L’articolo 1 del decreto legge 119/2018 consente di definire in maniera agevolata i processi verbali di constatazione consegnati entro il 24 ottobre 2018 attraverso la presentazione di una dichiarazione integrativa e il versamento delle sole imposte autoliquidate, senza sanzioni o interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2019 o in un massimo di venti rate trimestrali. Ambito applicativo Sono definibili i Pvc in cui sono contestate violazioni in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive, contributi previdenziali, ritenute, Iva, Irap, imposta sul valore aggiunto degli immobili all’estero (Ivie), imposta sul valore delle attività finanziarie all’estero (Ivafe) e per i quali, al 24 ottobre 2018 non è stato ancora notificato un avviso di accertamento o non è stato ricevuto un invito al contraddittorio di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 218/1997. La definizione può riguardare anche le risorse proprie dell’Unione europea. In tal caso, bisogna altresì corrispondere gli interessi di mora previsti dalla normativa comunitaria. La definizione dei verbali riguarda anche le violazioni contributive, nella misura in cui la base imponibile contributiva coincida con quella delle imposte sui redditi. Sono quindi definibili le violazioni relative alle Gestioni artigiani e commercianti e alla Gestione separata Inps. È definibile qualsiasi tipo di rilievo inerente alle imposte o contributi innanzi indicati, inclusa l’omessa dichiarazione. Sono di contro escluse le imposte di natura diversa come ad esempio le imposte di registro, successioni, donazioni e ipo-catastali. Inoltre, nella definizione agevolata dei Pvc non rientrano gli atti emessi nell’ambito della procedura di voluntary disclosure. Modalità e benefici Per la definizione agevolata, bisogna accettare per intero i rilievi e il beneficio consiste nel solo stralcio di sanzioni amministrative e interessi da ritardata iscrizione a ruolo di cui all’articolo 20 del Dpr 602/73 e di quelli applicabili in caso di violazioni contributive. Con il provvedimento n. 17776 del 23 gennaio 2019, l’agenzia delle Entrate ha precisato che qualora il verbale sia inerente a più annualità, è possibile scegliere quali annualità definire senza vincoli di sorta, rimanendo dunque impregiudicata, per i restanti anni d’imposta verificati, la possibilità di avviare un procedimento di accertamento con adesione con l’ufficio o di impugnare il successivo atto impositivo. Il provvedimento ha poi chiarito che, di fronte a un atto di accertamento notificato a partire dal 25 ottobre 2018 e derivante dallo stesso Pvc che si vuole definire, l’eventuale presentazione di istanze di adesione o l’impugnazione dello stesso atto non rappresentano elementi ostativi alla definizione agevolata. Pure l’eventuale ravvedimento operoso di rilievi contenuti nel Pvc non costituisce causa ostativa alla definizione, con la conseguenza che il contribuente potrà provvedere alla definizione agevolata degli altri rilievi. La definizione agevolata dei Pvc prevale inoltre sull’eventuale mancata impugnazione dell’atto notificato dal 25 ottobre 2018 sempre derivante dal Pvc. Soci in «trasparenza» L’adesione ai verbali di constatazione può essere effettuata anche dai soci di società di persone o di società che hanno optato per la trasparenza, in presenza di un verbale a carico della società, sempre a condizione che al 24 ottobre 2018 non sia stato già stato notificato l’accertamento e che la società definisca il Pvc. In tal caso, le società trasparenti provvedono a presentare la loro dichiarazione e a fornire ai soci il prospetto di riparto contenente la quota di reddito assegnata. Adempimenti dichiarativi Ai fini della definizione agevolata del Pvc è necessario presentare, per ciascun periodo di imposta oggetto di verifica e che si vuole regolarizzare, una nuova dichiarazione entro il 31 maggio 2019 a correzione di quella originaria, tenendo conto dei rilievi contestati. Nel frontespizio della stessa va barrata la casella «correttiva nei termini», anche nel caso in cui sia stata omessa la presentazione della dichiarazione originaria. I maggiori redditi esposti nella dichiarazione correttiva non potranno essere, parzialmente o per intero, compensati mediante perdite fiscali. I versamenti Anche la prima rata o la totalità delle maggiori imposte dovute a seguito del recepimento integrale dei rilievi contenuti nel Pvc dovranno essere pagati entro il 31 maggio 2019. Il piano di dilazione prevede un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo. Sull’importo delle rate successive alla prima (che scadono l’ultimo giorno di ciascun trimestre), sono dovuti gli interessi legali. I codici tributo per i versamenti sono stati istituiti con la risoluzione 8/E del 29 gennaio 2019. È escluso il pagamento tramite compensazione con crediti disponibili, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 241/97. Proroga per l’accertamento Per i processi verbali relativi alle annualità 2013, 2014 e 2015 notificati entro il 24 ottobre 2018, è prevista una proroga di due anni dei termini di accertamento. La proroga è destinata ad operare per tutti i contribuenti, a prescindere dal fatto che aderiscano o meno al verbale ai sensi del Dl 119/2018, così come peraltro confermato dalla stessa Agenzia delle Entrate con il provvedimento n. 17776 del 23 gennaio 2019.