Con l’ok da parte del Senato, il testo originario del D.L. n. 48/2023 (c.d. Decreto Lavoro), licenziato dal Consiglio dei Ministri lo scorso mese di maggio, si arricchisce di ulteriori novità derivanti dall’approvazione di una serie di emendamenti. Per quanto riguarda l’Assegno di Inclusione, vi è da segnalare che, a seguito delle modifiche apportate, lo stesso potrà essere richiesto anche presso i Centri di Assistenza Fiscale (CAF). Inoltre, in merito alla congruità dell’offerta di lavoro a tempo indeterminato, è stato previsto che i nuclei beneficiari con figli sotto i 14 anni sono tenuti ad accettare un'offerta di lavoro a tempo indeterminato solo qualora il posto di lavoro non ecceda la distanza di ottanta chilometri dal domicilio del soggetto o comunque sia raggiungibile nel limite temporale massimo di 120 minuti con i mezzi di trasporto pubblico. Per i contratti a termine, invece, è stato previsto che, in alternativa a una distanza massima di 80 chilometri del luogo di lavoro rispetto al domicilio del soggetto, il luogo di lavoro sia raggiungibile in non oltre 120 minuti con i mezzi di trasporto pubblico. Altri emendamenti hanno poi interessato ulteriori aspetti della misura, tra cui quelli relativi ai i parametri della scala di equivalenza. Gli emendamenti al Decreto lavoro hanno altresì modificato la disciplina dei contratti a termine, su cui era già intervenuto il testo originario. In particolare, è stata modificata la disciplina dell’applicazione delle causali - come ora ridefinite - relativamente alle proroghe e ai rinnovi dei contratti di lavoro a termine. Tali modifiche escludono anche per i rinnovi - in termini identici a quanto già previsto per le proroghe - l’esigenza delle causali (nonché la correlata prescrizione dell’indicazione delle stesse causali nell’atto scritto di rinnovo o proroga), qualora la durata complessiva del rapporto non superi i dodici mesi. A tali fini, sia per le proroghe sia per i rinnovi, nel computo dei dodici mesi non si tiene conto del periodo temporale (del rapporto) previsto dai contratti stipulati prima del 5 maggio 2023. Viene, infine, modificata la disciplina - operante in assenza di diverse previsioni dei contratti collettivi - del limite quantitativo del ricorso ai contratti di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato. La novella, infatti, esclude dal computo del limite (pari al 20 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l'utilizzatore) i lavoratori il cui rapporto di lavoro con il soggetto somministratore sia costituito da un contratto di apprendistato. Altra importante novità è il c.d. bonus per i dipendenti del comparto turistico. Per questi lavoratori è stato introdotto, per il periodo dal 1° giugno 2023 al 21 settembre 2023, un trattamento integrativo speciale, pari al 15 per cento delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario effettuato nei giorni festivi. Tale somma, in particolare, sarà riconosciuta a favore dei lavoratori del comparto del turismo (inclusi gli stabilimenti termali) con un reddito fino a 40.000 euro. Ad erogarlo sarà direttamente il datore di lavoro che recupererà il credito maturato in compensazione. In materia di lavoro agile, si segnala la proroga, dal 30 giugno 2023 al 31 dicembre 2023, del diritto di alcune categorie di lavoratori al ricorso a tale istituto. Si tratta nello specifico dei lavoratori dipendenti del settore privato con figli under 14 e dei lavoratori c.d. fragili. Per i lavoratori fragili della PA, invece, la possibilità di fruire del lavoro agile è stata estesa al 30 settembre 2023. Confermati, infine, l’ulteriore taglio del cuneo fiscale - che dal 1° luglio 2023 porta al 7% la riduzione dei contributi a carico del lavoratore per redditi fino a 25.000 euro e al 6% per quelli fino a 35.000 euro – e l’innalzamento a 3.000 euro della soglia di esenzione dei fringe benefit per i soli dipendenti con figli a carico. A riguardo è stato chiarito che l'esenzione riguarda anche la parte contributiva oltre che fiscale. Nessuna traccia, invece, dell’emendamento che prevedeva la decontribuzione al 100% per 3 anni (entro un limite annuo di 3.000 euro) per le sole ipotesi di assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato di contratti di lavoro per mansioni riguardanti l’assistenza a persona non autosufficiente over 65. Il provvedimento passa ora all'esame della Camera.