La Fondazione Studi Consulenti del lavoro ha pubblicato ieri la circolare n. 6, con la quale analizza alcune delle principali novità del DL 61/2023 (c.d. decreto “Alluvione”). Sotto la lente dei consulenti, in particolare, l’art. 1 sulla sospensione dei versamenti e adempimenti e l’art. 8 sull’indennità una tantum per autonomi e professionisti dei territori di Emilia Romagna, Marche e Toscana colpiti dall’alluvione. La pubblicazione della circolare è l’occasione per fare il punto su entrambe le misure, anche alla luce dei recenti interventi dell’INPS. Nel dettaglio, circa il primo punto, si ricorda che ai sensi dei commi 1, 2 e 3 sono stati sospesi, per il periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023, i termini relativi a: - adempimenti e versamenti tributari; - adempimenti e versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria; - versamenti delle ritenute alla fonte di cui agli artt. 23 e 24 del DPR 600/73 (redditi di lavoro dipendente e quelli assimilati ai redditi di lavoro dipendente), nonché trattenute relative alle addizionali regionale e comunale all’IRPEF. La sospensione opera nei confronti dei soggetti che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori indicati nell’allegato 1 al decreto. Circa le modalità di ripresa, il comma 7 specifica che i suddetti versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 20 novembre 2023. Per quanto concerne la ripresa degli adempimenti e versamenti contributivi e dei premi sarà necessario attendere apposite istruzioni da parte di INPS e INAIL. Inoltre, si segnala anche quanto previsto dal comma 6 secondo periodo dell’art. 1, il quale sospende per il medesimo periodo i termini degli adempimenti, relativi ai rapporti di lavoro, verso le amministrazioni pubbliche previsti a carico di datori di lavoro, di professionisti, di consulenti e centri di assistenza fiscale che abbiano sede oppure operino nei territori indicati nell’allegato 1, anche per conto di aziende e clienti non operanti nei predetti territori. Con riferimento all’indennità una tantum, con la circ. n. 54/2023 l’INPS ha dettato le istruzioni operative per la compilazione della domanda, da presentarsi entro il 30 settembre 2023. Possono accedere al beneficio: - i co.co.co. di cui all’art. 409 c.p.c., iscritti alla Gestione separata dell’INPS, dell’INPGI e dell’ENPAPI, i rapporti di co.co.co. per i quali è obbligatoria la contribuzione presso le casse professionali autonome o le gestioni INPS, nonché i dottorandi, gli assegnisti di ricerca e i medici in formazione specialistica; - i titolari di rapporti di agenzia e rappresentanza, che devono essere iscritti alla Gestione commercianti o alla Gestione separata dell’INPS; - lavoratori autonomi iscritti alla Gestione artigiani e commercianti e alla Gestione speciale per i coltivatori diretti e per i coloni e mezzadri dell’INPS (compresi gli IAP e i coadiuvanti e coadiutori), i pescatori autonomi, i liberi professionisti iscritti alla Gestione separata dell’INPS (compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici), i professionisti con cassa e i lavoratori autonomi che svolgono attività per la quale vige l’obbligo contributivo presso la gestione speciale ex Enpals. Ai fini dell’accesso, i suddetti soggetti devono: - avere, alla data del 1° maggio 2023, la residenza o il domicilio ovvero devono operare, esclusivamente o, nel caso degli agenti e rappresentanti, prevalentemente in uno dei Comuni per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, come indicati nell’allegato 1 al decreto; - aver sospeso l’attività a causa degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023. L’indennità è riconosciuta per il periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023 ed è pari a 500 euro per ciascun periodo di sospensione non superiore a 15 giorni (massimo 3.000 euro). Sul punto, si ricorda che l’indennità in esame costituisce reddito ai fini fiscali e pertanto sugli importi riconosciuti saranno operate dall’INPS le relative ritenute. Con il messaggio n. 2264/2023, l’Istituto ha infatti specificato che, al fine di operare le corrette ritenute fiscali a seconda che l’attività svolta sia autonoma o parasubordinata, risulta necessario che in sede di presentazione della domanda i lavoratori appartenenti alla categoria dei parasubordinati rilascino, tramite flag la dichiarazione “di essere assimilato al regime fiscale dei lavoratori subordinati e parasubordinati (collaboratori , dottorandi, assegnisti di ricerca e medici in formazione specialistica)“; in assenza del flag verranno operate le ritenute fiscali previste per i redditi da lavoro autonomo.