La legge di conversione del decreto Sport (D.L. n. 71/2024), approvata con voto di fiducia dall’Aula della Camera il 17 luglio 2024, modifica nuovamente le regole del lavoro sportivo, intervenendo sia sugli adempimenti del datore di lavoro, sia sulla disciplina civilistica e fiscale applicabile al lavoratore. L’art. 3 contiene alcune disposizioni urgenti che si pongono l’obiettivo di semplificare la gestione di questi rapporti la cui riforma è stata recentemente ultimata con il D.Lgs. n. 120 del 2023 ma che ancora è appesantita rispetto alle esigenze del settore sportivo, nella specie dilettantistico. Semplificazione degli adempimenti Innanzi tutto, i dipendenti pubblici di qualsiasi settore, potranno effettuare prestazioni di lavoro sportivo fino alla soglia di 5.000 euro annui previa comunicazione preventiva senza necessità di autorizzazione che resta, invece, necessaria a norma dell’art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 in caso di superamento della predetta soglia. Con una modifica al comma 11 dell’art. 53 del TUIR si introduce una norma speciale e si dispone che le comunicazioni dei compensi relativi alle prestazioni di lavoro sportivo rese dai dipendenti pubblici debbano essere effettuate, all’Amministrazione di appartenenza da parte dei soggetti erogatori, entro i 30 giorni successivi alla fine di ciascun anno di riferimento, in un’unica soluzione, ovvero alla cessazione del relativo rapporto di lavoro se intervenuta precedentemente. Il comma 2 dell’art. 3 in esame abroga il comma 2 dell’art. 53 del TUIR che definiva redditi di lavoro autonomo i redditi derivanti da prestazioni sportive non rese in forma di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa. Onde prevenire potenziali erronee comunicazioni in ambito contributivo in materia di lavoro sportivo, i redditi predetti sono ora inquadrati di lavoro autonomo od occasionali a seconda che siano svolti in modo: 1) “abituale”, rientrando nell’ordinario reddito di lavoro autonomo di cui all’art. 53, comma 1, del TUIR, con applicazione delle regole di determinazione di cui al successivo art. 54, commi da 1 a 6-bis; 2) “occasionale”, e come tali riconducibili ai redditi diversi di cui all’art. 67, comma 1, lettera l), del TUIR, con applicazione delle regole di determinazione di cui al successivo art. 71, comma 2. Rimborsi spese dei volontari Il successivo comma 3 ridefinisce la disciplina dei rimborsi per le prestazioni sportive rese dai volontari. Ai soggetti che prestano la propria attività in favore dei sodalizi sportivi, a scopo solidaristico e al di fuori di un rapporto di lavoro, possono essere erogati rimborsi forfettari per le spese sostenute per attività svolte anche nel proprio Comune di residenza, nel limite complessivo di 400 euro mensili, importo che non concorre a formare il reddito del percipiente purché gli importi siano corrisposti in occasione di manifestazioni ed eventi riconosciuti dalle Federazioni e dagli enti preposti e siano erogati sulla base delle relative delibere sulla tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa tale modalità di rimborso. Gli enti erogatori sono tenuti a comunicare nominativi ed importi in apposita sezione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche entro la fine del mese successivo al trimestre in cui si è svolta la prestazione. La comunicazione sarà resa immediatamente disponibile per l’Ispettorato nazionale del lavoro, l’INPS e l’INAIL. Peraltro, detti compensi concorrono al superamento dei limiti di non imponibilità contributiva previsti dall’art. 35, comma 8-bis del D.Lgs. n. 36 del 2021 che applica l’aliquota contributiva pensionistica sulla parte di compenso eccedente i primi 5.000 euro annui, nonché al dei limiti previsti dall’art. 36, comma 6 del medesimo decreto secondo il quale i compensi di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all'importo complessivo annuo di euro 15.000.