Il contratto a tempo determinato è un contratto di lavoro subordinato nel quale è prevista una durata predeterminata, attraverso l’apposizione di un termine (artt. 19-29 D.Lgs. n. 81/2015). La forma ordinaria del rapporto di lavoro subordinato è, infatti, costituita dal contratto a tempo indeterminato, pertanto, l’apposizione di un termine è subordinata al rispetto di determinate condizioni. Inoltre, l’apposizione del termine è priva di effetto, se non risulta da atto scritto, fatta eccezione per i rapporti di lavoro di durata non superiore a 12 giorni. La disciplina è stata modificata dalla legge di conversione del decreto Lavoro (D.L. n. 48/2023, convertito in L. n. 85/2023), in relazione alla quale sono stati forniti chiarimenti da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la circolare n. 9 del 2023. Casi pratici ed esempi di calcolo possono essere di aiuto. Limiti di durata dopo il decreto Lavoro La durata massima del contratto a tempo determinato è fissata in 12 mesi, con possibilità di estensione a 24 mesi, ma solo in presenza di almeno una delle causali previste dall'art. 24 del decreto Lavoro: - nei casi previsti dai contratti collettivi di cui all'art. 51 D.Lgs. n. 81/2015; - in assenza delle previsioni della contrattazione collettiva sopra citate, nei contratti collettivi applicati in azienda, e, comunque, entro il 30 aprile 2024, per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti; - in caso di sostituzione di altri lavoratori. Le causali non sono obbligatorie nel caso: - di contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni; - di contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dalle università private, incluse le filiazioni di università straniere, istituti pubblici di ricerca, società pubbliche che promuovono la ricerca e l’innovazione, ovvero enti privati di ricerca e lavoratori chiamati a svolgere attività di insegnamento, di ricerca scientifica o tecnologica, di trasferimento di know-how, di supporto all’innovazione, di assistenza tecnica alla stessa o di coordinamento e direzione della stessa. Il contratto a termine non può, in ogni caso, avere una durata superiore a 24 mesi, comprensiva di proroghe o per successione di più contratti, fatte salve previsioni diverse dei contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. N.B. Ai fini del computo della durata massima, va considerata la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l’altro. Nel computo sono considerati anche i periodi relativi a missioni in somministrazione eseguite dal lavoratore presso lo stesso utilizzatore, aventi ad oggetto mansioni di pari livello e categoria legale (nota INL n. 804 del 19 maggio 2021). Una volta raggiunti i 24 mesi di durata massima, può essere concluso un ulteriore contratto a tempo determinato della durata massima di 12 mesi a condizione che la sottoscrizione avvenga presso la competente sede territoriale dell’Ispettorato del lavoro (deroga assistita). Le nuove regole per le proroghe Il termine del contratto a tempo determinato può essere prorogato, con il consenso del lavoratore, solo quando la durata iniziale del contratto è inferiore a 24 mesi e, comunque, per un massimo di 4 volte nell'arco di 24 mesi, a prescindere dal numero dei contratti. La proroga può avvenire liberamente nei primi 12 mesi e, successivamente, solo in presenza delle causali che legittimano la sottoscrizione di un contratto a termine. N.B. Ai fini del computo del termine di 12 mesi si tiene conto dei soli contratti stipulati a decorrere dal 5 maggio 2023, data di entrata in vigore del decreto Lavoro (art. 1-ter, D.L. n. 48/2023). Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la circolare n. 9 del 9 ottobre 2023, ha chiarito che eventuali rapporti di lavoro a termine intercorsi tra le medesime parti in forza di contratti stipulati prima del 5 maggio 2023 non concorrono al raggiungimento del termine di dodici mesi entro il quale viene consentito liberamente il ricorso al contratto di lavoro a termine. Ne deriva che, a decorrere dal 5 maggio 2023, i datori di lavoro potranno liberamente fare ricorso al contratto di lavoro a termine per un ulteriore periodo (massimo) di dodici mesi, senza necessità di apporre causali, indipendentemente da eventuali rapporti già intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore in forza di contratti stipulati prima del 5 maggio 2023, ferma restando la durata massima dei contratti a tempo determinato prevista dalla legge o dalla contrattazione collettiva (non modificata dal D.L. n. 48/2023). N.B. Tale previsione riguarda sia ai rinnovi di precedenti contratti di lavoro a termine sia alle proroghe di contratti già in essere. La