Il perdurare dell’emergenza sanitaria Covid-19 ha costretto alla proroga delle misure emergenziali ed in particolare, tra le altre, di quelle che non ricercano alcuna copertura finanziaria. Nel caso in specie, oggetto della proroga al 31 luglio 2022, in base a quanto disposto dal decreto Milleproroghe (D.L. n. 228/2021), sono le modalità di tenuta delle assemblee dei soci, che potranno legittimamente svolgersi a distanza, per iscritto (elettronicamente o per corrispondenza), o in videoconferenza anche quando questa eventualità non è specificamente prevista dallo Statuto. L'art. 3 del decreto legge, infatti, afferma che, per effetto dell’allineamento già effettuato in occasione del precedente rinvio al 31 luglio, la proroga interessa, con le medesime scadenze, sia gli enti commerciali che quelli non commerciali. È tuttavia consentito, con esclusivo riferimento alle società a responsabilità limitata, che l'espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto. La proroga in commento coinvolge, inoltre, anche le associazioni e le fondazioni. Di conseguenza, appare alquanto esplicita la volontà del legislatore di ricomprendere la generalità del mondo non profit, a prescindere dall’iscrizione o meno nel Registro unico del Terzo settore (RUNTS). La norma in questione, seppur riferita alle assemblee, trova il suo campo naturale di applicazione anche per le riunioni dei consigli di amministrazione, collegi sindacali e comitati esecutivi. L’art. 20 del decreto concede, inoltre, altri sei mesi per il Quadro temporaneo di aiuti di Stato (Temporary Framework - Covid). Le garanzie sui prestiti alle imprese, finanziamenti agevolati e contributi ai costi fissi vengono, quindi, prorogati fino al 30 giugno 2022. Proroga di termini in materia di assemblee societarie L’art. 3 comma 1 del decreto Milleproroghe 2022 prevede l'applicabilità della normativa semplificata sullo svolgimento delle assemblee di società, enti, associazioni e fondazioni; in particolare, l'art. 106 del D.L. n. 18 del 2020 consente un più ampio ricorso ai mezzi di telecomunicazione per lo svolgimento delle assemblee, anche in deroga alle disposizioni statutarie. La norma stabilisce, secondo quanto ulteriormente chiarito nella relazione illustrativa al decreto, che le società per azioni, le società in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata e le società cooperative e le mutue assicuratrici, “con l'avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie possano prevedere l’espressione di voto in via elettronica o per corrispondenza; l'intervento all'assemblea avvenga mediante mezzi di telecomunicazione; l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio”. In talune situazioni, come ad esempio per le società quotate in borsa, la partecipazione all’assemblea dovrà avvenire attraverso il rappresentante designato, indipendentemente dalle previsioni statutarie. A differenza dello scorso anno, il Milleproroghe 2022 non interviene sui termini di approvazione del bilancio da parte degli enti che, in assenza di ulteriori modifiche, è lecito attendersi seguiranno i consueti 120 giorni per la convocazione dell’assemblea previsti dal Codice civile. Per gli enti dotati della qualifica di Onlus, in assenza di deroghe, vige l’obbligo di redigere il bilancio entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio; per tutti gli enti del Terzo settore permane l’obbligo di deposito del bilancio entro il 30 giugno. Aiuti alle imprese fino a metà 2022 In ambito economico le proroghe varate dall’Esecutivo del Governo recepiscono, inoltre, la sesta modifica al temporary framework, relativa al regime degli aiuti di Stato, approntata da Bruxelles. Si tratta in particolare degli aspetti legati alle garanzie e dei tassi d’interesse agevolati sui prestiti delle imprese e le disposizioni legate ai costi fissi. Le misure vengono, con l’art. 20 del decreto, prorogate, quindi, al 30 giugno 2022. A seguito del citato intervento sul quadro temporaneo per gli aiuti Stato, come si legge nella nota esplicativa, si rende necessario emendare il capo II del D.L. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77/2020, con il quale sono state attuate nell’ordinamento interno le previsioni della comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020, “Quadro temporaneo per misure di aiuti di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” e, con successivi interventi emendativi, le modificazioni della stessa adottate in sede europea, al fine di allineare le relative disposizioni alla nuova durata.