Nella seduta del 28 giugno 2023, il Senato ha approvato in via definitiva il disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto Omnibus (D.L. n. 51/2023), recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale. Nel provvedimento sono stati trasfusi gli articoli 1 e 2 del D.L. n. 57/2023, che vengono contemporaneamente abrogati, con salvezza degli atti, dei provvedimenti adottati, degli effetti prodotti e dei rapporti giuridici sorti sulla base della loro vigenza. Di seguito, le principali previsioni di interesse per imprese e professionisti del D.L. n. 51/2023 nella versione convertita. Proroga di termini in ambito fiscale L’articolo 4 contempla una serie di proroghe di termini in ambito fiscale. Proroga termini rottamazione quater Al comma 1 si prevede innanzitutto lo slittamento dei termini per aderire alla rottamazione-quater, ovvero la definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 ed il 30 giugno 2022. In particolare, intervenendo sui commi 232, 233, 234 e 327dell’articolo 1 della legge di bilancio 2023 (legge n. 197/2022): - è prorogato dal 30 aprile al 30 giugno 2023 il termine entro cui il debitore, per aderire alla definizione, deve presentare la dichiarazione all'agente della riscossione, in cui indica anche il numero di rate prescelto per l'eventuale pagamento dilazionato, nel limite massimo di 18 rate; - è posticipato dal 30 aprile al 30 giugno 2023 il termine per integrare la dichiarazione già presentata; - è rinviata dal 31 luglio al 31 ottobre 2023 la scadenza per il pagamento della prima o unica rata. Restano le scadenze delle rate successive alla prima (30 novembre 2023 e poi 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024). In caso di pagamento rateale gli interessi sono dovuti, al tasso del 2% annuo, dal 1° novembre 2023, in luogo del 1° agosto 2023; - è differito al 30 settembre 2023 (in luogo del 30 giugno 2023) il termine entro il quale l’Agenzia delle entrate-Riscossione deve trasmettere, ai soggetti che hanno presentato le istanze di adesione, la comunicazione delle somme dovute per il perfezionamento della definizione agevolata. Si evidenzia che con il decreto Alluvioni (articolo 1, comma 9, D.L. n. 61/2023) i contribuenti che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la residenza o la sede legale o la sede operativa nei territori delle regioni Emilia Romagna, Toscana e Marche, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, 23 maggio 2023 e 25 maggio 2023 (i comuni sono individuati nell’allegato 1 del decreto): - il termine per l’invio dell’istanza di definizione agevolata è fissato 30 settembre 2023 (poiché tale giorno è un sabato, la scadenza slitta al 2 ottobre 2023); - la scadenza per il pagamento della prima o unica rata è spostata al 31 gennaio 2024. Trasmissione dei dati relativi alla destinazione dell’8, del 5 e del 2 per mille Il comma 2 posticipa alle dichiarazioni relative al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 22 giugno 2022 l’efficacia delle disposizioni di cui all’articolo 37, comma 2-bis, lettera c-bis), del D.Lgs. n. 241/1997, che prevede la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate da parte dei sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale ai propri dipendenti e pensionati delle schede con le scelte per la destinazione dell’8, del 5 e del 2 per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche. Fino al periodo di imposta in corso a tale data, i dati per destinare parte dell’Irpef allo Stato, ad enti religiosi, al sociale o a partiti politici continuano a essere trasmessi con le modalità e secondo i termini stabiliti dall’articolo 17, comma 1, del decreto del Ministro delle finanze n. 164/1999. Proroga dell’entrata in vigore delle disposizioni per l’applicazione dell’IVA alle associazioni Il comma 2-bis prevede lo slittamento al 1° luglio 2024 dell’entrata in vigore delle disposizioni contenute nell’articolo 5, comma 15-quater del D.L. n. 146/2021, che stabilisce il passaggio dal regime fuori campo IVA al regime di esenzione IVA per le prestazioni di servizi e le cessioni di beni effettuate in conformità alle finalità istituzionali da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona, dietro pagamento di corrispettivi specifici o di contributi supplementari, nei confronti dei propri soci, associati o partecipanti. Proroga versamento dell'imposta sulle criptovalute Con il comma 3-quinquies si posticipa invece il versamento dell’imposta sulle criptovalute, il cui regime fiscale è stato ridefinito dalla legge di bilancio 2023 (articolo 1, commi da 126 a 147, legge n. 197/2022). Come già annunciato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze con il comunicato stampa n. 96 del 13 giugno 2023, il termine per il versamento in unica soluzione dell’imposta sostitutiva sul valore di acquisto delle cripto-attività possedute alla data del 1° gennaio 2023, viene rinviato dal 30 giugno al 30 settembre 2023. Viene posticipato al 30 settembre 2023 anche il termine a partire dal quale è possibile rateizzare l’importo dovuto. Si ricorda che l’imposta sostitutiva può essere rateizzata fino ad un massimo di 3 rate annuali di pari importo. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo, da versarsi contestualmente a ciascuna rata. Proroga versamenti soggetti ISA I commi 3-quinquies e 3-septies rinviano il termine del 30 giugno 2023 per il pagamento delle imposte da parte dei soggetti per i quali è prevista l'applicazione degli indici Isa e le partite Iva nel regime forfettario, annunciata con il comunicato stampa ministeriale n. 98 del 14 giugno 2023. A seguito della proroga, per i contribuenti che esercitano attività per le quali sono approvati gli indici sintetici di affidabilità (ISA), i contribuenti che presentano cause di esclusione dagli ISA, i contribuenti aderenti al regime forfetario (di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190/2014), i soggetti che applicano il regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità (di cui all’articolo 27, comma 1, del D.L. n. 98/2011) e i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del TUIR, i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di IRAP e IVA possono essere effettuati: - entro il 20 luglio 2023 senza alcuna maggiorazione. - entro il 31 luglio 2023, maggiorando le somme da versare, in ragione di giorno, fino allo 0,40%, a titolo di interesse corrispettivo. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato. Si evidenzia che il decreto Alluvioni dispone (articolo 1 D.L. n. 61/2023) la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari in scadenza tra il 1° maggio e il 31 agosto 2023 per i contribuenti che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la residenza o la sede legale o la sede operativa nei territori delle regioni Emilia Romagna, Toscana e Marche, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, 23 maggio 2023 e 25 maggio 2023 (i comuni sono individuati nell’allegato 1 del decreto). Le somme già versate, relative ai suddetti adempimenti, non potranno essere rimborsate. I pagamenti dei tributi e contributi sospesi fino al 31 agosto devono essere effettuati in un’unica soluzione entro il 20 novembre 2023 alcun importo aggiuntivo a titolo di maggiorazione, interessi o sanzioni. Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nell’ambito delle FAQ pubblicate sul proprio sito il 28 giugno 2023, qualora il contribuente intenda procedere al versamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali entro il 31 luglio 2023, non sarà dovuta la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo. In particolare, sottolinea l’Amministrazione, quando il contribuente che sceglie di mantenere il piano rateale non è titolare di partita Iva, tutte le rate scadrebbero entro il termine per effettuare il versamento in unica soluzione, tranne quella in scadenza il 30 novembre 2023, e, pertanto, solo per quest’ultima, se non decida di pagarla anticipatamente entro il 20 novembre, dovranno essere versati gli interessi calcolati per un periodo di 10 giorni. Nei casi descritti è, comunque, opportuno riportare, nella delega di pagamento, il numero di rata versata. Proroga Fondo indennizzo risparmiatori I commi da 3-bis a 3-quater dell’articolo 4 modificano la disciplina del Fondo indennizzo risparmiatori (FIR). In particolare, intervenendo sull’articolo 1, comma 496, primo periodo, della legge n. 145/2018, viene incrementata dal 30 al 40% la misura dell’indennizzo del FIR spettante agli azionisti. La quota aggiuntiva dell'indennizzo sarà determinata sulla base delle risultanze istruttorie e dei dati già acquisiti dalla Commissione tecnica in relazione alle domande presentate entro i termini di legge. Ai fini dell'accredito, in caso di variazione del codice IBAN già indicato, l'avente diritto all'indennizzo comunica, a pena di decadenza, entro il 31 luglio 2023, il nuovo codice IBAN con modalità telematica tramite il portale del Fondo indennizzo risparmiatori (FIR). Fondo prima casa L’articolo 4-sexies, intervenendo sull’articolo 64, comma 3, del D.L. n. 73/2021, proroga dal 30 giugno 2023 al 30 settembre 2023 la garanzia massima dell'80% del Fondo Prima Casa per le giovani coppie, i nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, i conduttori di alloggi IACP e i giovani di età inferiore ai 36 anni, in possesso di ISEE non superiore a 40.000 euro annui, richiedenti un mutuo superiore all’80% del prezzo d’acquisto dell’immobile, comprensivo di oneri accessori. Viene inoltre confermata, per le domande presentate fino al 30 settembre 2023, la garanzia massima dell'80% sulla quota capitale dei mutui anche nei casi in cui il tasso effettivo globale (TEG) sia superiore al tasso effettivo globale medio (TEGM) pubblicato trimestralmente dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 108/1996, nella misura massima del differenziale, se positivo, tra la media del tasso interest rate swap a 10 anni pubblicato ufficialmente, calcolata nel mese precedente al mese di erogazione, e la media del tasso interest rate swap a 10 anni pubblicato ufficialmente del trimestre sulla base del quale è stato calcolato il TEGM in vigore. Nel caso in cui il differenziale risulti negativo, i soggetti finanziatori sono tenuti ad applicare le condizioni economiche di maggior favore rispetto al TEGM in vigore e a darne indicazioni in sede di richiesta della garanzia nonché nel contratto di finanziamento stipulato. Proroga della disciplina delle notificazioni eseguite dagli avvocati L’articolo 4-ter interviene sull’articolo 3-ter della legge n. 53/1994, introdotto dal D.Lgs. n. 149/2022 (Riforma Cartabia), che prevede l'obbligo, per gli avvocati, di effettuare le notificazioni degli atti giudiziali in materia civile e degli atti stragiudiziali a mezzo PEC (o mediante servizio elettronico di recapito certificato qualificato) quando il destinatario: - è un soggetto per il quale la legge prevede l’obbligo di munirsi di un domicilio digitale risultante dai pubblici elenchi; - ha volontariamente registrato un proprio domicilio digitale nell’elenco di cui all’articolo 6-quater del D.Lgs. n. 82/2005 (INAD: Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato non tenuti all’iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese). Nello specifico, la disposizione sospende fino al 31 dicembre 2023 l’efficacia dei commi 2 e 3 dell’articolo 3-ter che prevedono che qualora la notifica al soggetto obbligato ad avere un domicilio digitale risultante dai pubblici elenchi non dovesse andare a buon fine per causa imputabile al destinatario o comunque non desse esito positivo: - se il destinatario è un’impresa o un professionista iscritto nell’indice INI-PEC di cui all’articolo 6-bis del D.Lgs. n. 82/2005, l’avvocato esegue la notificazione mediante inserimento a spese del richiedente nell’area web riservata prevista dall’articolo 359 del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (di cui al D.Lgs. n. 14/2019), dichiarando la sussistenza di uno dei presupposti per l’inserimento; - se il destinatario è una persona fisica o un ente di diritto privato non tenuto all’iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese e ha eletto il domicilio digitale di cui all’articolo 6 – quater del D.Lgs. n. 82/2005, l’avvocato esegue la notificazione con le modalità ordinarie. Per effetto della predetta sospensione, pertanto, fino al 31 dicembre 2023, nei casi in cui la notificazione tramite posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito telematico certificato (di cui al comma 1 del citato articolo 3-ter) non è possibile o non ha esito positivo, essa si esegue con le modalità ordinarie. Il perfezionamento della notifica per il soggetto notificante avviene nel momento in cui è generata la ricevuta di accettazione della notificazione inviata in modalità telematica (PEC o altro servizio elettronico di recapito qualificato) dal medesimo soggetto. Nuova disciplina per l’esame di Stato per avvocato Con l’articolo 4-quater sono dettate le regole per l’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato per la sessione di esami del 2023. In base alle nuove modalità, l’esame di Stato si articola in una prova scritta e in una prova orale. La prova scritta è svolta sui temi dal Ministro della giustizia, che hanno redazione di un atto giudiziario, che postuli conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale, su un quesito proposto in materia scelta dal candidato tra il diritto civile, il diritto penale e il diritto amministrativo. Per la valutazione della prova scritta ogni componente della sottocommissione d’esame dispone di 10 punti di merito. Alla prova orale sono ammessi i candidati che hanno conseguito nella prova scritta un punteggio di almeno 18 punti. La prova orale si articola in tre fasi: 1) esame e discussione di una questione pratico-applicativa, nella forma della soluzione di un caso, che postuli conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale, in materia scelta preventivamente dal candidato tra le seguenti: diritto civile, diritto penale e diritto amministrativo; 2) discussione di brevi questioni che dimostrino le capacità argomentative e di analisi giuridica del candidato relative a 3 materie, di cui una di diritto processuale, scelte preventivamente dal candidato tra le seguenti: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo, diritto processuale civile, diritto processuale penale; 3) dimostrazione di conoscenza dell’ordinamento forense e dei diritti e doveri dell’avvocato. Sono giudicati idonei i