Il decreto Agosto (art. 99, D.L. n. 104/2020, che ha modificato l’art. 68, commi 1 e 2-ter, del decreto Cura Italia) ha esteso, portandolo dal 31 agosto al 15 ottobre 2020, il periodo di sospensione dei versamenti di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento esecutivi e altri atti. La sospensione riguarda anche la notifica di nuove cartelle e la possibilità per l’Agenzia delle Entrate-Riscossione di avviare azioni cautelari ed esecutive, come fermi amministrativi, ipoteche e pignoramenti. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha aggiornato sul proprio sito internet le risposte alle domande più frequenti (FAQ). Periodo di sospensione La sospensione riguarda i termini dei versamenti scadenti nel periodo dall'8 marzo al 15 ottobre 2020 (è stato così esteso il termine originariamente fissato al 31 maggio, prorogato poi al 31 agosto). Decreto Cura Italia (D.L. n. 18/2020) Decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020) Decreto Agosto (D.L. n. 104/2020) Sospensione dall’8 marzo al 31 maggio 2020 Sospensione dall’8 marzo al 31 agosto 2020 Sospensione dall’8 marzo al 15 ottobre 2020 Nota bene Nei confronti delle persone fisiche che, alla data del 21 febbraio 2020, avevano la residenza ovvero la sede operativa nella zona rossa, cioè il territorio dei comuni individuati nell'allegato 1 al D.P.C.M. 1° marzo 2020, e dei soggetti diversi dalle persone fisiche che, alla stessa data del 21 febbraio 2020, avevano nei medesimi comuni la sede legale o la sede operativa, i termini delle sospensioni decorrono dal 21 febbraio 2020 e non dall’8 marzo (art. 68, comma 2-bis, D.L. n. 18/2020). Allegato 1 al D.P.C.M. 1° marzo 2020 Regione Lombardia: a) Bertonico; b) Casalpusterlengo; c) Castelgerundo; d) Castiglione D'Adda; e) Codogno; f) Fombio; g) Maleo; h) San Fiorano; i) Somaglia; l) Terranova dei Passerini. Regione Veneto: Vo'. Oggetto della sospensione Le disposizioni in esame riguardano i termini dei versamenti derivanti da: - cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione; - avvisi di accertamento e avvisi di addebito esecutivi (articoli 29 e 30, D.L. n. 78/2010); - atti di accertamento emessi dall'Agenzia delle Dogane e dei monopoli ai fini della riscossione delle risorse proprie tradizionali e della connessa IVA all'importazione (art. 9, commi da 3-bis e 3-sexies, D.L. n. 16/2012); - ingiunzioni fiscali di cui al R.D. n. 639/1910, emesse dagli enti territoriali; - avvisi di accertamento e connessi provvedimenti di irrogazione di sanzioni, relativi ai tributi degli enti e da atti finalizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali emessi dagli enti e dai soggetti affidatari della riscossione da parte di Province e Comuni (art. 52, comma 5, lettera b, D.Lgs. n. 446/1997) (art. 1, comma 792, legge n. 160/2019). Azioni esecutive e cautelari Rientrano nel differimento del periodo di sospensione anche gli “altri atti della riscossione, compresa la possibilità per l’Agenzia di avviare azioni cautelari ed esecutive, come fermi amministrativi, ipoteche e pignoramenti” (così il comunicato stampa del 18 agosto 2020 dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione e FAQ n. 8). Ad esempio Per un preavviso di fermo di un veicolo (o un preavviso di ipoteca), comunicato nel mese di febbraio 2020 (e che, quindi, avrebbe dovuto essere pagato entro 30 giorni), l’Agenzia delle Entrate-Riscossione non procederà all’iscrizione di fermi amministrativi (o alle iscrizioni di ipoteca) fino al 15 ottobre 2020. Solo dopo tale data, a fronte del mancato o integrale pagamento del debito e in assenza di una richiesta di rateizzazione, l’Agenzia potrà richiedere l’iscrizione del fermo amministrativo sul veicolo (o l’iscrizione dell’ipoteca sull’immobile) (FAQ n. 9). Invece, qualora vi fosse un fermo amministrativo già iscritto per una cartella non pagata, il contribuente può ottenere la cancellazione del fermo pagando il debito o chiedendo la sua rateizzazione (con versamento della prima rata) anche nel periodo di sospensione (FAQ n. 10). Verifiche ex art. 48-bis La sospensione fino al 15 ottobre 2020 opera anche in relazione alle verifiche di inadempienza delle Pubbliche Amministrazioni e delle società a prevalente partecipazione pubblica, da effettuarsi, ai sensi dell’art. 48-bis, D.P.R. n. 602/1973, prima di disporre pagamenti di importo superiore a 5.000 euro. Tutte le verifiche eventualmente già effettuate, anche prima dell’inizio del periodo di sospensione, restano prive di qualunque effetto se l’Agente della riscossione non ha notificato l’atto di pignoramento e le Amministrazioni pubbliche possono quindi procedere con il pagamento in favore del beneficiario (Agenzia delle Entrate-Riscossione, comunicato stampa del 18 agosto 2020 e FAQ n. 18). Termine di versamento I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione (art. 68, comma 1, D.L. n. 18/2020), quindi entro lunedì 30 novembre 2020 (non si procede al rimborso di quanto già eventualmente versato). Ad esempio Una