proroga, inoltre, deve essere riferita alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto a tempo determinato è stato stipulato e, come detto, l’indicazione della causale è necessaria solo quando il termine complessivo superi i 12 mesi. A partire dal 5 maggio 2023 un nuovo contratto di lavoro a-causale, quindi di durata massima pari ad altri 12 mesi, può essere stipulato tra le parti, così da determinare i presupposti per il raggiungimento del limite massimo di durata del rapporto di lavoro tra le stesse parti e per le stesse mansioni - pari nel massimo a 24 mesi - ma con contratti complessivamente a-causali. Come gestire i rinnovi La regola generale in vigore per il rinnovo di un contratto a termine scaduto prevede che, se avviene nei primi 12 mesi, sia obbligatoria l’indicazione di una causale. N.B. Ai fini del computo del termine di 12 mesi previsto per l’applicazione del nuovo regime delle causali introdotte dal decreto Lavoro si dovrà tenere conto dei soli contratti stipulati a decorrere dal 5 maggio 2023. I mesi di contratto a termine anteriori alla data del 5 maggio 2023 non dovranno essere considerati ai fini del superamento o meno dei 12 mesi iniziali di durata, mentre saranno considerati invece ai fini del superamento della durata massima di 24 mesi. In caso contrario occorre inserire una delle condizioni previste dal decreto Lavoro rispettando un intervallo temporale tra la sottoscrizione dei due contratti a termine, stipulati tra le stesse parti e per le stesse mansioni, pari ad almeno: - 10 giorni per i contratti fino a 6 mesi; - 20 giorni per i contratti di durata superiore a 6 mesi. I limiti previsti in relazione alle proroghe e rinnovi dei contratti a termine non si applicano: - alle imprese start up innovative (art. 25, commi 2 e 3, Legge n. 221/2012) per 4 anni dalla costituzione della società, oppure per il più limitato periodo previsto per le società già costituite. - ai contratti per attività stagionali, che possono essere rinnovati o prorogati in assenza delle causali necessarie, con riferimento alla generalità delle attività. i rinnovi sotto i 12 mesi (dimenticati nella versione inziale) beneficiano del regime della acausalità (così come avveniva già per le proroghe); Casi pratici Data di verifica 5 maggio 2023, contratto a tempo determinato: in corso di durata pari a 12 mesi (acausale): è possibile stipulare un ulteriore contratto a termine della durata di 12 mesi, per le stesse mansioni, senza causale. N.B. non superare i 24 mesi, neanche con causale (salvo diversa previsione del CCNL); in corso di durata pari a 16 mesi (12 mesi acausale e 4 mesi con causale): ok proroga senza causale, per un massimo di 8 mesi; in corso della durata di 12 mesi con causale: è possibile prorogare per ulteriori 12 mesi di contratto senza apposizione di alcuna condizione. N.B. Se vi sono periodi di lavoro che non coincidono con un mese intero, i mesi “interi” si contano appunto come 1 mese e i giorni “spezzati” che residuano si sommano e, ogni 30 giorni, si computa 1 mese convenzionale. Esempio 1 Contratto a tempo determinato acausale: 5 mesi (dal 1° febbraio al 30 aprile 2023) - prorogato 3 mesi (senza causale) - proroga 10 (indicando la causale perché si sono superati i 12 mesi) Esempio 2 Contratto a tempo determinato acausale: 6 mesi (dal 1° maggio al 20 settembre 2023) Rinnovo del contratto dal 30 settembre al 31 dicembre 2023 (salva la possibilità di concordare ulteriori proroghe o rinnovi) Nessun obbligo di causale Esempio 3 Contratto a tempo determinato acausale: 6 mesi (dal 1° maggio al 20 settembre 2023) Rinnovo del contratto dal 30 settembre 2023 al 31 dicembre 2024 (salva la possibilità di concordare ulteriori proroghe o rinnovi) Obbligo di causale Esempio 4 Contratto a tempo determinato acausale: assunzione 1° marzo 2023 – durata 4 mesi (fino al 30 giugno 2023) Proroga n. 1: 1 mese (fino al 31 luglio 2023) - Nessun obbligo di causale assunzione Proroga n. 2: 2 mesi (fino al 30 settembre 2023) - Nessun obbligo di causale Proroga n. 3: (fino al 31 dicembre 2023) - Nessun obbligo di causale Proroga n. 4: 6 mesi (fino al 30 giugno 2024) - Obbligo di causale Sanzioni Qualora sia superato il limite di durata dei 12 mesi, in assenza delle condizioni che legittimano l’estensione a 24 mesi, oppure sia superato il limite dei 24 mesi, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di superamento del termine. Qualora il numero delle proroghe sia superiore a quattro, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di decorrenza della quinta proroga. Qualora siano violate le disposizioni sullo stop & go, il secondo contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato.