La bozza dell’atteso decreto Lavoro che circola in queste ore, sembra prevedere un nuovo incentivo per sostenere l’occupazione dei giovani Neet, registrati al Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani”, con età inferiore ai 30 anni. Nel rispetto dell’articolo 32 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, ai datori di lavoro privati è riconosciuto, previa presentazione di una domanda, un incentivo nella misura del 60 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per una durata di 12 mesi. L’agevolazione spetta per le nuove assunzioni, effettuate a decorrere dal 1° giugno e fino al termine del 2023. Per beneficiare dell’incentivo è necessario il rispetto dei seguenti requisiti: a) che alla data dell’assunzione, il giovane non abbia compiuto il trentesimo anno di età; b) che sia un Neet, ovvero, non lavori e non sia inserito in corsi di studi o di formazione; c) che sia registrato al Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani”. In deroga a quanto previsto dal comma 114, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il nuovo incentivo Neet è cumulabile con l’incentivo under 36/2023 di cui all’articolo 1, comma 297, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 e con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi. In caso di cumulo con un’altra misura, l'incentivo è ridotto al 20 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore “Neet” assunto. Il contributo è riconosciuto per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione, per i contratti di apprendistato professionalizzante o di mestiere e non si applica ai rapporti di lavoro domestico. Per la fruizione dell’incentivo, il datore di lavoro deve presentare all’Inps una domanda attraverso apposita procedura telematica. L’Istituto provvederà, entro cinque giorni, a fornire una specifica comunicazione telematica in ordine alla sussistenza di una effettiva disponibilità di risorse per l’accesso al beneficio. Entro il termine perentorio di sette giorni, si dovrà provvedere alla stipula del contratto di lavoro che darà effettivamente titolo all’incentivo. La copertura degli oneri finanziari è assicurata, per l’anno 2023, per complessivi 80 milioni di euro a valere sul Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani, secondo la ripartizione regionale, individuata dall’ANPAL con apposito decreto da emanarsi entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto-legge e per 500 milioni di euro, dalle risorse del Programma Next Generation EU affluite al Programma Operativo Nazionale Sistemi di politiche attive per l’occupazione. Nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, per le assunzioni di giovani non occupati che alla data dell’assunzione non abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età, alla copertura degli oneri concorrono ulteriori 175 milioni di euro le risorse del Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani – Asse 1 bis, cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo.