Meno oneri burocratici per le start up e PMI innovative. Apertura ai professionisti della sezione speciale del Fondo di garanzia per le PMI che, a causa di ritardi nel pagamento dei crediti vantati nei confronti di Pubbliche Amministrazioni, hanno difficoltà a restituire finanziamenti già contratti con banche e intermediari finanziari. Le novità arrivano con un emendamento al decreto semplificazioni approvato dalle commissioni Lavori pubblici e Affari costituzionali del Senato nella seduta pomeridiana n. 16 del 24 gennaio 2019. Novità per start up e PMI innovativa L’emendamento interviene in particolare sul comma 15 dell’art. 25 del D.L. n. 179/2012 e sul comma 6 dell’art. 4 del D.L. n. 3/2015, che prevedono l’obbligo per le start up e PMI innovative (e per gli incubatori certificati) di attestare il mantenimento del possesso dei requisiti di start up e PMI innovativa (e di incubatore certificato) necessari all’iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese, entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio, e comunque entro 6 mesi dalla chiusura di ciascun esercizio. Con la modifica varata viene stabilito che tale l’obbligo deve essere assolto esclusivamente tramite la piattaforma informatica startup.registroimprese.it, che consentirà alle start up innovative e agli incubatori certificato anche l’inserimento delle informazioni contenute nella domanda di iscrizione alla sezione speciale del Registro delle imprese. Con riferimento ai termini per la comunicazione annuale, viene invece previsto che, fermo restando che la comunicazione annuale di mantenimento dei requisiti qualificanti deve essere effettuata entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio e comunque entro 6 mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, l’adempimento può essere effettuato entro 7 mesi nel caso in cui l’approvazione del bilancio da parte dell’assemblea avvenga nel maggior termine di 180 giorni (previsto all’art. 2364, comma 2, secondo capoverso). L’emendamento approvato abroga inoltre il comma 14 dell’art. 25 del D.L. 179/2012, che prevede l’obbligo per le start up innovative e gli incubatori certificati di aggiornare, con cadenza non superiore a 6 mesi, le informazioni fornite in sede di prima iscrizione nella relativa sezione speciale del Registro delle imprese. A seguito della modifica, quindi, anche le start up innovative e gli incubatori certificati (come già previsto per le PMI innovative) dovranno aggiornare o confermare le informazioni fornite in sede di prima iscrizione nella relativa sezione speciale del Registro delle imprese almeno una volta all’anno in corrispondenza al suddetto adempimento relativo all’attestazione del mantenimento dei requisiti qualificanti. Garanzia estesa ai professionisti creditori della PA L’emendamento, inoltre, allarga ai professionisti la sezione speciale del Fondo di garanzia PMI a favore delle imprese che sono in difficoltà nel pagamento delle rate di finanziamenti verso banche e intermediari finanziari a causa dei ritardi nell’incasso dei crediti verso le Pubbliche Amministrazioni. L’apertura è prevista nei confronti di tutti i professionisti, anche non organizzati in ordini o collegi, secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 2, della Legge n. 4/2013. La sezione speciale - istituita con una dotazione finanziaria iniziale di 50 milioni di euro, la cui efficacia è condizionata alla preventiva notificazione alla Commissione europea - rilascerà garanzie su finanziamenti già concessi alla PMI e al professionista beneficiari da una banca o da un intermediario finanziario non già coperti da garanzia pubblica ed anche assistiti da ipoteca sugli immobili, classificati dalla stessa banca o intermediario finanziario come “inadempienze probabili” alla data di entrata in vigore del presente decreto, come risultante dalla Centrale dei rischi della Banca d’Italia. La garanzia concessa coprirà - fino ad un limite massimo di importo non superiore all’80% e fino ad un valore assoluto massimo garantito di 2,5 milioni di euro – il minore tra: - l’importo del finanziamento, già concesso e in “probabile inadempienza”, non rimborsato dalla PMI e dal professionista beneficiari alla data di presentazione della richiesta di garanzia, maggiorato degli interessi, contrattuali e di mora, maturati sino alla predetta data e - l’ammontare dei crediti certificati vantati dalla PMI e dal professionista beneficiari verso la Pubblica Amministrazione, risultanti dalla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni. Il rilascio della garanzia è subordinato alla sottoscrizione tra l’istituto di credito o l’intermediario finanziario e la PMI e il professionista beneficiari di un piano per il rientro del finanziamento di durata massima di 20 anni. La garanzia potrà essere escussa dalla banca o dall’intermediario se vengono meno gli impegni presi per il rientro del finanziamento, mentre cesserà la sua efficacia con il pagamento da parte della Pubblica amministrazione dei crediti alla PMI/professionista.