Con un emendamento al D.L. n. 69/2023 (decreto Salva infrazioni) è stata introdotta una disciplina transitoria volta a tutelare i creditori pubblici da proposte transattive eccessivamente penalizzanti. La norma prevede che il tribunale possa omologare la proposta transattiva anche senza l’adesione del creditore pubblico solo se sono rispettate alcune condizioni, tra cui la soddisfazione dei creditori pubblici in misura non inferiore al 30% dell’ammontare dei crediti (comprensivi di sanzioni e interessi). La soglia aumenta al 40% qualora i crediti vantati dagli altri creditori aderenti sia inferiore al 25% dell’importo del complesso dei crediti e la dilazione di pagamento non ecceda il periodo di 10 anni. Nel periodo transitorio non si applicano le disposizioni di cui all'ultimo periodo del comma 2 e di cui al comma 2 bis dell’articolo 63 del CCII. La norma dovrebbe disciplinare anche i crediti previdenziali nonostante un passaggio letterale della stessa sollevi qualche dubbio. Nel corso dell’applicazione del Codice della Crisi dell’Impresa e dell’Insolvenza approvato dal D.Lgs. n. 14/2019 (di seguito CCII) sono state presentate alcune proposte di transazione nell’ambito di accordi di ristrutturazione dei debiti pubblici che prevedevano il pagamento di importi irrisori, seppure più convenienti rispetto alla liquidazione giudiziale. Tali fattispecie erano regolate dall’art. 63, CCII e in particolare dal comma 2 bis il quale prevedeva che “il tribunale omologa gli accordi di ristrutturazione anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui agli articoli 57, comma 1, e 60, comma 1, e, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista indipendente, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria”. L’eventuale adesione da parte del creditore pubblico, l’ultimo periodo del comma 2 del medesimo art. 63 del CCII, doveva intervenire entro novanta giorni dal deposito della proposta di transazione. L’emendamento proposto al decreto Salva infrazioni introduce l’art. 1 bis finalizzato appunto a disciplinare l’adesione forzosa del credito pubblico con il dichiarato scopo di tutelare meglio i creditori pubblici. Qual è la disciplina transitoria La novella legislativa introduce nuove regole e disapplica le sopra riportate disposizioni di cui all'ultimo periodo del comma 2 e di cui al comma 2 bis dell’articolo 63. In particolare, secondo la disciplina in commento il tribunale omologa gli accordi di ristrutturazione, anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie, quando ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni: a) gli accordi non hanno carattere liquidatorio; b) l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui agli articoli 57, comma 1, (Accordi di ristrutturazione dei debiti) e 60, comma 1, (Accordi di ristrutturazione agevolati) del CCII; c) il credito complessivo vantato dagli altri creditori aderenti agli accordi di ristrutturazione è pari ad almeno un quarto dell'importo complessivo dei crediti; d) la proposta di soddisfacimento dell'amministrazione finanziaria o dei predetti enti, tenuto conto delle risultanze della relazione del professionista indipendente, è conveniente rispetto alla alternativa liquidatoria e tale circostanza costituisce oggetto di specifica valutazione da parte del tribunale in sede di omologa; e) il soddisfacimento dei crediti dell'amministrazione finanziaria e degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è almeno pari al 30% dell'ammontare dei rispettivi crediti, sanzioni e interessi inclusi. Qualora la condizione di cui alla precedente lettera c) non fosse rispettata, in quanto l'ammontare complessivo dei crediti vantati dagli altri creditori aderenti agli accordi di ristrutturazione è inferiore a un quarto dell'importo complessivo dei crediti, ferme restando le altre condizioni necessarie, affinchè il Tribunale omologhi, occorrerà che: - la percentuale di soddisfacimento dei crediti dell'amministrazione finanziaria e degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie dovrà essere almeno pari al 40% dell'ammontare dei rispettivi crediti, sanzioni e interessi inclusi; - la dilazione di pagamento richiesta non ecceda il periodo di dieci anni, fermo restando il pagamento dei relativi interessi di dilazione in base al tasso legale vigente nel corso di tale periodo. Obbligo di comunicazione e termine per l’adesione Il comma 4 dell’art. 1 bis proposto prevede, inoltre, che in caso di deposito della domanda di omologazione di accordi di ristrutturazione, con annessa transazione fiscale, dell'iscrizione della domanda nel registro delle imprese il debitore debba avvisare l'Amministrazione finanziaria e gli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante, a mezzo posta elettronica certificata. Il termine per il deposito da parte dell'Amministrazione finanziaria e degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie di eventuali opposizioni alla domanda di omologa è fissato in trenta giorni dalla ricezione del suddetto avviso in luogo del termine di iscrizione nel registro delle imprese indicati nell'articolo 48, comma 4, del CCII. L'eventuale adesione da parte dei creditori pubblici (prevista ai sensi del comma 2 del citato articolo 63) dovrà eventualmente intervenire entro novanta giorni dal deposito della proposta di transazione. Da quando si applica la transazione fiscale La disposizione prevede che la disciplina transitoria si applichi alle proposte di transazione fiscale depositate, ai sensi dei commi 1 e 2 del citato articolo 63, in data successiva all'entrata in vigore del decreto. L’emendamento, quindi, avrebbe un effetto retroattivo in quanto si applicherebbe alle transazioni depositate dal 15 giugno 2023. La previsione lascia ovviamente qualche perplessità in quanto al momento della presentazione della domanda gli operatori interessati non avrebbero potuto immaginare tale modifica e quindi dovrebbero ritirare la domanda e/o modificarla. Si segnala, inoltre, che mentre l’emendamento si riferisce sempre all’Amministrazione finanziaria e agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, i commi 4 e 6 riportano il termine “transazione fiscale” introducendo quindi il dubbio che l’emendamento possa applicarsi unicamente ai debiti tributari escludendo quindi quelli contributivi. Se così fosse, non si comprenderebbe però il rinvio esplicito anche ai creditori pubblici di forme di previdenza e assistenza obbligatorie.