Mise - Circolare n. 3723/C del 15 aprile 2020 Con la circolare n. 3723/C del 15 aprile 2020, il Ministero dello Sviluppo Economico fornisce indicazioni in merito alle disposizioni recate dal decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 «Cura Italia» e dal decreto legge 8 aprile 2020, n. 23 «D.L. imprese» chiarendo che, stante la contingenza del momento, e visto il susseguirsi di successivi provvedimenti normativi e di emergenza, la circolare deve essere comunque considerata rebus sic stantibus al momento attuale. La conversione in legge delle norme del D.L. n.18/2020, potrebbe infatti comportare la necessità di un nuovo intervento esegetico. In particolare nella circolare, il Ministero fornisce le risposte ai quesiti che più frequentemente sono stati posti in particolare in riferimento a: - la sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi; - i procedimenti sanzionatori; - il riconoscimento dei benefici alle imprese. Il Ministero fornisce inoltre chiarimenti in materia di deposito di bilancio, di società partecipate, di registro informatico dei protesti. Sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi E’ stato chiesto al Ministero se i termini dei procedimenti amministrativi di cui all'articolo 103 sono sospesi anche per gli utenti o solo a vantaggio delle PA, per evitare la formazione di atti di assenso impliciti o situazioni consolidate per mera decorrenza del tempo. Il Ministero ritiene che la norma deve essere intesa nel senso che la stessa non dispone né a favore dell’obbligato, né della pubblica amministrazione ma si limita a evidenziare che fino alla data del 15 maggio i termini previsti dalle singole norme non trovano applicazione, secondo l’istituto tipico del diritto civile della c.d. sospensione che estende i propri effetti per tutto il periodo nel quale vige la causa giustificativa prevista dalla norma. La disciplina prevista da tale disposizione normativa ovviamente, non trova applicazione nei confronti di quelle procedure di rinnovo che nel frattempo siano state comunque portate regolarmente a compimento nei termini perentori stabiliti dalla citata normativa regolamentare. Il Ministero per meglio chiarire la situazione, propone due ipotesi: - Prima ipotesi SCIA: i termini non decorrono o meglio, se ad esempio, al 23 febbraio si erano consumati 15 dei 60 gg previsti dal comma 3 dell’articolo 19 della legge 241 per operare le verifiche successive, il 16 maggio viene considerato il 16° giorno; - Seconda ipotesi depositi e/o denunzie: ove la norma ponga un termine per il deposito per l’iscrizione, ovvero per una denunzia al REA, quantificato in 30 gg e il dies a quo è il 10 febbraio, il 16 di maggio risulta essere il 14° giorno. Se l’obbligo cade successivamente al 23 febbraio, il 16 maggio sarà considerato il dies a quo dell’obbligo amministrativo. Il Ministero ritiene inoltre che tale disposizione normativa, avendo una portata ampia, sia pienamente applicabile ai termini dei procedimenti di rinnovo dei Consigli camerali, il decorso dei quali, dunque, non opera per tutto il periodo temporale indicato dalla norma. Esempio nel caso di un consiglio camerale in scadenza il 20 luglio 2020. La procedura di rinnovo è stata avviata il 22 gennaio 2020 (cioè 180 giorni prima della scadenza del Consiglio camerale). Al 23 febbraio 2020 sono trascorsi 32 dei 40 giorni, richiesti dalla normativa, entro cui le organizzazioni imprenditoriali devono presentare, a pena di esclusione, la documentazione richiesta per la partecipazione al procedimento di rinnovo del Consiglio camerale. Pertanto, il 16 maggio 2020 verrà computato come 33°giorno dei 40 richiesti e quindi il termine perentorio richiesto a pena di esclusione, scadrà il 23 maggio 2020. Procedimenti sanzionatori E’ stato richiesto al Ministero se, per quanto riguarda i procedimenti sanzionatori, sia allo studio una "sanatoria", che eviti appunto di sanzionare imprese fortissimamente in crisi, ovviamente scongiurando del pari per le PA il rischio di un danno erariale. Il Ministero evidenzia che, fino alla data del 15 maggio i termini previsti dalle singole norme non trovano applicazione, e secondo l’istituto tipico del diritto civile della cd sospensione, non troveranno applicazione per tutto il periodo di presenza della causa giustificativa della sospensione stessa, pertanto non viene tolto valore al periodo eventualmente già trascorso, agendo come una parentesi temporale. In particolare per quanto riguarda le procedure sanzionatorie, trova applicazione mutatis mutandis quanto evidenziato per la SCIA e gli adempimenti del registro imprese/REA, almeno in fase d’accertamento. Il procedimento resta invece sospeso, nelle altre fasi. Così resteranno sospesi i termini relativi ai procedimenti disciplinari sia per le fasi endoprocedimentali (audizione) sia per la fase provvedimentale, sia per quella dei termini del ricorso gerarchico improprio a questo Ministero. Riconoscimento dei benefici alle imprese E’ stato richiesto al Ministero se i benefici alle imprese saranno riconosciuti automaticamente, senza bisogno di comunicazioni relative alle sospensioni della relativa attività, almeno per le “serrate” ex lege, così da evitare agli imprenditori inutili adempimenti e agli uffici un surplus di pratiche al momento della ripresa. Il Ministero nel rispondere al quesito distingue due fattispecie: - le attività per le quali le ordinanze hanno disposto l’obbligo di chiusura e per le quali non appare assolutamente ragionevole, né fondato chiedere un adempimento formale nei confronti del REA; - le attività per le quali non è stato disposto l’obbligo di sospensione, ma sono state comunque sospese “volontariamente”. In tal caso, il Ministero reputa opportuno che sia garantito ex post (cioè al termine del periodo di grazia previsto a legislazione invariata al 16 maggio) alle imprese, di denunziare al REA il riavvio dell’attività, indicando nel contempo anche il dies a quo della sospensione stessa, fermo restando che per detto adempimento, per gli imprenditori che vogliano comunicare al SUAP la sospensione, è possibile ricorrere al portale "impresainungiorno.gov.it" dove è stato reso disponibile un servizio specifico valido su tutto il territorio nazionale.