La Commissione Bilancio del Senato nella seduta del 1° dicembre 2023 ha concluso le votazioni sugli emendamenti sul disegno di legge di conversione del decreto Anticipi (D.L. n. 145/2023). Quali sono le norme del decreto Anticipi sugli affitti brevi Tra le modifiche che hanno ottenuto il via libera, di particolare rilevanza le nuove norme per gli affitti brevi. In primo luogo, l’emendamento introduce il codice identificativo nazionale (CIN), che sarà assegnato dal Ministero del turismo, previa presentazione in via telematica di un'istanza da parte di chi concede in locazione unità immobiliari ad uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche o unità immobiliari ad uso abitativo destinate alle locazioni brevi (ai sensi dell'articolo 4, D.L. n. 50/2017) ovvero del soggetto titolare della struttura turistico ricettiva alberghiera o extra alberghiera. Il CIN dovrà essere esposto all'esterno dello stabile in cui è collocato l'appartamento o la struttura e dovrà essere indicato in ogni annuncio ovunque pubblicato e comunicato. L’assenza di questo codice è punita con la sanzione pecuniaria da 800 a 8.000 euro, in relazione alle dimensioni della struttura o dell'immobile, mentre la sua mancata esposizione e indicazione da parte dei soggetti obbligati è punita con la sanzione pecuniaria da 500 a 5.000 euro, in relazione alle dimensioni della struttura o dell’immobile, per ciascuna struttura o unità immobiliare per la quale è stata accertata la violazione e con la sanzione dell'immediata rimozione dell'annuncio irregolare. Il correttivo prevede poi che chiunque, direttamente o tramite intermediario, eserciti l'attività di locazione per finalità turistiche o breve ai sensi dell'articolo 4 del D.L. n. 50/2017, in forma imprenditoriale, anche ai sensi dell'articolo 1, comma 595, legge n. 178/2020, è soggetto all'obbligo di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), presso lo sportello unico delle attività produttive (SUAP) del comune del territorio in cui è svolta l'attività. L’assenza di tale segnalazione sarà punita con la sanzione pecuniaria da 2.000 a 10.000 euro, in relazione alle dimensioni della struttura o dell'immobile. L’emendamento, inoltre, prevede che le unità immobiliari ad uso abitativo oggetto di locazione, per finalità turistiche o breve ai sensi dell'articolo 4 del D.L. n. 50/2017, gestite nelle forme imprenditoriali, devono: - essere munite dei requisiti di sicurezza degli impianti, come prescritti dalla normativa statale e regionale vigente. L’assenza di tali requisiti sarà punita con le sanzioni previste dalla relativa normativa statale o regionale applicabile; - essere dotate di dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio funzionanti, nonché di estintori portatili a norma di legge da ubicare in posizioni accessibili e visibili, in particolare in prossimità degli accessi e in vicinanza delle aree di maggior pericolo e, in ogni caso, da installarsi in ragione di uno ogni 200 metri quadrati di pavimento, o frazione, con un minimo di un estintore per piano. L’assenza di tali requisiti sarà punita con la sanzione pecuniaria da 600 a 6.000 euro per ciascuna violazione accertata. Con riguardo all’operatività delle nuove disposizioni, l’emendamento prevede espressamente che esse entreranno in vigore a decorrere dal sessantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'avviso attestante l'entrata in funzione della banca dati nazionale e del portale telematico del Ministero del turismo per l'assegnazione del CIN. Chi può depositare i bilanci e gli altri documenti societari Con un altro emendamento approvato dalla Commissione si estende anche agli esperti contabili iscritti alla sezione B dell’albo dei commercialisti la possibilità di depositare i bilanci e altri documenti societari. Come cambia la tassazione dei prestiti ai dipendenti È passato anche un emendamento che modifica la tassazione dei prestiti concessi dal datore di lavoro ai dipendenti. In particolare, il correttivo modifica la lettera b), comma 4, dell’articolo 51 del TUIR, stabilendo che in caso di concessione di prestiti è imponibile il 50% della differenza tra l'importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di scadenza di ciascuna rata o, per i prestiti a tasso fisso, alla data di concessione del prestito, e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi. Quali sono le novità per i PIR Altra novità riguarda i piani individuali di risparmio (PIR). In particolare, con la modifica approvata si consente allo stesso contribuente di detenere più PIR presso uno stesso intermediario finanziario o assicurativo, fermi restando i limiti di investimento annuale e complessivo (pari, rispettivamente, a 40.000 euro e a 200.000 euro). Resta confermato anche il vincolo che ciascun piano non può avere più di un titolare. Come cambiano le regole l’invio delle schede per la scelta della destinazione dell'8, 5 e 2 per mille Con l’emendamento governativo 4.0.1000 approvato dalla Commissione si modificano le regole per l'invio delle schede per la scelta della destinazione dell'8, 5 e 2 per mille. Nello specifico, con il correttivo: - si abroga l’articolo 4, comma 2, D.L. 51/2023, che prevede anche per il periodo d’imposta 2022 che i sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale ai propri dipendenti trasmettono all’Agenzia delle entrate i dati contenuti nelle schede relative alle scelte dell’8, del 5 e del 2 per mille dell’IRPEF presentate dai propri dipendenti secondo le disposizioni di cui all’articolo 17, comma 1, del decreto 31 maggio 1999, n. 164; - si abroga la lettera c-bis) dell'articolo 37, comma 2-bis) del D.lgs. n. 241/1997, che dispone che le schede con le scelte per la destinazione dell’8, del 5 e del 2 per mille dell’Irpef devono (a seguito dell’abrogazione, dovevano essere) spedite in via digitale direttamente all’Agenzia delle entrate; - si modifica la lettera c) dell'articolo 37, comma 2-bis) del D.lgs. n. 241/1997, prevedendo che i sostituti di imposta dovranno consegnare le buste contenenti le schede relative alle scelte per la destinazione dell'8, del 5 e del 2 per mille, secondo