candidati che ottengono nella prova orale un punteggio complessivo non inferiore a 105 punti e un punteggio nella discussione della questione pratico-applicativa e in ciascuna delle altre materie un punteggio, dato dalla somma dei voti dei singoli commissari, non inferiore a 18 punti. Corsi di formazione Il comma 10, sempre dell’articolo 4-quater, introduce una disciplina transitoria relativa alle modalità di svolgimento delle verifiche dei corsi di formazione (di cui all’art. 43 della legge n. 247/2012), prevedendo che, in deroga a quanto previsto dall’articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia n. 17 del 9 febbraio 2018, ai fini del rilascio del certificato di compiuto tirocinio: - le verifiche intermedie non sono svolte e l’accesso alla verifica finale è consentito a coloro che hanno frequentato almeno l’80% delle lezioni di ciascun semestre di formazione; - la verifica finale è costituita da una prova scritta consistente nella redazione di un parere o di un atto sugli argomenti relativi agli insegnamenti svolti nel corso di formazione ed è effettuata dai soggetti formatori tramite una commissione interna di valutazione nominata ai sensi del comma 5 del predetto articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia n. 17/2018. Novità per le imprese agricole e agroindustriali colpite da sisma del 2012 All’articolo 4-quinquies è disposta la proroga dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024 della possibilità di utilizzare i finanziamenti agevolati in favore di imprese agricole ed agroindustriali delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo colpite dal sisma 2012. Certificazione della parità di genere nei contratti pubblici Con il comma 2-bis dell’articolo 6, che riscrive il quinto e sesto periodo del comma 7 dell’articolo 108 del D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici), si dispone che i requisiti attestanti la parità di genere non possono essere autocertificati ma devono essere dimostrati mediante il possesso della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna (D.Lgs. n. 198/2006). Piattaforma notifiche digitali Al successivo comma 2-ter, sempre dell’articolo 6, si prevede che, fino al 30 novembre 2023, PagoPA, in qualità di gestore della Piattaforma notifiche digitali (PND), invii al destinatario, sprovvisto di domicilio digitale, anche una copia analogica dell’atto notificato, e non solo l’avviso di avvenuta ricezione con le istruzioni per reperire presso la piattaforma l’atto con modalità digitale. Inoltre, PagoPA può individuare altri operatori, oltre a Poste spa, per effettuare la consegna della copia cartacea dell’atto. Nelle more dell’avvio dei contratti con tali operatori, PagoPA eroga direttamente i servizi necessari a consentire ai cittadini con divario digitale di accedere agli atti notificati nei loro confronti. Esami di abilitazione professionale e tirocini professionalizzanti L’articolo 7-ter dispone che fino al 31 dicembre 2023 l’organizzazione e le modalità di svolgimento degli esami di abilitazione e dei tirocini professionalizzanti e curriculari per le professioni di agrotecnico e agrotecnico laureato, geometra e geometra laureato, perito agrario e perito agrario laureato, perito industriale e perito industriale laureato sono definite con decreto del Ministro dell’istruzione e del merito. Bonus carburanti imprese agricole Con l’articolo 8-bis si proroga dal 30 giugno al 30 settembre 2023 il termine per l’utilizzo, in capo a beneficiari e cessionari, del credito d'imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca relativo al terzo trimestre 2022, disciplinato dall’articolo 7 del D.L. n. 115/2002. Si ricorda che il beneficio spetta alle imprese esercenti attività agricola e della pesca e alle imprese esercenti l’attività agromeccanica di cui al codice Ateco 1.61 ed è pari al 20% dei costi sostenuti nei mesi di luglio, agosto e settembre 2022 per l’acquisto di gasolio o benzina impiegati: - per la trazione di mezzi utilizzati nell’esercizio dell’attività; - (solo per le imprese agricole e della pesca) per il riscaldamento di serre e fabbricati produttivi adibiti all’allevamento degli animali. Il credito di imposta: - è utilizzabile esclusivamente in compensazione (codice tributo: 6972). Non si applicano i limiti di cui all'art. 1, c. 53, legge n. 244/2007, e di cui all'art. 34, legge n. 388/2000; - in alternativa, è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se a favore di “soggetti qualificati”, cioè banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario e compagnie di assicurazione autorizzate ad operare in Italia. In caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d'imposta. Il credito d’imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la data del 30 settembre 2023 (a seguito della proroga stabilita dalla presente disposizione).