Il legislatore sembra abbia finalmente compreso l’ingorgo fiscale che si genererà, in mancanza di un espresso intervento normativo, alla fine dei mesi di maggio e di giugno. Oltre alle scadenze “ordinarie” dovrebbe sommarsi l’intero carico tributario dovuto alle sospensioni dei versamenti pregressi. Scadenze fiscali: rischio ingorgo a maggio e giugno Al termine del mese di maggio (scadenza differita al 1° giugno, in quanto cade di sabato) i contribuenti dovrebbero versare in unica soluzione o ratealmente (la prima rata) l’IVA annuale (o mensile) sospesa e avente scadenza originaria il 16 marzo 2020. Il differimento riguarda anche le ritenute sulle retribuzioni, sui redditi assimilati, i contributi previdenziali e i premi assicurativi. Al termine del mese di giugno, dovrebbe teoricamente essere versate l’IVA, le ritenute, i contributi e i premi INAIL aventi scadenza nei mesi di aprile e di maggio. Nel primo caso, la scadenza ha interessato i contribuenti di minori dimensioni, con ricavi o compensi non superiori (nell’anno 2019) a 2 milioni di euro. Invece, la sospensione dei termini di versamento relativi alle scadenze di aprile e di maggio, se da una parte ha interessato i contribuenti, indipendentemente dall’ammontare dei ricavi o compensi, dall’altra è stata subordinata alla riduzione del fatturato. La diminuzione, rispetto ai mesi di marzo e aprile dello scorso anno, deve essere di almeno il 33%. Oltre alle scadenze sopra indicate si sommano quelle ordinarie, quindi l’IMU da versare entro il 16 giugno, l’IRPEF, l’IRAP e l’IRES entro la fine del mese di giugno. Devono poi essere versate, entro la scadenza ordinaria del 31 maggio (differita al 1° giugno) le somme rateizzate che scaturiscono a seguito della pace fiscale, quindi le rate relative alla rottamazione ter, la definizione delle liti pendenti e il saldo e stralcio. La soluzione Il legislatore ha ideato una soluzione su due livelli. In primis, dovrebbe essere previsto un ulteriore differimento dei termini di versamento riguardante l’intero debito fiscale pregresso, precedentemente maturato per effetto delle due sospensioni contenute nei decreti Cura Italia e Liquidità. Dovrebbero invece rimanere ferme le scadenze ordinarie decorrenti dal 1° giugno. L’IMU dovrà essere versata entro il 16 giugno. Invece, per i versamenti dell’IRPEF, l’IRAP e l’IRES dovrà essere rispettata la scadenza del 30 giugno. Resta altresì ferma la possibilità di effettuare il versamento delle imposte sui redditi, entro i 30 giorni rispetto alla scadenza naturale, quindi entro il 30 luglio con l’aggiunta dello 0,40%. Il nuovo termine di versamento del debito fiscale pregresso, la cui scadenza è per ora compresa tra il 31 maggio (1° giugno) e il 30 giugno prossimo, dovrà essere estinto in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020 ovvero in quattro rate di eguale importo, con decorrenza dalla medesima scadenza del 16 settembre. In tal caso, l’ultima rata avrà scadenza il 16 dicembre prossimo. In realtà, l’ambito dell’intervento dovrebbe essere più ampio. Sembra, infatti, che siano inclusi nel rinvio delle scadenze, anche gli avvisi bonari, le cartelle e gli accertamenti in scadenza nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 maggio prossimo. Invece non è ancora chiaro se il decreto “imbarchi” anche la moratoria delle sanzioni per il versamento dell’IMU. L’attività dell’Agenzia delle entrate: la data del 1° giugno 2020 L’attività dell’Agenzia delle Entrate dovrebbe riprendere a regime il 1° giugno. Dovrebbe quindi cessare il periodo di sospensione dell’attività con la ripresa delle notifiche delle cartelle di pagamento e degli avvisi di accertamento. È allo studio una soluzione che “congeli” la notifica degli atti, senza che ne consegua la decadenza dei termini per l’Agenzia delle Entrate.