le modalità che saranno stabilite con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate. Abrogazione dell’obbligo di trasmissione dei corrispettivi al sistema TS Sempre con l’emendamento governativo 4.0.1000 si sopprime il secondo periodo dell'articolo 2, comma 6-quater, D.Lgs. n. 127/2015. A seguito della modifica, per gli esercenti tenuti all'invio dei dati al sistema tessera sanitaria (farmacie, parafarmacie, ottici, ecc.), viene eliminato l’obbligo, che sarebbe scattato dal 1° gennaio 2024, di tramettere i corrispettivi giornalieri al suddetto Sistema. Fattura elettronica emessa verso consumatori finali L’emendamento prevede inoltre che dal 2024 le fatture elettroniche emesse da operatori italiani nei confronti dei consumatori finali saranno rese disponibili nel loro cassetto fiscale, automaticamente, senza necessità che questi aderiscano al servizio di consultazione della fattura elettronica. Come cambia la disciplina del fondo di garanzia PMI per il 2024 Con un altro emendamento viene definita la disciplina del Fondo di garanzia che sarà in vigore nel 2024. In particolare, a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2024, l'importo massimo garantito dal fondo per singola impresa resta conferma a 5 milioni di euro. Inoltre, nel prossimo anno saranno esclusi i soggetti rientranti nella fascia 5 del modello di valutazione. La garanzia concessa varierà in base alla fascia di valutazione e alla tipologia di operazione finanziaria, se connessa ad esigenze di liquidità o avente ad oggetto investimenti nel capitale di rischio dei soggetti beneficiari finali oppure collegata al finanziamento di programmi di investimento, oppure se rivolta a PMI costituite o che abbiano iniziato la propria attività non oltre tre anni prima della richiesta della garanzia del fondo e non utilmente valutabili sulla base del modello di valutazione. Potranno accedere alla garanzia del fondo anche gli enti del terzo settore, purché iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) nonché al Repertorio economico amministrativo presso il Registro delle imprese, in relazione a operazioni finanziarie di importo non superiore a 60.000 euro e senza l'applicazione del modello di valutazione. La garanzia del fondo potrà essere concessa anche nei confronti: - degli enti del terzo settore, anche se non iscritti al Repertorio economico amministrativo, nonché gli enti religiosi civilmente riconosciuti qualora la garanzia venga rilasciata interamente a valere su apposita sezione speciale, allo scopo istituita mediante apposito accordo stipulato tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero delle imprese e del made in Italy e il Ministero dell'economia e delle finanze; - delle imprese, con un numero di dipendenti, tenuto conto delle relazioni di associazione e di collegamento con altre imprese, non inferiore a 250 e non superiore a 499 (nei limiti del 15% della dotazione finanziaria annua del Fondo). Quali sono le misure a favore delle imprese e dei cittadini della Toscana colpiti dall'alluvione Due gli interventi previsti a favore delle imprese e dei cittadini della Toscana colpiti dall'alluvione. Con un emendamento approvato viene disposto il differimento dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti tributari e contributivi a seguito degli eventi calamitosi del 2 novembre 2023, nelle province di Firenze, Pisa, Pistoia, Livorno e Prato. In particolare, viene stabilito che i soggetti che, alla data del 2 novembre 2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei Comuni riportati nell'allegato approvato dall’emendamento, i versamenti dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, che scadono nel periodo dal 2 novembre 2023 al 17 dicembre 2023, sono considerati tempestivi, senza applicazione di sanzioni e interessi, se effettuati in un'unica soluzione entro il 18 dicembre 2023. La proroga si applica anche versamenti delle ritenute alla fonte di cui al D.P.R. n. 600/1973, e delle trattenute relative alle addizionali regionale e comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, operate dai sostituti d’imposta con residenza, sede legale o sede operativa nei territori interessati. Le somme già versate, relative ai suddetti adempimenti, non saranno rimborsate. Nei confronti dei soggetti con residenza, sede legale o sede operativa nei territori alluvionati, i termini degli adempimenti tributari in scadenza dalla data del 2 novembre 2023 al 17 dicembre 2023, sono considerati tempestivi, senza applicazione di sanzioni, se eseguiti entro il 18 dicembre 2023. Il rinvio interessa anche: - gli adempimenti relativi ai rapporti di lavoro, verso le amministrazioni pubbliche, previsti a carico di datori di lavoro, di professionisti, di consulenti e centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino nei comuni indicati nell'allegato 1, anche per conto di aziende e clienti non operanti nei comuni citati; - i versamenti e agli adempimenti previsti per l'adesione a uno degli istituti di definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 153 a 158 e da 166 a 221, della legge di Bilancio 2023 (legge n. 197/2022), che scadono nel periodo dal 2 novembre 2023 al 17 dicembre 2023. Con un altro emendamento, invece, si estendono alle imprese esportatrici della Toscana, localizzate nei territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 2 novembre 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2023, i contributi a fondo perduto per l’indennizzo dei danni materiali diretti subiti in conseguenza dei medesimi eventi previsti dall’articolo 10 del D.L. 61/2023, gestiti dalla Simest, a sostegno delle imprese esportatrici danneggiate dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 in Emilia-Romagna, Marche e Toscana. Possono beneficiare della misura anche le imprese non direttamente operative sui mercati esteri ma parte di una filiera produttiva a vocazione esportatrice e il cui fatturato, in misura non inferiore alla soglia stabilita con una o più deliberazioni del Comitato agevolazioni della SIMEST derivi da comprovate operazioni di fornitura a beneficio di imprese esportatrici.