Deduzione forfetaria autotrasportatori confermata a 48 euro nel 2020

La deduzione spetta una sola volta per ogni giorno di effettuazione di trasporti, indipendentemente dal numero dei viaggi

Resi noti dal ministero dell’Economia e delle Finanze gli importi delle misure agevolative riguardanti le deduzioni forfetarie per spese non documentate (articolo 66, comma 5, primo periodo, del Tuir) riconosciute a favore degli autotrasportatori, riguardanti il periodo d’imposta 2019, definite sulla base delle risorse rese disponibili dal decreto “Agosto”.
Infatti, rende noto il Mef in una nota di ieri, 18 agosto, grazie all’incremento delle risorse disposto dall’articolo 84 del Dl n. 104/2020, le agevolazioni previste per gli autotrasportatori nel 2020, restano invariate rispetto a quelle stabilite per l’anno precedente.

Per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore oltre il Comune in cui ha sede l’impresa (autotrasporto merci per conto terzi) si tratta di una deduzione forfetaria per spese non documentate nella misura di 48 euro, che spetta una sola volta per ogni giorno di trasporto, indipendentemente dal numero dei viaggi.
Per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore all’interno del Comune in cui ha sede la ditta spetta una deduzione pari al 35% di quello riconosciuto per gli stessi trasporti oltre il territorio comunale (16,8 euro).

Infine, ricordiamo che la deduzione forfetaria per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore va riportata nei quadri RF e RG dei modelli Redditi Pf 2020 e Redditi Sp 2020 utilizzando nel rigo RF55 i codici 43 e 44 e nel rigo RG22 i codici 16 e 17.
Tali codici si riferiscono, rispettivamente, alla deduzione per i trasporti interni al Comune e a quella per i trasporti oltre tale ambito.

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