Con la risposta a interpello n. 28 del 5 febbraio 2019 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla deduzione di quote di ammortamento di immobili strumentali per destinazione che sono utilizzati in via esclusiva per l’esercizio dell’attività commerciale dell’ente. Significative precisazioni sono state altresì fornite in merito al trattamento fiscale delle contribuzioni annuali degli associati (di cui una quota parte destinata alla copertura dei costi di manutenzione). IL QUESITO Il caso sottoposto all’attenzione dell’Amministrazione finanziaria concerne un’associazione non riconosciuta senza fini di lucro. L’Associazione ha ad oggetto la messa a disposizione di appartamenti di sua proprietà, a favore dei propri soci, nonché loro familiari ed ospiti eventuali non accompagnati (gli appartamenti vengono scelti al momento della sottoscrizione della domanda di ammissione all’associazione). Gli associati devono altresì procedere con il versamento: - della quota associativa (una tantum); - di una quota periodica (Annual Dues) il cui ammontare varia in funzione della dimensione degli appartamenti. Viene considerata di natura commerciale l’attività svolta dall’Associazione. Nel corso del primo esercizio (X-8) la medesima ha proceduto con l’acquisto dei primi appartamenti e, considerando tali immobili come “immobili-patrimonio”, non ha imputato a bilancio le quote di ammortamento. Anche nel corso dei successivi esercizi, da X-7 a X, l’Associazione non ha proceduto con l’ammortamento dei fabbricati a uso civile abitazione e non ha conseguentemente dedotto alcuna quota di ammortamento (sul presupposto che il valore di bilancio non fosse superiore al presumibile valore residuo al termine della loro vita utile). Successivamente è diminuito il valore commerciale dei fabbricati dell’Associazione. A seguito di quanto sopra descritto e delle modifiche nel frattempo apportate al contenuto del principio contabile OIC 16 l’Associazione è intenzionata a procedere con l’ammortamento di fabbricati a uso civile abitazione (con aliquota di ammortamento pari al 3 per cento). Con riferimento alle Annual Dues (ossia le contribuzioni annuali effettuate dai soci), le medesime sono funzionali al finanziamento di manutenzioni cicliche a carattere ordinario che devono essere effettuate sui fabbricati. Gli interventi di manutenzione vengono attuati mediante l’accantonamento di una quota annuale destinata al Reserve Fund” e con l’utilizzo del “Fondo di manutenzione ciclica” iscritto tra i “Fondi per rischi ed oneri” del passivo dello stato patrimoniale, in base agli importi che sono raccolti dai soci tramite le Annual Dues. Il costo di manutenzione concorre alla determinazione del risultato economico degli esercizi nei quali si verifica l’usura dei beni aziendali. Gli accantonamenti al fondo non sono deducibili ai fini delle imposte sui redditi ai sensi dell’articolo 107 del TUIR e “lo diventano unicamente al momento del loro eventuale e futuro utilizzo”. Ciò detto, l’Associazione è intenzionata a destinare direttamente a incremento del “fondo di dotazione” le somme che sono raccolte dai soci (verrebbe pertanto evitato il passaggio al Fondo accantonamento). Tanto considerato, sono stati richiesti alcuni chiarimenti all’Amministrazione finanziaria in relazione: - alla deducibilità delle quote di ammortamento imputate in bilancio, sia ai fini IRES che IRAP, in relazione ai fabbricati uso civile abitazione in cui l’istante dichiara essere svolta l’attività dell’ente; - alla irrilevanza, ai fini delle imposte sui redditi, delle contribuzioni effettuate dai soci tramite le Annual Dues, in conseguenza del trattamento contabile che si intende adottare. LA RISPOSTA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE L’Agenzia ha precisato, sulla base del presupposto che le singole unità immobiliari vengano utilizzate unicamente ai fini dell’esercizio dell’attività commerciale, che è possibile dedurre ai fini della determinazione del reddito d’impresa, in ragione di quanto disposto dall’art. 102 del Tuir, le quote di ammortamento dei fabbricati a uso civile abitazione. A tal proposito è necessaria la previa imputazione a conto economico di costi in esame. Nell’ipotesi invece di utilizzo promiscuo dei fabbricati gli immobili devono essere qualificati come immobili patrimonio e i componenti reddituali relativi (sia positivi sia negativi) devono essere assoggettati alla disciplina di cui all’art. 90 del TUIR. I componenti negativi in esame possono essere altresì dedotti ai fini dell’Irap. Per quanto concerne le contribuzioni annuali degli associati (ossia le Annual Dues) l’Agenzia delle Entrate ha rilevato che le medesime vengono considerate come ricavi ai sensi dell’art. 85, comma 1, lettera a), del Tuir anche per la quota parte destinata al sostenimento di costi inerenti alla manutenzione ordinaria degli immobili in esame.