Il decreto Rilancio ha previsto una proroga dei termini definiti dalla legge di Bilancio 2020 per la rivalutazione delle partecipazioni non quotate possedute al 1° luglio 2020, al di fuori del regime d’impresa. La norma consente a persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia di rivalutare il valore di acquisto delle partecipazioni non quotate, assolvendo un’imposta sostitutiva dell’11%. Per effetto della rivalutazione si sterilizzano le plusvalenze che emergerebbero all’atto di cessione della partecipazione. Quanto si può risparmiare? Chi La possibilità di avvalersi della rivalutazione è riservata alle: - persone fisiche; - società semplici; - enti non commerciali; - soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia. Cosa In base alla riapertura prevista dalla legge di Bilancio 2020 potevano essere rivalutate le sole partecipazioni in società non quotate, detenute alla data del 1° gennaio 2020 al di fuori del regime d’impresa. Tale possibilità era subordinata al versamento di un’imposta sostitutiva entro il 30 giugno 2020 da assolvere sul valore riportato da una perizia di stima redatta entro la stessa data. Con l’approvazione della legge di conversione del decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020), la medesima facoltà è prevista in riferimento alle partecipazioni possedute al 1° luglio 2020, con asseverazione della perizia e versamento dell’imposta sostitutiva da effettuare entro il 15 novembre 2020. Come Per l’affrancamento è necessario procedere alla redazione di una perizia di stima della società ad opera di un professionista abilitato. L’operazione consente di rideterminare il valore da assumere ai fini del calcolo della plusvalenza tassabile al momento della futura vendita della partecipazione. Il valore affrancato, infatti, rileva ai fini della determinazione dei redditi diversi di cui all’art. 67, comma 1, lettere a) e b), c) e c-bis) del TUIR. Con il versamento dell’imposta sostitutiva, nella misura dell’11% sul valore della perizia, l’operazione consente di assumere in luogo del costo fiscale della partecipazione quello indicato nella perizia. Il versamento dell’imposta sostitutiva può essere effettuato in un’unica soluzione oppure essere ripartito in tre rate annuali di pari importo. Nel caso in cui il contribuente abbia già beneficiato dell’agevolazione e intenda avvalersi di un’ulteriore rivalutazione è possibile scomputare l’imposta sostitutiva già versata da quella dovuta per la nuova rivalutazione. In caso di pagamenti in corso il soggetto non è tenuto al versamento delle rate pendenti della precedente rivalutazione (cfr. Agenzia delle Entrate, circolare n. 47/E/2011). In alternativa alla compensazione è possibile chiedere il rimborso dell’imposta sostitutiva già versata entro il termine di 48 mesi dalla data di versamento dell’intera imposta o della prima rata. La perizia deve essere riportata nell’atto di cessione. Tuttavia, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 53/E del 27 maggio 2015, l’omessa indicazione può essere accettata qualora la differenza tra il valore di perizia e il prezzo di vendita sia poco significativa. Quando Per effetto delle novità introdotte dal D.L. n. 34/2020, l’asseverazione della perizia di stima deve essere effettuata entro il 15 novembre 2020. Entro la stessa data deve essere effettuato il versamento della prima o unica rata dell’imposta sostitutiva. In caso di versamento rateizzato, le rate successive avranno scadenza al 15 novembre 2021 e al 15 novembre 2022. Le rate successive devono essere maggiorate degli interessi nella misura del 3% annuo a partire dalla scadenza della prima rata. Calcola il risparmio L’agevolazione consiste nella possibilità di assumere, in luogo del costo fiscale della partecipazione, il valore indicato nella perizia di stima asseverata, assolvendo entro il 15 novembre 2020 un’imposta sostitutiva dell’11%. Risparmio % La valutazione di convenienza deve essere effettuata mettendo a confronto l’imposta sostitutiva determinata per l’affrancamento, da calcolare sull’intero valore risultante dalla perizia e quella dovuta sulla plusvalenza che emerge all’atto della cessione. Si ricorda che dal 1° gennaio 2019, per effetto delle novità introdotte dall’articolo 1 commi 999 e seguenti della legge di Bilancio 2018 (legge n. 205/2017) la tassazione ordinaria sui capital gain è assolta tramite un’imposta sostitutiva unica del 26%, sia per la cessazione delle partecipazioni qualificate sia per quelle non qualificate. In sostanza la rivalutazione è conveniente tutte le volte in cui l’imposta sostitutiva dell’11% sul valore della perizia è inferiore al 26% della plusvalenza calcolata sulla differenza tra il corrispettivo di vendita e il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione. La valutazione di convenienza dovrà tenere altresì conto dei costi professionali necessari per la redazione della perizia di stima.