A pochi giorni dall’entrata in vigore del DL 61/2023, recante interventi urgenti per fronteggiare l’emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, arrivano importanti indicazioni operative da parte dell’Ispettorato nazionale del Lavoro (INL). Più in particolare, con la nota n. 1006 del 12 giugno 2023, vengono esaminate le misure incidenti sulle attività di competenza dell’Ente ispettivo e, soprattutto, sui provvedimenti aventi natura sanzionatoria. Le norme, oggetto di analisi da parte dell’INL, simili a quelle previste in occasione della pandemia da COVID-19, sono l’art. 2, in materia di giustizia civile e penale e, soprattutto, l’art. 4. Tale ultima disposizione, infatti, attiene alla sospensione dei procedimenti e dei termini amministrativi, stabilendo espressamente che, per il periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023, nei confronti dei soggetti che, alla data del 1° maggio 2023 avevano la residenza, il domicilio ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori indicati nell’allegato 1 al DL 61/2023, sono sospesi tutti i termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi relativi a procedimenti amministrativi, comunque denominati, pendenti alla data del 1° maggio 2023 o iniziati successivamente a tale data, ivi inclusi quelli sanzionatori. L’allegato 1 coinvolge numerosi comuni dell’Emilia Romagna ma, altresì, delle Marche e della Toscana, investiti dai tragici e recenti eventi alluvionali. L’Ispettorato provvede così ad un’opportuna e dettagliata ricognizione dei procedimenti e dei termini interessati dalla disposizione sospensiva. Detta norma opera su più fronti, sia dal lato di chi deve avviare o completare le istruttorie amministrative, che sul versante del singolo cittadino, ove risulti o sia risultato destinatario di un provvedimento sanzionatorio a partire dal 1° maggio 2023. Occorre, pertanto, prestare attenzione poiché si tratta esclusivamente di sospensione dei termini: pertanto, tutti i termini ripartiranno dal 1° settembre 2023 e si dovrà tenere conto di quanto già trascorso alla data del 30 aprile 2023. Innanzitutto, la sospensione concerne i provvedimenti di natura sanzionatoria, sia quelli previsti per la generalità dei controlli in materia di lavoro e legislazione sociale, disciplinati dalla L. 689/81, sia quelli scanditi da altre disposizioni, come il Codice della strada nel settore dell’autotrasporto. Così risulterà sospeso il termine di 90 (o 360) giorni previsto dall’art. 14 della L. 689/81, ai fini della notifica del verbale unico di accertamento e notificazione, nonché dall’art. 201 del Codice della strada per i verbali in materia di autotrasporto. Allo stesso modo, risulta sospeso anche il termine prescrizionale quinquennale per la contestazione delle sanzioni amministrative, così come espressamente indicato dall’art. 28 della medesima L. 689/81. Chi riceverà questi verbali avrà più tempo per pagare le sanzioni contenute nel verbale unico di accertamento e notificazione, anche oggetto di diffida, ma anche per avanzare osservazioni, effettuare determinati adempimenti, richiesti nei verbali notificati, e promuovere eventuali ricorsi. Sono oggetto di sospensione, infatti, i termini previsti dagli artt. 18 e 26 della L. 689/81 per presentare scritti difensivi e richiedere audizione, nonché richiedere il pagamento rateale degli importi sanzionatori contestati con ordinanza-ingiunzione. Inoltre, risultano sospesi anche i termini per presentare ricorso in una serie di svariate casistiche, interessate dai provvedimenti degli ispettori del lavoro. Ci sarà più tempo per contestare le diffide accertative per crediti patrimoniali (art. 12 del DLgs. 124/2004) e le disposizioni (art. 14 del DLgs. 124/2004), il provvedimento di sospensione (art. 14 del DLgs. 81/2008), nonché per contestare, avanti al direttore dell’Ispettorato, gli atti in materia di lavoro e legislazione sociale, prodotti, ad esempio, dalla Guardia di Finanza (art. 16 del DLgs. 124/2004), e al Comitato per i rapporti di lavoro, gli atti degli ispettori del Lavoro e dei funzionari dell’INPS e dell’INAIL (art. 17 del DLgs. 124/2004). Sono sospesi anche i termini per il ricorso all’ITL avverso la diffida INAIL relativa al rischio assicurativo (art. 16 del DPR 1124/65). Peraltro, i termini per le rispettive decisioni sono sospesi anche nelle ipotesi di silenzio accoglimento o rigetto. Inoltre, il trasgressore, interessato dalla prescrizione obbligatoria ex art. 20 del DLgs. 758/94, potrà beneficiare della sospensione dei termini per sanare le violazioni penali, eccetto in caso di violazioni in materia di salute e sicurezza che non abbiano carattere “formale”. Infine, per le ulteriori procedure di competenza, l’Ispettorato potrà contare sulla sospensione sia per avviare le inchieste infortuni, previste dall’art. 56 del DPR 1124/65 (tranne che per gli infortuni mortali), sia per la procedura conciliativa (art. 7 della L. 604/1966) da convocarsi entro 7 giorni.