Entro il 31 dicembre 2019 gli aderenti alle forme pensionistiche complementari hanno l’onere di comunicare al proprio fondo pensione/piano individuale di appartenenza l’ammontare dei contributi non dedotti versati nel 2018. Il riferimento è ad eventuali versamenti in eccedenza rispetto al limite annuo di deducibilità dei 5164,57 euro. L’aderente ha poi l’onere di comunicare al fondo, sempre entro il 31 dicembre, l’importo corrispondente al premio di risultato convertito in contribuzione alla previdenza complementare nel 2018. Disciplina fiscale E’ utile procedere ad un veloce riepilogo della fiscalità della previdenza complementare. In fase di contribuzione si prevede la deducibilità dal reddito complessivo di un importo non superiore ad euro 5.164,57. Sono deducibili poi, sempre entro il limite annuo di 5.164,57 euro, i contributi versati nell'interesse delle persone fiscalmente a carico. Va ricordato che sono considerati fiscalmente a carico quei familiari il cui reddito annuale non ha superato i 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. Dal 1° gennaio 2019 solo per i figli minori di 24 anni il limite è aumentato a 4.000 euro. Riferimento particolare va operato poi ai lavoratori di prima occupazione successiva alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 252/2005 (1° gennaio 2007), coloro cioè che non erano titolari a tale data di una posizione contributiva aperta presso un qualsiasi Ente di previdenza obbligatoria. Tali soggetti, limitatamente ai primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, possono, nei venti anni successivi al quinto anno di partecipazione a tali forme, dedurre dal reddito complessivo contributi eccedenti il limite di 5.164,57 euro pari alla differenza positiva tra l’importo di 25.822,85 euro e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche e comunque per un importo non superiore a 2.582,29 euro. Pertanto, l’importo massimo annuale complessivamente deducibile è di 7.746,86 euro ricorrendo le condizioni per l’incremento. In fase di accumulo si prevede la tassazione dei rendimenti con aliquota del 20%. La tassazione può essere inferiore qualora gli investimenti della forma pensionistica complementare siano effettuati in titoli di Stato e altri titoli equiparati, i cui rendimenti sono tassati con un'aliquota agevolata del 12,50 per cento. Andando alla fase della prestazione si applica una tassazione sostitutiva con aliquota del 15 per cento riducibile fino al 9 per cento in base al periodo di partecipazione alla forma pensionistica complementare. I riscatti che derivano da cessazione dell'attività lavorativa sono tassati al 23 per cento. Nei casi di riscatto per inoccupazione di durata non inferiore a 12 mesi, mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria/straordinaria e invalidità, si applica un'aliquota agevolata che varia tra il 15 e il 9 per cento in base al numero di anni di partecipazione alla previdenza complementare. In caso di RITA, l’intero montante destinato all’erogazione della rendita integrativa temporanea anticipata è soggetto a tassazione sostitutiva con aliquota del 15/9 per cento. Finalità delle dichiarazioni Quale è la finalità delle dichiarazioni di contributi non dedotti e premio di risultato? In questo modo al momento della tassazione della prestazione, che potrà essere percepita sotto forma di rendita al 100 per cento o 50 per cento capitale e 50 per cento comunque sotto forma di rendita al raggiungimento del requisito previsto dal proprio regime obbligatorio di appartenenza con almeno 5 anni di partecipazione, si recupererà il beneficio di cui non si è usufruito nel “durante”. La quota di prestazione corrispondente ai contributi non dedotti è infatti esente. Per ottemperare all’adempimento non è prevista una modalità specifica di comunicazione, ma in alcuni casi le forme previdenziali, in ottica di assistenza, allegano un facsimile alle comunicazioni periodiche obbligatorie che vengono inviate a chi ha aderito ai fondi entro il 31 marzo di ogni anno. Il principio è quello tipico del nostro ordinamento tributario basato sul principio della “unicità della tassazione” applicandosi alla previdenza complementare lo schema ETT: Esenzione in sede di contribuzione - Tassazione dei rendimenti - Tassazione delle prestazioni. Nella stessa logica non sono soggette a prelievo in fase di tassazione della prestazione neanche la quota riconducibile ai rendimenti, già tassati anno per anno in base all’aliquota del 20 per cento né la quote riconducibili al conferimento dei premi di risultato per cui, in eccezione rispetto alle regole generali, si prevede la completa esenzione sia in fase di versamento sia in fase di prestazione. Se infatti i premi di risultato sono convertiti in contribuzione al fondo pensione non sono tassati con l’imposta sostitutiva del 10% e non rientrano nel reddito del lavoratore anche nel caso in cui sfori il plafond di deducibilità di 5.164,57 previsto dalla specifica disciplina. L’esenzione di tale tipologia di contribuzione per la previdenza complementare è, peraltro, totale poiché la legge specifica altresì che le somme relative non sono tassate neanche in fase di prestazione. Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 5/E del 29 marzo 2018, l’esenzione dalla tassazione in fase di erogazione riguarda ogni forma di liquidazione effettuata dal fondo pensione (anticipazioni, riscatti, prestazioni, RITA).