cartella notificata a febbraio 2020 e scaduta dopo l’8 marzo, per effetto del periodo di sospensione deve essere pagata entro il 30 novembre 2020. Nonostante la norma parli di pagamento in “unica soluzione”, è stato chiarito che anche per le cartelle di pagamento in scadenza nel periodo di sospensione è possibile chiedere una rateizzazione (FAQ n. 4). A tal fine, per evitare l’attivazione di procedure di recupero da parte dell’Agente della riscossione è opportuno presentare la domanda di rateizzazione entro il 30 novembre 2020. Notifica di nuove cartelle di pagamento Nel periodo di sospensione “8 marzo 2020 - 15 ottobre 2020” l’Agenzia delle entrate-Riscossione “non effettuerà la notifica delle cartelle di pagamento, nemmeno tramite posta elettronica certificata (PEC)” (FAQ n. 2). Rateizzazioni in corso L’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha chiarito che la sospensione dall’8 marzo al 15 ottobre 2020 opera anche per i piani di rateizzazione in corso, relativamente alle rate che scadono nel detto periodo di sospensione. Il pagamento di queste rate deve avvenire comunque entro il 30 novembre 2020 (FAQ n. 5). Sospensione dei termini di prescrizione e decadenza In relazione alla sospensione dei termini di riscossione, è sancita l’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 12 del D.Lgs. n. 159/2015. Tale norma (comma 1) prevede “relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione”. Piani di dilazione Relativamente ai piani di dilazione in essere alla data dell'8 marzo 2020 e ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste presentate fino al 15 ottobre 2020 (termine così fissato dall’art. 99 del D.L. n. 104/2020), la decadenza dal beneficio della rateazione si determina in caso di mancato pagamento, nel periodo di rateazione, di 10 rate (e non di sole cinque rate come ordinariamente previsto), anche non consecutive (art. 68, comma 2-ter, D.L. n. 18/2020). In caso di decadenza l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente e automaticamente riscuotibile in unica soluzione e il carico può essere nuovamente rateizzato se, all'atto della presentazione della richiesta, le rate scadute alla stessa data sono integralmente saldate (art. 19, comma 3, lettere a, b, c, D.P.R. n. 602/1973). A tal riguardo, è stato chiarito che l’estensione del numero di rate il cui mancato pagamento comporta la decadenza del beneficio si applica anche “ai piani di rateizzazione in essere e a quelli che verranno concessi a fronte di istanze presentate fino al 15 ottobre 2020” (FAQ n. 7). Pignoramenti presso terzi L’art. 99 del decreto Agosto è intervenuto anche sull’art. 152, comma 1, D.L. n. 34/2020, relativo alla sospensioni dei pignoramenti dell'Agente della riscossione su stipendi e pensioni. Pertanto, fino al 15 ottobre 2020 sono sospesi gli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi, effettuati dall’Agente della riscossione prima del 19 maggio 2020 (data di entrata in vigore del decreto Rilancio), se relativi a somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego nonché a titolo di pensione e trattamenti assimilati. Quindi, il datore di lavoro, fino al 15 ottobre 2020, non effettuerà le relative trattenute che riprenderanno, salvo l’eventuale pagamento del debito, a decorrere dal 16 ottobre 2020. Rottamazione ter e saldo e stralcio Il decreto Agosto non è intervenuto sui termini di scadenza della rottamazione ter e del saldo e stralcio. Pertanto, il termine “ultimo” entro il quale effettuare i pagamenti delle rate in scadenza nel 2020 rimane fissato al 10 dicembre 2020 (non sono previsti i cinque giorni di tolleranza di cui all’art. 3, comma 14-bis, D.L. n. 119/2018) (Agenzia delle Entrate-Riscossione, comunicato stampa del 18 agosto 2020 e FAQ n. 12). Ad esempio Per i contribuenti che sono in regola con il pagamento delle rate scadute nell’anno 2019 della rottamazione ter, del saldo e stralcio e della definizione agevolata delle risorse UE, il mancato, insufficiente o tardivo pagamento alle relative scadenze delle rate da corrispondere nell’anno 2020 non determina la perdita dei benefici delle misure agevolate purché l’integrale versamento delle stesse avvenga entro il 10 dicembre 2020. In sintesi Sospensione fino al 15 ottobre 2020 Cartelle di pagamento Avvisi di accertamento esecutivi Avvisi di addebito esecutivi Atti di accertamento per la riscossione risorse proprie tradizionali Ingiunzioni fiscali enti territoriali Avvisi di accertamento relativi a entrate patrimoniali soggetti affidatari della riscossione Azioni esecutive e cautelari Fermi amministrativi Ipoteche Pignoramenti Verifiche ex art. 48-bis Notifica di nuove cartelle di pagamento Pagamento entro il 30 novembre 2020 Cartelle di pagamento Avvisi di accertamento esecutivi Avvisi di addebito esecutivi Atti di accertamento per la riscossione risorse proprie tradizionali Ingiunzioni fiscali enti territoriali Avvisi di accertamento relativi a entrate patrimoniali soggetti affidatari della riscossione