Al mondo dello sport il legislatore concede ancora una proroga con il disegno di legge di conversione del decreto Anticipi, D.L. n. 145/2023, approvato in prima lettura al Senato il 7 dicembre. La modifica prevede: - un allungamento del termine per l’adeguamento degli statuti delle Asd e Ssd al 30 giugno 2024, anziché al 31 dicembre 2023, in esenzione di imposta di registro (sebbene tale agevolazione non soggiaccia a limitazioni temporali nel caso di modifiche statutarie operate dagli enti sportivi allo scopo di adeguarsi a integrazioni normative); - che le comunicazioni al centro dell'impiego, con esclusivo riferimento alle prestazioni svolte da arbitri e direttori di gara relativamente al periodo luglio - dicembre 2023, potranno essere effettuate senza incorrere in alcuna sanzione entro il 30 gennaio 2024. Il medesimo termine si applica anche alle comunicazioni all'interno del Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche dei soggetti convocati e dei relativi compensi agli stessi riconosciuti, sempre con riferimento al periodo luglio - dicembre 2023. Restano invece fermi i termini previsti per gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per le collaborazioni coordinate e continuative dilettantistiche che potevano effettuarsi, in relazione ai periodi paga da luglio a ottobre 2023, entro il 30 novembre scorso, disponendo quindi un allungamento di un mese rispetto alle originarie previsioni della riforma (art. 10 quater, del D.L. n. 132/2023). Qual è il nuovo termine per l’adeguamento degli statuti Le Asd e le Ssd costituite prima del D. Lgs. n. 36/2021 potranno adeguare gli statuti entro il 30 giugno 2024 grazie all’emendamento approvato in Commissione Bilancio del Senato al Collegato fiscale (D.L. n. 145/2023, che dovrà essere convertito in legge entro il 17 dicembre 2023), ma senza le maggioranze semplificate previste per gli enti del terzo settore (ETS). In caso di inadempimento c’è il rischio di cancellazione d’ufficio dal Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche (si tratta di un rischio poiché la cancellazione non dovrebbe essere automatica in quanto necessariamente preceduta da una diffida ad adempiere da parte da parte del Dipartimento dello sport). La modifica dello statuto è obbligatoria con riguardo a specifici aspetti richiesti dalla riforma Asd e Ssd come ad esempio la clausola relativa all’oggetto sociale che dovrà essere riformulata con specifico riferimento all’esercizio in via stabile e principale, delle attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica (requisito che però non trova applicazione nel caso in cui Asd e Ssd siano anche ETS). Le modifiche statutarie di adeguamento alla riforma dello sport dovranno inoltre riguardare le attività secondarie e strumentali rispetto a quelle sportive, che per essere esercitate dovranno essere individuate nello statuo, e le cause di incompatibilità degli amministratori che dovranno essere previste in maniera più ampia rispetto al passato. Qual è il nuovo termine per le comunicazioni al centro per l’impiego Innanzitutto, va ricordato che ai sensi dell’art. 25, c. 6 ter, D.Lgs. n. 36/2021, per i direttori di gara e i soggetti a essi equiparati, le comunicazioni obbligatorie al centro per l’impiego vanno effettuate da specifici organismi sportivi (CONI, CIP, ecc.), per un ciclo integrato di prestazioni non superiori a trenta, in un arco temporale non superiore a tre mesi e comunicate entro il trentesimo giorno successivo alla scadenza del trimestre solare. Inoltre, una delle novità più impattanti della riforma dello sport è stata l'introduzione di una parte della normativa giuslavoristica ordinaria nello sport dilettantistico che prima del D.Lgs. n. 36/2021 regolava tutti i rapporti di lavoro nel vigore dell’art. 67 del Tuir come redditi diversi e quindi esenti da tasse e adempimenti fino a 10 mila annui. Dal luglio 2023, invece, Asd e Ssd devono confrontarsi mese per mese con le comunicazioni dei rapporti di lavoro, che possono avvenire o tramite il Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche o tramite i Centri per l'impiego. A tale riguardo la riforma prevedeva un periodo transitorio: per i rapporti di co.co.co sottoscritti tra luglio e settembre ci sarebbe stato tempo fino al 31 ottobre per effettuare le comunicazioni, termine poi allungato dal Decreto proroghe che fissava al 30 novembre il termine per le comunicazioni relative al periodo luglio-ottobre 2023. L’emendamento, approvato aggiungendo il comma 6 quater al richiamato art. 25 dispone invece che in sede di prima applicazione, relativamente ai direttori di gara e ai soggetti che indipendentemente dalla qualifica indicata dai regolamenti della disciplina sportiva di competenza sono preposti a garantire il regolare svolgimento delle competizioni sportive, sia riguardo al rispetto delle regole, sia riguardo alla rilevazione di tempi e distanze, che operano nel settore dilettantistico, le comunicazioni al centro dell'impiego, con esclusivo riferimento a quelle relative al periodo luglio - dicembre 2023, possono essere effettuate senza incorrere in alcuna sanzione entro il 30 gennaio 2024. Il medesimo termine del 30 gennaio 2024 si applica anche alle comunicazioni all'interno del Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche, sempre con riferimento a quelle relative al periodo luglio - dicembre 2023, previste per i predetti soggetti, a regime, relativamente al ciclo integrato di prestazioni non superiori a trenta, in un arco temporale non superiore a tre mesi, che andranno effettuate entro il trentesimo giorno successivo alla scadenza del trimestre solare; mentre entro 10 giorni dalle singole manifestazioni, la Federazione Sportiva Nazionale o la Disciplina Sportiva Associata o l'Ente di Promozione Sportiva competente, o il CONI, il CIP e la società Sport e salute Spa renderanno disponibili tali comunicazioni per gli ambiti di rispettiva competenza, all'Ispettorato nazionale del lavoro, all'Inps e all’Inail in tempo reale.