comma 1 dell’art. 4, D.Lgs. n. 127/2015 (la Bibbia della fattura elettronica e degli scontrini telematici) e lo riscrive accomunando nell’unico termine delle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2021 le bozze precompilate dei seguenti documenti: - i registri delle fatture emesse e degli acquisti (il registro dei corrispettivi è già assorbito dalla trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri); - la liquidazione periodica dell’IVA; - la dichiarazione annuale IVA. La norma sopprime il comma 1-bis, che prevedeva una diversa scansione temporale tra registri e liquidazioni (operazioni dal 1° luglio 2020) e dichiarazione annuale (dal 1° gennaio 2021). In sintesi, non aveva molto senso prevedere due diverse decorrenze per elaborati che sono sempre tratti dalle informazioni presenti nel Sistema di Interscambio (SdI). La relazione illustrativa al nuovo provvedimento ricorda innanzitutto che questo servizio sarà avviato in via sperimentale, e motiva l’ulteriore rinvio con il ritardo nell’adozione del nuovo tracciato della fattura elettronica, approvato con il provvedimento del 28 febbraio 2020 e reso obbligatorio dal prossimo anno. Così come si prevede - in funzione dell’emergenza sanitaria - di adottare misure transitorie per la comunicazione all’Agenzia delle Entrate dei corrispettivi per gli esercenti con volume d’affari inferiore a 400.000 euro. Questi ultimi dati non sono rilevanti per i registri sopra indicati, ma vanno presi in considerazione per le liquidazioni periodiche e la dichiarazione annuale. Precompilati IVA: quale utilizzo effettivo? A questo punto viene da chiedersi quale sarà l’utilizzo effettivo di questi elaborati, in considerazione delle rilevanti criticità che possono derivare da un automatismo di trasposizione. Non per nulla, in risposta ad alcuni quesiti, l’Agenzia delle Entrate aveva ipotizzato che le bozze (delle bozze, in quanto tale è anche l’elaborato successivo) saranno rese disponibili entro i primi giorni del mese successivo a quello di riferimento, utilizzando le informazioni pervenute sino a quel momento. Non dimentichiamo che le fatture possono essere caricate entro 12 giorni dalla loro data, ai quali deve aggiungersi il giorno che mediamente occorre al Sistema di Interscambio per eseguire le elaborazioni. E in tal caso bisognerà togliere dall’elaborazione successiva le fatture di cui si è già tenuto conto nel mese precedente. I soggetti d’imposta potranno (o meglio dovranno) verificare i dati proposti dall’Agenzia delle Entrate e, se completi, convalidarli o, in caso contrario modificarli o integrarli nel dettaglio entro il giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento, dovendosi poi procedere alla liquidazione e all’eventuale versamento entro il 16. Nel caso di convalida o integrazione nel termine suddetto, relativamente a ciascun trimestre, l’Agenzia procede all’elaborazione delle bozze delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche e della dichiarazione annuale. Attenzione alle fatture di acquisto Oltre alla sistemazione delle sfasature temporali, di cui si è detto in precedenza, bisognerà prestare particolare attenzione alle fatture di acquisto. Non esistendo al momento un sistema di accettazione o rifiuto da parte del destinatario della fattura, che è in vigore solo per le fatture alla pubblica amministrazione, c’è il rischio che possano arrivare fatture non di competenza del destinatario o fatture con importi superiori a quelli dovuti. In entrambi i casi non può essere assolutamente esercitato il diritto di detrazione (in tutto o in parte), e si dovrà prevedere uno strumento per gestire queste possibili discordanze. Registri precompilati IVA e pro-rata di detrazione Questa procedura non sarà di grande ausilio alle imprese con un flusso rilevante e costante di fatture, sia emesse che ricevute, in quanto i sistemi contabili integrati si aggiornano quotidianamente, con i dovuti controlli di completezza, e sarebbe uno spreco di tempo procedere a una rielaborazione mensile di queste informazioni. I precompilati saranno prevalentemente utilizzati dai numerosi titolari di partita IVA, che lavorano in proprio e che hanno mediamente un paio di fatture attive al mese e all’incirca il doppio di fatture passive. Chiamiamoli “piccoli contribuenti”. Ma in questo caso il tema di maggior rilievo sarà quello di limitare la detrazione per gli acquisti relativamente ai quali questo diritto non spetti per intero, a cominciare dai costi per le auto. Anche questo problema è stato posto all’Agenzia delle Entrate e la risposta è stata che nelle bozze dei registri degli acquisti verrà proposta una percentuale di detraibilità pari al 100%. Sarà cura del contribuente indicare la corretta percentuale di detraibilità in fase di modifica delle bozze dei registri. Anche questo è un ulteriore limite che condiziona l’utilità dei precompilati. L’esperienza ci dirà se il “piccolo contribuente” aspetterà la ricezione del file mensile, su cui lavorare, o se troverà più semplice utilizzare un file di excel da gestire nel corso del periodo.