Previsto per il prossimo 18 marzo 2024, a partire dalle ore 9:00, il click day per l’inoltro delle istanze di lavoro subordinato non stagionale ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera b) del Dpcm 27 settembre 2023, relativo alla programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori non comunitari stagionali e non nel territorio dello Stato italiano per il triennio 2023-2025. Come stabilito nella circolare interministeriale n. 1695 del 29 febbraio 2024, infatti, le istanze per l’anno 2024 potranno essere trasmesse in via definitiva, esclusivamente in via telematica accedendo al Portale Servizi ALI tramite Spid o Cie, a partire dalle seguenti date: 18 marzo, dalle ore 9, per le istanze di lavoro subordinato non stagionale; 21 marzo, dalle ore 9, per apolidi, rifugiati e per assistenza familiare in ambito sociosanitario; 25 marzo, dalle ore 9, per le istanze di lavoro subordinato stagionale. Al riguardo si ricorda che, ai sensi dell’art. 5 del richiamato Dpcm 27 settembre 2023, le quote di ingresso legale per motivi di lavoro in Italia per l’anno 2024 sono pari a 151.000 e così ripartite: 61.250 per lavoro subordinato, non stagionale; 700 per lavoro autonomo; 89.050 per lavoro subordinato stagionale. Tutte le domande potranno essere presentate fino al 31 dicembre 2024, ferma restando la verifica della disponibilità delle quote. Qualora l’istanza non rientrasse in quota in base all’ordine cronologico di presentazione, il datore di lavoro visualizzerà sul portale ALI il seguente avviso “La pratica risulta al momento non in quota”. A tal proposito, si fa presente che nell’ipotesi di istanza di nulla osta al lavoro subordinato regolarmente presentata per i flussi 2023, e non accolta dallo Sportello Unico competente per mancanza di quote disponibili, è possibile il rinnovo della domanda a valere sui flussi 2024 con la presentazione della medesima documentazione. Sul punto, nella circolare n. 1695 del 29 febbraio 2024 viene precisato che: la prevista verifica di indisponibilità di lavoratori già presenti sul territorio nazionale, che il datore di lavoro deve effettuare presso il Centro per l'Impiego territorialmente competente prima dell’invio della richiesta di nulla osta al lavoro per i lavoratori subordinati non stagionali, è da intendersi assolta qualora, a parità di mansione e profilo lavorativo richiesto, sia già stata realizzata per un’istanza presentata a valere sui flussi 2023 di cui al DPCM 27.09.2023. Il datore di lavoro potrà allegare all’istanza di nulla osta al lavoro, a valere sui flussi 2024, la medesima certificazione; il documento di asseverazione, rilasciato ai sensi dell’art. 24-bis T.U.I. dai professionisti/organizzazioni datoriali, in caso di esito positivo delle verifiche dei requisiti concernenti l’osservanza delle prescrizioni del contratto di lavoro e la congruità del numero delle richieste presentate di cui all’art. 30 bis, comma 8, del D.P.R. n. 394/1998, già allegato all’istanza di nulla osta al lavoro subordinato (a tempo determinato, anche stagionale, e indeterminato, anche nel settore dell’assistenza familiare e socio-sanitaria) per le richieste relative all’anno 2023, può essere utilizzato anche per i flussi 2024 in riferimento allo stesso numero di domande presentate dal medesimo datore di lavoro.