Tra le novità attese per l’anno d’imposta 2023, spicca l’innalzamento della soglia di esenzione per l’erogazione dei fringe benefit, prevista dal nuovo decreto lavoro che, nella sua versione in bozza del 30 aprile 2023, prevede l’incremento della soglia massima di esenzione - fissato in massimo 3.000 euro - esclusivamente per i lavoratori dipendenti con figli a carico. Ciò posto, le aziende, per l’anno in corso, potranno concedere ai propri lavoratori dipendenti l’erogazione di beni e servizi esenti da prelievo previdenziale e fiscale applicando la maggiore soglia di esenzione ma a condizione che i lavoratori dipendenti abbiano nel proprio nucleo familiare figli a carico. Resta inteso che bisognerà chiarire una serie di aspetti, tra i quali, ad esempio: nel caso in cui vi fossero entrambi genitori - lavoratori dipendenti - con figli a carico al 50%, questi potranno usufruire della soglia d’esenzione massima o la stessa dovrà essere riproporzionata? In ogni caso, in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale si evidenzia l’ulteriore novità, prevista dal decreto lavoro, che attiene alla possibilità da parte delle aziende di rimborsare le utenze domestiche (acqua, luce e gas) ai lavoratori con figli a carico, fino a concorrenza della soglia di euro 3.000. In esito a quest’argomento si ricorda che era già intervenuta l’Ade con circolare 35/E del 04 novembre 2022, per definire le modalità e le procedure da porre in essere e che presumibilmente resteranno invariate. Ricordiamo inoltre che, il reddito da lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro. Il Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) dispone, all’art. 51, che non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore - nel periodo d’imposta - a lire 500.000 (euro 258.23, n.d.r.), se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito. Nel corso dell’anno 2022, come ormai ben noto, erano intervenute rilevanti modifiche normative che ne avevano provvisoriamente incrementato la soglia massima d’esenzione. Di seguito un breve excursus: dapprima, con legge di Bilancio 2022 (legge 30 dicembre 2021, n. 234), si è tornati a poter utilizzare l’importo massimo di erogazione dei fringe benefit considerandoli esenti fino ad euro 258,23; successivamente, con decreto Aiuti-bis (decreto-Legge 9 agosto 2022, n. 115), si è esteso l’importo massimo di erogazione dei fringe benefit rendendoli esenti fino ad euro 600,00 con la specifica della possibilità di inclusione del rimborso delle utenze domestiche; infine, con decreto Aiuti-quater (decreto legge 18 novembre 2022, n. 176), è stato esteso l’importo massimo di erogazione dei fringe benefit e stabilito in massimo euro 3.000,00. Per l’anno 2023, invece, il limite era tornato ad essere quello stabilito dal TUIR art. 51 c. 3 (euro 258,23), con l’unica eccezione prevista dal decreto-legge del 14 gennaio 2023 n. 5, recante: "disposizioni urgenti in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti e di rafforzamento dei poteri di controllo del Garante per la sorveglianza dei prezzi, nonché di sostegno per la fruizione del trasporto pubblico", convertito in legge n.23/2023, che ha confermato per tutto l’anno 2023 la possibilità, per i datori di lavoro privati, di erogare esclusivamente ai lavoratori dipendenti un “buono carburante” pari a 200 euro (esente dalla base imponibile fiscale ma non anche da quella previdenziale). Si tratta però di una misura ulteriore e autonoma, non cumulabile con l’erogazione dei fringe benefit. Per ultimo, bisogna ricordare che l’innalzamento della soglia d’esenzione dei fringe benefit, normalmente, si applica ai titolari di reddito da lavoro dipendente e di reddito assimilato a quello da lavoro dipendente per i quali il reddito è determinato secondo le disposizioni contenute nell’articolo 51 del TUIR e possono essere erogati dal datore di lavoro “ad personam”.