Dcra: accordo tra Ministero della Salute e Inail

Pubblicato l’Accordo tra il Ministero della salute e l’Inail che disciplina il flusso informativo e finanziario dei rimborsi relativi agli infortuni di lavoratori in Paesi aderenti ai Regolamenti (CE) n. 883/2004 e n. 987/2009 e s.m.i.

Con circolare n. 32 del 18 luglio 2023 l’INAIL informa che, in data 29 novembre 2022, è stato sottoscritto l’Accordo con il Ministero della Salute che regola il rimborso da parte dell’Istituto delle spese di competenza del Ministero della Salute, per il tramite di INAIL, anticipate da Stati aderenti al Regolamento (CE) n. 883/2004 e al Regolamento (CE) n. 987/2009 per prestazioni sanitarie derivanti da infortunio sul lavoro e malattia professionale, in favore di lavoratori assicurati soggetti aventi diritto.

In particolare, in merito alla trattazione dei flussi relativi alla richiesta di rimborso di prestazioni, si evidenzia che rimangono invariate le modalità dello scambio di documentazione previsto fra la Sede e la Direzione centrale rapporto assicurativo, in qualità di organismo di collegamento con le istituzioni estere anche a seguito dell’Accordo in oggetto.

È previsto che l’INAIL invii tramite PEC al Ministero della salute i moduli SED DA010 e i modelli E125 (per i paesi ancora non “EESSI Ready”) relativi alle richieste di rimborso, pervenute dagli Enti creditori esteri, per prestazioni sanitarie erogate a titolo di infortunio sul lavoro o malattia professionale agli assicurati INAIL, nonché l’elenco dei nominativi forniti dalle istituzioni estere, entro un mese dal loro ricevimento.

Il Ministero della salute verifica, congiuntamente alle Asl, i presupposti di diritto delle prestazioni erogate e la congruità delle somme richieste dagli Stati creditori e comunica all’INAIL, entro 180 giorni dal ricevimento della PEC, l’esito del riscontro, onde consentire all’Istituto eventuali contestazioni delle somme richieste in base alle indicazioni del Ministero.

Per consentire all’Istituto di procedere al rimborso entro i termini previsti dall’art. 67 del Regolamento (CE) n. 987/20094, l’articolo 3 dell’Accordo prevede che il Ministero della Salute versi all’INAIL le somme oggetto di rimborso entro 12 mesi dal ricevimento delle richieste o entro 30 mesi nel caso di contestazione delle somme.

Inoltre, in base alla decisione della Commissione amministrativa europea per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale S11 del 9 dicembre 2020, riguardante le procedure di rimborso relative all’attuazione degli articoli 35-41 del Regolamento (CE) n. 883/2004, tali rimborsi devono avvenire con efficienza e rapidità, al fine di evitare l’accumulo di crediti non liquidati per lunghi periodi, oltre all’applicazione degli interessi di mora sulle somme non rimborsate, ex articolo 68 del Regolamento (CE) n. 987/2009.

Pertanto, qualora il Ministero della Salute non osservi i termini sopracitati, l’articolo 4 dell’Accordo prevede che l’INAIL può comunque effettuare i rimborsi agli Stati creditori entro i termini fissati dal Regolamento di applicazione (18 o 36 mesi), al fine di evitare l’insorgenza di interessi di mora.

In tali casi, il Ministero della salute non potrà sollevare eccezioni per le somme rimborsate al paese estero e l’INAIL potrà agire per l’integrale recupero delle stesse.