La Commissione Ambiente della Camera, nella giornata del 16 luglio 2024, ha concluso i lavori sul disegno di legge di conversione del decreto Salva Casa (D.L. n. 69/2024). Il provvedimento, in scadenza il 28 luglio 2024, è all'ordine del giorno dell'Aula il 17 luglio 2024 e dopo l’approvazione in prima lettura alla Camera sarà trasmesso al Senato per il via libera definitivo. Tolleranze costruttive Tra gli ultimi emendamenti approvati dalla Commissione Ambiente spicca quello relativo alle tolleranze costruttive. In particolare, con il correttivo si aumenta al 6% la variazione massima consentita per le unità immobiliari con superficie utile inferiore ai 60 metri quadrati. A seguito della modifica apportata, pertanto, secondo il nuovo comma 1-bis dell'34 bis D.P.R. n. 380/2001, introdotto dal decreto Salva Casa, per gli interventi realizzati entro il 24 maggio 2024, il mancato rispetto dell’altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta e di ogni altro parametro delle singole unità immobiliari non costituisce violazione edilizia se contenuto entro i seguenti limiti: - 2% delle misure previste dal titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile superiore ai 500 metri quadrati; - 3% delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile compresa tra i 300 e i 500 metri quadrati; - 4% delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile compresa tra i 100 e i 300 metri quadrati; - 5% delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile inferiore ai 100 metri quadrati; - 6% delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile inferiore ai 60 metri quadrati. Resta confermato che, ai fini del computo della superficie utile si deve tener conto della sola superficie assentita con il titolo edilizio che ha abilitato la realizzazione dell’intervento, al netto di eventuali frazionamenti dell’immobile o dell’unità immobiliare eseguiti nel corso del tempo. Con l’emendamento viene inoltre precisato che gli scostamenti rispetto alle misure progettuali valgono anche per le misure minime individuate dalle disposizioni in materia di distanze e di requisiti igienico-sanitari. Difformità edilizie ante 1977 Ha ottenuto il via libera anche un emendamento che intende semplificare la regolarizzazione delle varianti realizzate in parziali difformità a licenze edilizie ante legge n. 10/1977. In particolare, con la modifica approvata si prevede che per gli interventi realizzati come varianti in corso d’opera che costituiscono parziale difformità dal titolo rilasciato prima della data di entrata in vigore della legge n. 10/1977, e, anche se non rientrano nelle tolleranze previste dal decreto Salva Casa, possono essere regolarizzati, sentite le amministrazioni competenti secondo la normativa di settore. Il responsabile dell’abuso o il proprietario dell’immobile possono regolarizzare l’intervento mediante presentazione di una segnalazione certificata di inizio attività e il pagamento di una sanzione (determinata ai sensi dell’articolo 36-bis, comma 5, del D.P.R. n. 380/2001, come modificato in sede di conversione). L’epoca di realizzazione delle varianti potrà essere provata attraverso: - informazioni catastali; - riprese fotografiche; - estratti cartografici; - documenti d’archivio; - altri atti pubblici o privati. Nei casi in cui sia impossibile accertare l’epoca di realizzazione della variante mediante la predetta documentazione, il tecnico incaricato dovrà attestare la data di realizzazione con propria dichiarazione e sotto la propria responsabilità. Con il correttivo viene inoltre previsto che le parziali difformità, realizzate durante l’esecuzione dei lavori oggetto di un titolo abilitativo, accertate all’esito di sopralluogo o ispezione dai funzionari incaricati di effettuare verifiche di conformità edilizia, rispetto alle quali non sia seguìto un ordine di demolizione o di riduzione in pristino e sia stata rilasciata la certificazione di abitabilità o di agibilità nelle forme previste dalla legge, non annullabile ai sensi dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990, potranno essere sanate come tolleranze costruttive (di cui all’articolo 34-bis del D.P.R. n. 380/2001, come modificato dal decreto Salva Casa).